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Il termine per l'aggiornamento quinquennale di Rspp e Aspp scade il 14 febbraio

In caso di mancato aggiornamento e' previsto il blocco attivita' per 3/6 mesi o una multa da 2.500 a 6.400 euro

Community news - 07 febbraio 2012

Entro il 14 febbraio 2012, per mantenere l’incarico, responsabili ed addetti dei servizi di prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro (di seguito RSPP e ASPP) che hanno usufruito nel 2006 dell`esonero di parte del percorso formativo obbligatorio sulla base del riconoscimento dei crediti professionali pregressi, dovranno concludere l`aggiornamento quinquennale.
Se non dovessero completare l’aggiornamento, infatti, i requisiti professionali richiesti dall`articolo 32 del D. lgs. n. 81/2008 non sarebbero più rispettati.
Secondo l`articolo 32, è obbligatoria la partecipazione a corsi di formazione secondo gli indirizzi definiti nell`Accordo Stato-Regioni del gennaio 2006, in cui si stabiliva un regime transitorio per i soggetti già in carica all`epoca dell`entrata in vigore. Era, invece, previsto l`esonero dalla frequenza dei moduli A e B (sulla base del riconoscimento dei crediti professionali pregressi) e si fissava l`obbligo di aggiornamento a partire dal 14 febbraio 2007.

Per gli ASPP, l`aggiornamento quinquennale e` di 28 ore complessive per tutti i macrosettori ATECO, anche distribuite nel quinquennio.
Per gli RSPP appartenenti al raggruppamento dei macrosettori ATECO 3 (costruzioni), 4, 5 e 7, l`aggiornamento quinquennale è di 60 ore complessive, anche se l`incarico si riferisce a più di uno di questi macrosettori. Le ore complessive di aggiornamento possono distribuirsi nell’arco di tutto il quinquennio.

Per RSPP appartenenti al raggruppamento dei macrosettori ATECO 1, 2, 6, 8 e 9, l`aggiornamento quinquennale corrisponde a 40 ore complessive, anche nel caso in cui l`incarico si riferisca a più di uno di tali macrosettori. Le ore complessive di aggiornamento possono essere distribuite nel quinquennio.
Se la funzione di RSPP è esercitata in macrosettori appartenenti a ciascuno dei due raggruppamenti di macrosettori su indicati, l`aggiornamento deve essere di 100 ore complessive.
Se un datore di lavoro mantenesse in carica un RSPP privo dei requisiti definiti dall`art. 32 del d.lgs. n.81/2008, pagherebbe una sanzione equivalente a quella per la mancata nomina del RSPP, prevista dall`articolo 55 comma 1 lett.b), sarebbe dunque obbligato all`arresto da tre a sei mesi o al pagamento di un’ammenda da 2.500 a 6.400.

C.C.

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