Il Tar della regione Puglia ha accolto il ricorso proposto dai Collegi provinciali dei geometri
Con la sentenza n. 3920/2010, il Tar ha accolto il ricorso proposto dai Collegi provinciali dei geometri di Puglia per l'annullamento di una circolare interpretativa della Regione Puglia che limitava le competenze dei geometri sui progetti di costruzione in aree sismiche, a vantaggio di architetti, ingegneri e geologi. La circolare, emanata il 6 luglio 2010 dal servizio Lavori Pubblici della Regione Puglia, stabiliva che alla categoria professionale dei geometri e geometri laureati sono consentiti soltanto interventi di riparazione sul patrimonio edilizio esistente ricadente in zona 4 (a basso rischio sismico), precludendo la progettazione di qualsiasi opera edile, con l’esclusione in ogni caso di opere che prevedano l’uso di strutture in cemento armato. In zone sismiche, l'attività dei geometri veniva limitata “a direzione lavori, vigilanza su lavori di riparazione delle costruzioni esistenti”. La Regione Puglia motivava questo provvedimento sulla base del livello di formazione dei geometri nella progettazione in zona sismica, giudicato non paragonabile a quello di architetti, ingegneri e geologi.
Contro questa circolare, i geometri di tutte le province hanno presentato lo scorso 13 ottobre un ricorso al Tar, in cui si contestava la sua legittimità sul piano costituzionale, per violazione dei principi generali contenuti nell’articolo 97 della Costituzione, negli articoli 3 e 4. Inoltre, secondo i geometri il provvedimento regionale viola una serie di norme relative alle competenze professionali dei geometri, sancite dal R.D. n. 274/1929, e dal D.L. del 2 febbraio 2006 n. 30, recante “Ricognizioni fondamentali in materia di professioni”, in cui si recita che: “le Regioni non possono adottare provvedimenti che ostacolino l’esercizio della professione”.
Il ricorso è stato accolto dal Tar, che nella sentenza ha stabilito che la Regione “non può intervenire nell'individuazione di figure professionali perché la modifica di tali norme spetta soltanto allo Stato”. La circolare, dunque, è illegittima anche perché la classificazione in aree sismiche del territorio “costituisce un'esigenza in tutto il territorio nazionale – sottolinea la sentenza – non è possibile sostenere che la necessità di introdurre differenziazioni nelle competenze dei professionisti sia particolare della Regione Puglia”.