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Immobili all'estero e Ivie: le istruzioni d'uso

Chiarimenti sulla nuova imposta: dai criteri generali di applicazione all'esenzione per i fabbricati di valore inferiore a 26.381 euro

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Pubblicato sul Canale estimo il 04 luglio 2012

Con la circolare n. 28/E del 2 luglio, l'Agenzia delle Entrate fa il punto della situazione sull'imposta sul valore degli immobili situati all'estero (Ivie) e sull'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero (Ivafe), cui sono soggette le persone fisiche residenti in Italia che detengono, a titolo di proprietà o altro diritto reale, immobili e attività finanziarie all'estero.

Grazie al differimento dei termini previsti per i versamenti risultanti dalle dichiarazioni, è possibile pagare entro il 9 luglio le predette imposte senza alcuna maggiorazione, oppure entro il 20 agosto, con lo 0,40% in più.

Concentrando l’attenzione sull'Ivie, tale imposta è dovuta nella misura dello 0,76% in proporzione sia della quota sia dei mesi di proprietà (o di altro diritto reale). È prevista un'esenzione nel caso in cui l'importo del tributo non superi complessivamente i 200 euro. Tale soglia si riferisce agli immobili di valore non superiore a 26.381 euro.

Per gli immobili situati nellUe o in un Paese collaborativo del See (Islanda e Norvegia), la regola generale di determinazione della base imponibile dell'Ivie è rappresentata, invece, dal valore catastale, come determinato e rivalutato nel Paese in cui l'immobile è situato ai fini dell'assolvimento di imposte di natura reddituale o patrimoniale. Tale criterio vale anche per gli immobili che sono pervenuti per successione o donazione.

Al riguardo, l'Agenzia ha fornito l'elenco dei Paesi nei quali è riscontrabile il valore catastale degli immobili e ha chiarito che rileva come tale il valore dell'immobile che viene preso a base per la determinazione di imposte patrimoniali o reddituali ovvero di altre imposte determinate sulla base del valore degli immobili dovute nel Paese in cui è situato l'immobile.

Ciò premesso, viene chiarito che detto valore catastale deve essere rappresentativo di un valore dell'immobile e non deve essere, invece, mera espressione del reddito medio ordinario dell'immobile (quale la nostra rendita catastale).  In assenza di tale valore - catastale o reddito medio ordinario moltiplicato per i coefficienti previsti dalla legislazione locale -, si torna alla regola generale che stabilisce una priorità del costo di acquisto rispetto al valore di mercato.

 Scarica la circolare completa

O.O.





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