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Gazzetta del 09 agosto 2008 - n. 186
Decreto Ministeriale del 05 agosto 2008 - n.

MINISTERO DELL'INTERNO - DECRETO 5 agosto 2008 - Incolumita' pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambiti di applicazione. (GU n. 186 del 9-8-2008 )

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MINISTERO DELL'INTERNO 

DECRETO 5 agosto 2008 

Incolumita'  pubblica  e  sicurezza  urbana:  definizione e ambiti di
applicazione.

                      IL MINISTRO DELL'INTERNO

  Visto  il  decreto-legge  23  maggio  2008,  n. 92, recante «Misure
urgenti   in   materia   di   sicurezza   pubblica»  convertito,  con
modificazioni, in legge 24 luglio 2008, n. 125;
  Visto  l'art.  54  del  decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
come   sostituito  dall'art.  6  del  citato  decreto-legge,  recante
attribuzioni  del sindaco nelle funzioni di competenza statale, e, in
particolare,  il  comma  1  che  disciplina  i compiti del sindaco in
materia  di  ordine  e sicurezza pubblica e il comma 4 che prevede il
potere  del  sindaco  di  adottare provvedimenti anche contingibili e
urgenti  nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine
di   prevenire   e   di   eliminare  gravi  pericoli  che  minacciano
l'incolumita' pubblica e la sicurezza urbana;
  Visto  il  comma  4-bis,  del  medesimo  art.  54 per il quale «con
decreto   del  Ministro  dell'interno  e'  disciplinato  l'ambito  di
applicazione  delle  disposizioni  di  cui  ai  commi 1 e 4 anche con
riferimento  alle  definizioni  relative  alla incolumita' pubblica e
alla sicurezza urbana»;
  Tenuto  conto che la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica,
ad  esclusione  della  polizia  amministrativa  locale - come sancito
all'art.  117, comma 2, lettera h), della Costituzione - e' riservata
alla   competenza  esclusiva  dello  Stato,  al  fine  di  assicurare
uniformita'  su  tutto il territorio nazionale dei livelli essenziali
di prestazioni concernenti i diritti civili e sociali fondamentali;
  Sentita  la  Conferenza  Stato-citta' e autonomie locali, di cui al
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

                              Decreta:

                               Art. 1.

               Incolumita' pubblica e sicurezza urbana

  Ai fini di cui all'art. 54, del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, come sostituito dall'art. 6 del decreto-legge 23 maggio 2008,
n.  92,  convertito,  con  modificazioni, in legge 24 luglio 2008, n.
125,  per  incolumita'  pubblica si intende l'integrita' fisica della
popolazione  e  per  sicurezza  urbana  un  bene pubblico da tutelare
attraverso  attivita'  poste  a  difesa,  nell'ambito delle comunita'
locali.  del  rispetto  delle  norme che regolano la vita civile, per
migliorare  le  condizioni  di  vivibilita'  nei  centri  urbani,  la
convivenza civile e la coesione sociale.

        
      
                               Art. 2.

                       Interventi del sindaco

  Ai  sensi di quanto disposto dall'art. 1, il sindaco interviene per
prevenire e contrastare:
    a)   le   situazioni  urbane  di  degrado  o  di  isolamento  che
favoriscono  l'insorgere  di  fenomeni criminosi, quali lo spaccio di
stupefacenti,  lo  sfruttamento  della prostituzione, l'accattonaggio
con  impiego  di  minori  e  disabili e i fenomeni di violenza legati
anche all'abuso di alcool;
    b)  le  situazioni  in  cui  si verificano comportamenti quali il
danneggiamento  al patrimonio pubblico e privato o che ne impediscono
la fruibilita' e determinano lo scadimento della qualita' urbana;
    c) l'incuria, il degrado e l'occupazione abusiva di immobili tali
da favorire le situazioni indicate ai punti a) e b);
    d)  le  situazioni  che  costituiscono  intralcio  alla  pubblica
viabilita'  o che alterano il decoro urbano, in particolare quelle di
abusivismo commerciale e di illecita occupazione di suolo pubblico;
    e)  i  comportamenti  che,  come  la  prostituzione  su  strada o
l'accattonaggio  molesto, possono offendere la pubblica decenza anche
per le modalita' con cui si manifestano, ovvero turbano gravemente il
libero  utilizzo  degli  spazi  pubblici  o  la  fruizione  cui  sono
destinati o che rendono difficoltoso o pericoloso l'accesso ad essi.
    Roma, 5 agosto 2008

                                                  Il Ministro: Maroni

        

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