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Gazzetta del 12 agosto 2011 - n. 187
Decreto Ministeriale del 27 luglio 2011 - n.

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - DECRETO 27 luglio 2011 - Individuazione dei criteri e delle modalita' di restituzione, ai concessionari della rete telematica per la gestione degli apparecchi da divertimento ed intrattenimento, del deposito cauzionale versato dai medesimi per l'anno 2011 e 2012. (11A10996) (GU n. 187 del 12-8-2011 )

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 

DECRETO 27 luglio 2011 

Individuazione dei criteri e  delle  modalita'  di  restituzione,  ai
concessionari della rete telematica per la gestione degli  apparecchi
da divertimento ed intrattenimento, del deposito  cauzionale  versato
dai medesimi per l'anno 2011 e 2012. (11A10996) 

 
 
 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
         dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 
 
  Visto l'art. 22 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e  successive
modificazioni ed integrazioni; 
  Visto l'art. 110, comma 6, del testo unico delle leggi di  pubblica
sicurezza (T.U.L.P.S.), di cui al regio decreto 18  giugno  1931,  n.
773, e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  concernente  le
caratteristiche degli apparecchi da divertimento  ed  intrattenimento
che erogano vincite in denaro; 
  Visto l'art. 14-bis, comma 4,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni,  ai  sensi  del  quale  possono  essere  individuati  i
concessionari della rete telematica degli apparecchi  e  congegni  di
cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S.; 
  Visto l'art. 38, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n.  388,  e
successive modificazioni, che disciplina la richiesta di  nulla  osta
per l'installazione di apparecchi di cui all'art. 110,  comma  6  del
T.U.L.P.S.; 
  Visto il decreto interdirettoriale del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze -  Amministrazione  autonoma  dei  monopoli  di  Stato,
d'intesa con il Ministero dell'interno - Dipartimento della  pubblica
sicurezza,  del  4  dicembre  2003,  recante  «Regole   tecniche   di
produzione  e  verifica  tecnica  degli  apparecchi  e  congegni   da
divertimento ed intrattenimento di cui  all'art.  110,  comma  6  del
T.U.L.P.S.»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del  12
marzo 2004, concernente la  definizione  delle  funzioni  della  rete
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per  la  gestione
telematica degli apparecchi di gioco di cui all'art.  110,  comma  6,
del T.U.L.P.S.; 
  Viste le convenzioni di concessione tra l'Amministrazione  autonoma
dei monopoli di Stato ed i  concessionari  di  cui  all'art.  14-bis,
comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 640, concernenti l'affidamento in concessione  dell'attivazione  e
della conduzione operativa della rete per la gestione telematica  del
gioco lecito mediante apparecchi da divertimento  ed  intrattenimento
nonche' delle attivita' e delle funzioni connesse; 
  Visto l'art. 1, comma 525, della legge  23  dicembre  2005,n.  266,
come modificato dal decreto-legge 4 luglio 2006, n.  223,  convertito
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che, nel sostituire il comma 6 del
T.U.L.P.S. ha previsto, con l'introduzione delle lettere a) e b)  nel
medesimo  comma,  le  nuove  caratteristiche  degli   apparecchi   da
divertimento ed intrattenimento che erogano  vincite  in  denaro,  ai
fini della loro idoneita' per il gioco lecito; 
  Visto l'art. 1, comma 530, della legge 23 dicembre 2005,n. 266, che
ha previsto: 
  lettera a) «... gli  apparecchi  di  cui  all'art.  110,  comma  6,
lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18  giugno  1931,
n. 773, e successive modificazioni, sono installati esclusivamente in
esercizi pubblici, commerciali o punti di raccolta  di  altri  giochi
autorizzati  dotati  di  apparati  per  la  connessione   alla   rete
telematica  di  cui  all'art.  14-bis,  comma  4,  del  decreto   del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  640,  e  successive
modificazioni, che garantiscano la  sicurezza  e  l'immodificabilita'
della registrazione e della trasmissione dei dati di funzionamento  e
di gioco. I requisiti dei suddetti apparati sono  definiti  entro  un
mese dalla data di entrata in vigore della presente legge;»; 
  lettera b) «... il canone di concessione previsto dalla convenzione
di concessione per la conduzione operativa della rete  telematica  di
cui  all'art.  14-bis  del  citato  decreto  del   Presidente   della
Repubblica n. 640 del 1972, e' fissato nella  misura  dello  0,8  per
cento delle somme giocate a decorrere dal 1° gennaio 2007»; 
  lettera c) «... l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, a
decorrere dal 1° gennaio 2007, riconosce ai concessionari della  rete
telematica un compenso, fino ad un  importo  massimo  dello  0,5  per
cento delle somme giocate, definito in relazione: 
  1) agli investimenti effettuati in ragione di quanto previsto  alla
lettera a); 
  2) ai livelli di servizio conseguiti nella  raccolta  dei  dati  di
funzionamento degli apparecchi di gioco»; 
  Visto l'art. 1-ter, comma 2, del decreto-legge 25  settembre  2008,
n. 149, convertito con modificazioni dalla legge 19 novembre 2008, n.
184, che ha disposto: «L'art. 1, comma 530, della legge  23  dicembre
2005, n. 266, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che
l'importo dello 0,5 per cento di cui alla  lettera  c)  del  predetto
comma  costituisce  importo  aggiuntivo  e  distinto  dal  canone  di
concessione fissato contrattualmente nello  0,3  per  cento,  il  cui
totale e' dato dallo 0,8  per  cento  di  cui  alla  lettera  b)  del
medesimo comma. Tale  importo  dello  0,5  per  cento  e'  dovuto,  a
decorrere dal 1° gennaio 2007, a  titolo  di  deposito  cauzionale  a
garanzia dell'effettuazione degli investimenti  e  del  conseguimento
dei livelli di servizio di cui ai numeri 1) e 2) della citata lettera
c), ed e' restituito  ai  concessionari,  ai  sensi  di  tale  ultima
lettera, alle condizioni e nella proporzione in cui gli  investimenti
e i livelli  di  servizio  risultano  effettivamente  conseguiti.  Le
conseguenti condizioni applicative sono regolate con appositi decreti
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato  e  contenute  in
atti integrativi delle convenzioni accessive alle concessioni, che  i
concessionari sottoscrivono  entro  sessanta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.»; 
  Visti gli  atti  aggiuntivi  ed  integrativi  alla  Convenzione  di
concessione per l'affidamento  dell'attivazione  e  della  conduzione
operativa della rete per la  gestione  telematica  del  gioco  lecito
mediante apparecchi da divertimento ed intrattenimento nonche'  delle
attivita' e funzioni connesse, sottoscritti nel  corso  del  mese  di
gennaio 2009 tra l' Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato  e
i dieci concessionari della rete telematica, in attuazione del citato
art. 1-ter, comma 2 del decreto-legge 25 settembre 2008, n. 14; 
  Visto in particolare  l'art.  14,  comma  1  della  Convenzione  di
concessione per l'affidamento  dell'attivazione  e  della  conduzione
operativa della rete per la  gestione  telematica  del  gioco  lecito
mediante apparecchi da divertimento ed intrattenimento nonche'  delle
attivita'  e  funzioni  connesse  relativo  alle  integrazioni  della
concessione   che   cosi'   dispone:   «AAMS   puo'   richiedere   al
concessionario, che si impegna sin d'ora ad accettare, di  apportare,
nel periodo di validita' della concessione, variazioni alle attivita'
indicate nel capitolato tecnico, che si rendano necessarie a  seguito
di eventuali modifiche normative»; 
  Considerato che le misure tecniche atte a garantire la sicurezza  e
l'immodificabilita' della registrazione e trasmissione  dei  dati  di
funzionamento e di gioco, individuate sulla base  delle  disposizioni
di legge e  convenzionali,  possano  altresi'  trovare  significativi
miglioramenti nella  sostituzione  e/o  aggiornamento  dei  punti  di
accesso (PdA) da parte dei concessionari; 
  Ritenuto che le suddette garanzie di sicurezza e immodificabilita',
conformemente a quanto previsto dall'art. 1, comma 81, della legge 13
dicembre 2010, n. 220 (cd.  legge  di  stabilita'  2011),  richiedano
infatti, allo stato attuale, l'implementazione della trasmissione  al
sistema centrale della reale ubicazione dell'apparato PdA  attraverso
l'utilizzo di  meccanismi  di  georeferenziazione  che  attribuiscano
all'apparato stesso le informazioni relative  alla  sua  dislocazione
geografica; 
  Considerato  che  AAMS,  con  nota  del  14  aprile   2011,   prot.
2011/13599/Giochi/UD, a conclusione  dell'attivita'  istruttoria,  ha
chiesto al partner tecnologico Sogei di individuare i meccanismi piu'
idonei per la georeferenziazione dei PDA; 
  Vista la nota prot. n. 3836 del 22 aprile 2011,  con  la  quale  il
partner tecnologico SOGEI ha  proposto  quale  strumento  tecnologico
utilizzabile ai fini del miglior controllo degli apparecchi da  gioco
di cui all'art. 110, comma 6, lettera a) del T.U.L.P.S. un sistema di
georeferenziazione in grado di trasmettere  al  sistema  centrale  di
AAMS le coordinate GPS di ciascun PdA, riservandosi di definire entro
giugno 2011 le soluzioni con caratteristiche tecniche piu' idonee,  e
prevedendo,  a  tal  fine,  una  prima  fase  di  sperimentazione  in
laboratorio  di  due  mesi,  seguita   da   una   seconda   fase   di
sperimentazione sul territorio; 
  Visto il decreto direttoriale 2011/ 9274 /Giochi/ADI del 29  aprile
2011,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  del  26  maggio  2011,
adottato a seguito della definizione delle caratteristiche di massima
del sistema di georeferenziazione di cui alla citata nota  SOGEI  del
22 aprile 2011; 
  Considerato, in particolare, che il citato decreto direttoriale del
29 aprile 2011 ha  stabilito,  sul  presupposto  che  l'attivita'  di
aggiornamento dei PdA  sarebbe  stata  operativa  a  partire  dal  1°
settembre 2011, pari ad un terzo dell'anno, che  la  percentuale  del
numero di PdA da aggiornare con criteri di  georeferenziazione  entro
il 31 dicembre 2011, potrebbe essere individuata in un terzo dei  PdA
gestiti da ogni singolo concessionario; 
  Considerato che il predetto decreto ha inoltre  stabilito  che  con
successivo provvedimento del Direttore per i giochi  sarebbero  stati
definiti i requisiti tecnici dei punti di accesso nonche' il  periodo
di tempo entro il quale attuare la sperimentazione sulla  base  delle
specifiche acquisite, da parte del partner tecnologico SOGEI, per una
corretta georeferenziazione dei PdA; 
  Vista  la  nota  inviata  da  SOGEI  in  data  24  giugno  2011   a
scioglimento della riserva sopra citata, ove: 
  a) si evidenzia la  necessita'  di  ricorrere  esclusivamente  alla
tecnologia di rilevazione GPS, in quanto sola idonea a  garantire  la
migliore sicurezza ed  affidabilita'  dei  dati  da  trasmettere,  in
alternativa ad altre tecnologie disponibili che  consentono  tecniche
di posizionamento tramite la rete GSM/UMTS; 
  b) si esclude la possibilita' di utilizzo di moduli GPS esterni  ai
PdA; 
  c) si propone  come  preferibile  una  soluzione  tecnica  tale  da
richiedere  l'introduzione  del  sistema  GPS  mediante   adeguamento
dell'hardware e del software dei PdA e quindi tempi tecnici di lavoro
diversi da quelli inizialmente ipotizzati; 
  d) si conferma un periodo di sperimentazione in laboratorio di  due
mesi, come indicato nella precedente nota del 22 aprile 2011; 
  e) si sottolinea la necessita'  di  avviare,  solo  successivamente
alla  fase  di  verifica  di  cui  alle   lettere   precedenti,   una
sperimentazione sul campo della sostituzione o aggiornamento dei PdA,
in misura tale da  richiedere  per  il  suo  completamento  tutto  il
residuo anno 2011, con cio' rivedendo le previsioni tempistiche  date
con la citata nota del 22 aprile; 
  Vista la nota 4 luglio 2011 con la quale AAMS ha chiesto al partner
tecnologico SOGEI alcuni approfondimenti in ordine a quanto  da  essa
riferito con la citata nota 24 giugno 2011; 
  Vista la nota del partner tecnologico SOGEI del 15 luglio 2011  con
la quale e' ulteriormente precisato che: 
  a) la soluzione evidenziata con nota del  24  giugno  2011,  ovvero
l'utilizzo del sistema GPS, garantisce il georiferimento, certo,  dei
PdA attraverso una soluzione tecnica integrabile  con  l'architettura
oggi utilizzata per gli apparecchi Newslot. Tuttavia, tale  soluzione
richiede comunque un aggiornamento di hardware  e  software  dei  PdA
esistenti, che necessita della rimozione e  provvisoria  sostituzione
dei medesimi; 
  b) la soluzione proposta, pur riferendosi a specifici strumenti non
attualmente  in   commercio,   utilizza   esclusivamente   componenti
reperibili sul mercato ed e' realizzabile da ogni azienda produttrice
e/o  assemblatrice   di   apparecchiature   elettroniche   attraverso
l'ingegnerizzazione di una strumentazione collegabile e/o integrabile
ai PdA esistenti; 
  c)  le  attivita'  di  cui  alle  lettera  a)  e  b),  richiede  la
realizzazione di un prototipo, per la realizzazione del quale occorre
un  periodo  compreso  tra  le  quattro  e  le  dieci  settimane   e,
successivamente,  una  preliminare   fase   di   sperimentazione   in
laboratorio, ad opera di SOGEI, al fine di verificarne la rispondenza
ai requisiti tecnici  previsti  ed  al  fine  dell'effettuazione  del
relativo collaudo; 
  d)  la  corretta  georeferenziazione  richiede  l'adeguamento   del
protocollo di comunicazione relativo al colloquio tra il sistema  dei
concessionari ed il sistema di AAMS; 
  e) per effetto delle attivita' e delle relative tempistiche per  le
attivita' di cui alle lettere a), b), c)  e  d),  l'estensione  delle
modifiche predette in esercizio e'  ipotizzabile  non  prima  del  1°
novembre 2011; 
  f) rispetto alle  ipotesi  precedentemente  vagliate  la  soluzione
proposta richiede tempi di adeguamento superiori a quelli ipotizzati; 
  g) l'effettiva installazione  del  numero  di  PdA  con  tecnologia
adeguata, avviata non prima del 1°  novembre  2011,  non  potra'  che
riguardare un numero limitato di PdA, stimato non superiore al 7  per
cento del  totale,  con  l'obiettivo  di  individuare,  per  ciascuna
tipologia  di  esercizio  le  reali  condizioni  operative   e   solo
successivamente di avviare l'installazione massiva sul territorio; 
  h) alla data del  15  luglio  nessun  concessionario  ha  richiesto
l'avvio della sperimentazione in laboratorio di  modelli  prototipali
di PDA georeferenziati; 
  Considerato conseguentemente che, sulla base di quanto indicato dal
partner tecnologico,  SOGEI,  per  la  realizzazione  delle  predette
attivita' nel corrente anno residua un periodo non  superiore  a  due
mesi; 
  Considerato che  occorre  adeguare,  per  l'effettiva  operativita'
della    comunicazione    telematica    delle     informazioni     di
georeferenziazione, il protocollo di comunicazione esistente; 
  Ritenuto che il numero di PdA sui quali  installare  meccanismi  di
georeferenziazione debba essere individuato comunque con  riferimento
ad un criterio percentuale rispetto al numero di PdA gestiti; 
  Considerato che il partner tecnologico SOGEI stima  in  misura  non
superiore al 7 la percentuale del numero  di  PdA  installabili,  nel
corso del 2011, con nuova tecnologia da parte ciascun concessionario; 
  Considerato quindi che occorre procedere ad una modifica di  quanto
stabilito dal citato decreto direttoriale del  29  aprile  2011,  per
l'anno 2011, per  la  determinazione  dell'an  e  del  quantum  della
restituzione ai concessionari del deposito cauzionale dello  0,5  per
cento versato; 
  Considerato che  il  riparto  percentuale  della  restituzione  del
deposito cauzionale previsto dal citato decreto direttoriale  del  29
aprile 2011, ove rivisto alla luce delle immutate condizioni tecniche
e di tempo risultanti dalle vincolanti indicazioni di SOGEI; 
  Ritenuto  pertanto,  che  poiche'  la  prevista  restituzione   del
deposito  cauzionale  nella  misura  dello   0,25%   era   rapportata
all'aggiornamento di un terzo di PdA, fattibile nel periodo temporale
disposto di 4 mesi, ossia di un  terzo  dell'anno,  risulti  coerente
stabilire la restituzione per un importo pari a 0,10%  corrispondente
alla percentuale (7%) di PdA di cui e' richiesto  l'aggiornamento  in
un periodo temporale pari a 2/12 dell'anno; 
  Ritenuto, pertanto, che il criterio di cui alla lettera  c),  punto
1) dell'art. 1, comma 530, della legge n. 266/2005, possa  riferirsi,
per l'anno 2011, agli investimenti effettuati dal concessionario  per
la predetta implementazione, stimati non superiori ad un quinto delle
somme da restituire; 
  Considerato, pertanto, che la restituzione del deposito  cauzionale
di cui all'art. 1, comma 530, lettera c),  della  legge  23  dicembre
2005, n.  266,  come  interpretato  dall'art.  1-ter,  comma  2,  del
decreto-legge 25 settembre 2008, n. 149, convertito con modificazioni
dalla legge 19 novembre 2008, n. 184, possa essere  parametrata  alla
percentuale massima sopra individuata, fino ad un massimo dello  0,10
delle somme giocate; 
  Ritenuto che occorre individuare  i  criteri  per  la  restituzione
dello 0,40 per cento delle somme giocate e a tal fine  non  puo'  che
farsi riferimento all'altra ipotesi prevista dalla lettera c),  punto
2) dell'art. 1, comma 530, della legge 23 dicembre 2005, n. 266; 
  Ritenuto, per quanto attiene all'assetto di cui  alla  lettera  c),
punto  2),  che  il  livello  di  servizio  ritenuto  necessario  per
individuare criteri di restituzione nella misura dello 0,25 per cento
e nella misura di un ulteriore 0,15 per cento delle  somme  raccolte,
possa attestarsi rispettivamente all'ottanta per cento e  al  novanta
per  cento  degli  apparecchi  attivi  che   abbiano   trasmesso   le
comunicazioni previste dalle convenzioni di concessione; 
  Considerato quindi che occorre procedere ad una modifica di  quanto
stabilito dal citato decreto direttoriale del  29  aprile  2011,  per
l'anno 2011, per  la  determinazione  dell'an  e  del  quantum  della
restituzione ai concessionari del deposito cauzionale dello  0,5  per
cento versato; 
  Ritenuto quindi che, per l'anno 2011, la determinazione  dell'an  e
del quantum della restituzione del deposito cauzionale,  fino  ad  un
massimo dello 0,5% delle  somme  giocate  nel  medesimo  anno,  debba
riferirsi, con riguardo  ai  due  criteri  individuati  dalla  norma,
rispettivamente nella percentuale, di sostituzione e/o aggiornamento,
ai fini della georeferenziazione al 31 dicembre 2011, rispetto al  7%
degli  apparati  PdA  gestiti,   nonche'   nella   realizzazione   di
percentuali non inferiori rispettivamente all'ottanta per cento e  al
novantacinque per cento degli apparecchi attivi che abbiano trasmesso
le comunicazioni previste dalle convenzioni di concessione; 
  Ritenuto, peraltro, che  il  sistema  di  georeferenziazione  debba
essere  inserito  anche  tra  i  requisiti   tecnici   previsti   per
partecipare alla procedura di selezione, che sara' avviata  entro  il
30 settembre 2011, per l'affidamento della  gestione  telematica  del
gioco lecito mediante apparecchi da divertimento ed intrattenimento; 
  Ritenuto  che  sussistano  le   condizioni   per   procedere   alla
previsione, anche per l'anno 2012, dei criteri  per  la  restituzione
del predetto deposito cauzionale ai sensi  dell'art.  1,  comma  530,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266; 
  Ritenuto, pertanto, che il criterio di cui alla lettera  c),  punto
1) dell'art. 1, comma 530, della legge n. 266/2005, possa  riferirsi,
per l'anno 2012, agli investimenti effettuati dal concessionario  per
la predetta totale implementazione; 
  Ritenuto, per quanto attiene all'assetto di cui  alla  lettera  c),
punto 2), che il livello di servizio ritenuto necessario, sempre  per
l'anno 2012, per individuare criteri di restituzione possa attestarsi
al novanta per cento degli apparecchi attivi che abbiano trasmesso le
comunicazioni secondo quanto previsto dalle  vigenti  convenzioni  di
concessione; 
  Ritenuto quindi che, per l'anno 2012, la determinazione  dell'an  e
del quantum della restituzione del deposito cauzionale,  fino  ad  un
massimo dello 0,5% delle  somme  giocate  nel  medesimo  anno,  debba
riferirsi, con riguardo  ai  due  criteri  individuati  dalla  norma,
rispettivamente nella percentuale, di sostituzione e/o aggiornamento,
dei PdA gestiti ai fini della georeferenziazione al 31 dicembre 2011,
rispetto al totale degli apparati, nella misura massima dello 0,4 per
cento  delle  somme  raccolte,   nonche'   nella   realizzazione   di
percentuali non inferiori  al  novanta  per  cento  degli  apparecchi
attivi che abbiano trasmesso le comunicazioni secondo quanto previsto
dalle vigenti convenzioni di concessione, nella misura massima  dello
0,10 per cento delle somme raccolte; 
  Considerato che le premesse che precedono  fanno  parte  integrante
del presente decreto; 
  Considerato che in data 7 luglio 2011 e' scaduto il  contratto  del
Direttore generale dei monopoli di Stato ed e', ad  oggi,  ancora  in
corso l'iter di perfezionamento per il rinnovo di detto incarico; 
  Considerato che il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  15
dicembre 2003, n. 385, prevede all'art. 3, comma 2, che il  direttore
per   le   strategie   e'   il   vicario   del   direttore   generale
dell'Amministrazione autonoma; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                               Oggetto 
 
  1. Il presente decreto determina  per  gli  anni  2011  e  2012,  i
criteri e le modalita' di restituzione ai  concessionari  della  rete
telematica,  di  cui  all'art.  14-bis,  comma  4,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  640,  e  successive
modificazioni  ed  integrazioni,  del  deposito  cauzionale  di   cui
all'art. 1, comma 530, lettera c), della legge 23 dicembre  2005,  n.
266, come interpretato dall'art. 1-ter, comma 2, del decreto-legge 25
settembre 2008, n. 149, convertito con modificazioni dalla  legge  19
novembre 2008, n. 184. 

        
      
                               Art. 2 
 
 
                Criteri di restituzione del deposito 
                     cauzionale per l'anno 2011 
 
  1. Per l'anno 2011, il deposito cauzionale di cui all'art. 1, comma
530,  lettera  c),  della  legge  23  dicembre  2005,  n.  266,  come
interpretato dall'art. 1-ter, comma 2, del decreto-legge 25 settembre
2008, n. 149, convertito con modificazioni dalla  legge  19  novembre
2008,  n.  184,  da  restituire  a   ciascun   concessionario,   fino
all'importo massimo dello 0,5 per cento delle somme giocate  raccolte
nel medesimo anno e' determinato in relazione: 
  a) al numero di punti di accesso, rispetto al 7% di quelli  gestiti
alla data di entrata in vigore del presente decreto,  aggiornati  con
opportuna tecnologia in grado di garantire la trasmissione al sistema
centrale della propria ubicazione, rilevata attraverso meccanismi  di
georeferenziazione   che   attribuiscano   all'apparato   stesso   le
informazioni relative alla sua dislocazione geografica espressa in un
particolare sistema geodetico di riferimento; 
  b) all'effettivo conseguimento di idonei livelli di servizio,  pari
quantomeno alla percentuale rispettivamente dell'ottanta per cento  e
del novanta per cento degli apparecchi attivi che  abbiano  trasmesso
le comunicazioni, previste dalle convenzioni di concessione. 
  2. La restituzione del deposito di cui al comma 1,  lettera  a)  e'
riconosciuta fino ad un  massimo  del  0,10  per  cento  delle  somme
giocate;  l'importo  da  restituire  a  ciascun   concessionario   e'
riconosciuto, come percentuale dell'aggiornamento effettivo, entro il
31 dicembre 2011, da parte del concessionario medesimo, del numero di
punti di accesso (PdA) rispetto al totale richiesto ad  ogni  singolo
concessionario pari al 7% dei PdA gestiti alla data di emanazione del
presente decreto. La  percentuale  di  attribuzione  dell'importo  da
restituire, fino ad un massimo  dello  0,10  per  cento  delle  somme
giocate nell'anno di riferimento, sara' nulla per PdA aggiornati =0 e
pari al 100 per cento  per  PdA  aggiornati  rispetto  a  quelli  che
ciascun concessionario deve aggiornare, ossia  il  7%  di  quelli  da
ciascuno gestiti alla data di emanazione del presente decreto. 
  3. La restituzione del deposito di cui al comma 1, lettera  b),  e'
riconosciuta fino ad un  massimo  del  0,40  per  cento  delle  somme
giocate. L'importo da restituire, e' calcolato sulla base della media
annua delle percentuali mensili  di  apparecchi  attivi  che  abbiano
trasmesso le comunicazioni dei  dati  di  gioco  inviate  da  ciascun
concessionario nell'anno di riferimento,  ed  e'  ripartito  come  di
seguito specificato: fino alla misura massima dello 0,25 per cento, a
fronte del raggiungimento di percentuali di comunicazioni dell'80 per
cento degli apparecchi attivi; l'importo, fino ad  un  massimo  dello
0,15 per percentuali di comunicazioni superiori al 90 per  cento.  Le
comunicazioni  dei  contatori  sono  rilevate,  per  ogni   mese   di
riferimento, sulla base dei messaggi  inviati  dal  concessionario  e
regolarmente  acquisiti  dal  sistema  centrale.  La  percentuale  di
attribuzione dell'importo  da  restituire  e'  calcolata  secondo  la
seguente formula: 
 
    

           (Pm1 + Pm2 + Pm3 + Pm4 + Pm5 + Pm6 + ... Pm12) * 100
           ----------------------------------------------------
                                    12  

    
 
dove: Pm 1, 2, 3 ... 12= percentuale mensile, per i mesi da gennaio a
dicembre 2011, calcolata come rapporto tra le comunicazioni dei  dati
dei contatori trasmesse nel mese e gli apparecchi  attivi.  L'importo
da restituire, fino ad un massimo dello 0,40 per  cento  delle  somme
giocate,   viene   riconosciuto   in   misura   corrispondente   alla
percentuale, rispetto all'importo complessivo,  pari  alla  media  su
base annua delle percentuali mensili delle comunicazioni dei dati  di
gioco inviate da ciascun concessionario nell'anno 2011, purche'  tale
media sia ricompresa nell'intervallo tra l'80 per cento ed il 90  per
cento.  La  percentuale  restituita  e'  pertanto   pari   a   quella
effettivamente risultante dalla suddetta media su base annua. 

        
      
                               Art. 3 
 
 
                Criteri di restituzione del deposito 
                     cauzionale per l'anno 2012 
 
  1. Per l'anno 2012, il deposito cauzionale di cui all'art. 1, comma
530,  lettera  c),  della  legge  23  dicembre  2005,  n.  266,  come
interpretato dall'art. 1-ter, comma 2, del decreto-legge 25 settembre
2008, n. 149, convertito con modificazioni dalla  legge  19  novembre
2008,  n.  184,  da  restituire  a   ciascun   concessionario,   fino
all'importo massimo dello 0,5 per cento delle somme giocate  raccolte
nel medesimo anno e' determinato in relazione: 
  a) al numero di punti di accesso,  rispetto  al  totale  di  quelli
gestiti, aggiornati con opportuna tecnologia in grado di garantire la
trasmissione al sistema centrale della propria  ubicazione,  rilevata
attraverso  meccanismi  di   georeferenziazione   che   attribuiscano
all'apparato stesso le informazioni relative  alla  sua  dislocazione
geografica  espressa  in  un   particolare   sistema   geodetico   di
riferimento; 
  b) all'effettivo conseguimento di idonei livelli di servizio,  pari
quantomeno  alla  percentuale  dell'ottantacinque  per  cento   degli
apparecchi attivi che abbiano  trasmesso  le  comunicazioni,  secondo
quanto previsto dalle vigenti convenzioni di concessione. 
  2. La restituzione del deposito di cui al comma 1,  lettera  a)  e'
riconosciuta fino ad un  massimo  del  0,40  per  cento  delle  somme
giocate;  l'importo  da  restituire  a  ciascun   concessionario   e'
riconosciuto, come percentuale dell'aggiornamento effettivo, entro il
31 dicembre 2012, da parte del concessionario medesimo, del numero di
punti di accesso  (PdA)  rispetto  al  totale  dei  PdA  gestiti.  La
percentuale di attribuzione dell'importo da restituire,  fino  ad  un
massimo dello  0,40  per  cento  delle  somme  giocate  nell'anno  di
riferimento, sara' nulla per PdA aggiornati =  0  rispetto  a  quelli
aggiornati al 31 dicembre 2011 e pari al 100 per cento per il  totale
dei  PdA  aggiornati   rispetto   a   quelli   gestiti   da   ciascun
concessionario. 
  3. La restituzione del deposito di cui al comma 1, lettera  b),  e'
riconosciuta fino ad un  massimo  del  0,10  per  cento  delle  somme
giocate; l'importo da restituire, e' calcolato sulla base della media
su base annua delle percentuali  mensili  di  apparecchi  attivi  che
abbiano trasmesso le comunicazioni  dei  dati  di  gioco  inviate  da
ciascun concessionario nell'anno  di  riferimento  purche'  uguale  o
superiore al 90  per  cento;  le  comunicazioni  dei  contatori  sono
rilevate, per ogni mese  di  riferimento,  sulla  base  dei  messaggi
inviati dal  concessionario  e  regolarmente  acquisiti  dal  sistema
centrale,  secondo  la  modalita'  prevista  dalla   convenzione   di
concessione a quel momento vigente. La  percentuale  di  attribuzione
dell'importo da restituire e' calcolata secondo la seguente formula: 
 
    

           (Pm1 + Pm2 + Pm3 + Pm4 + Pm5 + Pm6 + ... m12) * 100
           ---------------------------------------------------
                                    12  

    
 
dove: Pm 1 ,2, 3 ... 12= percentuale mensile, per i mesi da gennaio a
dicembre 2012, calcolata come rapporto tra le comunicazioni dei  dati
dei contatori trasmesse nel mese e gli apparecchi  attivi.  L'importo
da restituire, fino ad un massimo dello 0,10 per  cento  delle  somme
giocate,   viene   riconosciuto   in   misura   corrispondente   alla
percentuale, rispetto all'importo complessivo,  pari  alla  media  su
base annua delle percentuali mensili delle comunicazioni dei dati  di
gioco inviate da ciascun concessionario nell'anno 2011, purche'  tale
media sia ricompresa nell'intervallo tra l'85 per cento ed il 90  per
cento.  La  percentuale  restituita  e'  pertanto   pari   a   quella
effettivamente risultante dalla suddetta media su base annua. 

        
      
                               Art. 4 
 
 
                 Modalita' operative di restituzione 
                       del deposito cauzionale 
 
  1. L'Ufficio 12° della Direzione  per  i  giochi,  acquisiti  dalla
banca dati gestita dal partner  tecnologico  SOGEI,  i  dati  di  cui
all'art. 2, provvede, nell'anno successivo a quello di riferimento  a
determinare gli importi dovuti ai sensi del presente decreto, dandone
conto al concessionario interessato con opportuna comunicazione. 
  2.  I  concessionari  possono  presentare  all'Ufficio  12°   della
Direzione per i giochi eventuali  osservazioni  nei  quindici  giorni
successivi al ricevimento della comunicazione relativa ai dati  presi
a base per il calcolo; AAMS procede, nei quindici  giorni  successivi
al ricevimento  delle  deduzioni,  alla  valutazione  delle  suddette
osservazioni ed all'eventuale ricalcolo.  Le  eventuali  osservazioni
potranno riguardare esclusivamente i dati sulla  base  dei  quali  e'
stato calcolato l'importo da restituire.  Per  la  somma  determinata
dall'esito della descritta procedura non e' previsto conguaglio. 
  3. L'importo corrispondente alla restituzione dell'importo  massimo
dello 0,5 per cento delle somme giocate negli anni di riferimento, e'
imputato al capitolo di spesa 155 del bilancio di AAMS. 

        
      
                               Art. 5 
 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto  e'
abrogato il decreto direttoriale 2011/ 9274 /Giochi/ADI del 29 aprile
2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 maggio 2011. 
  2.  I  requisiti  tecnici  dei  punti   di   accesso   oggetto   di
aggiornamento sono quelli indicati ai concessionari con provvedimento
del Direttore per i giochi del 27 giugno 2011, da pubblicare sul sito
istituzionale di AAMS, ovvero, nei casi eccezionali a valere dal 2012
nei quali la tecnologia prevista non puo'  essere  applicata,  quelli
indicati con successivo provvedimento del Direttore per i  giochi  da
emanare  entro  il  31  marzo  2012,  e  da   pubblicare   sul   sito
istituzionale di AAMS, sulla base di quanto comunicato per il tramite
del partner tecnologico SOGEI, anche  in  base  alla  sperimentazione
citata; 
  3. Le specifiche per l'adeguamento del protocollo di  comunicazione
per il colloquio tra il sistema dei concessionari  e  il  sistema  di
AAMS sono comunicate ai concessionari e pubblicate sul sito entro  il
31 agosto 2011. 
  4. La rilevazione dei livelli di servizio  per  l'anno  2012  viene
adeguata,  a  partire  dalla  data  di  stipula  del  nuovo  atto  di
convenzione, secondo i criteri  e  le  modalita'  previste  nell'atto
medesimo, ferma restando  la  restituzione  dell'importo  dello  0,10
della raccolta al raggiungimento della percentuale di cui all'art. 3. 
  5. Il presente decreto e' inviato agli organi di controllo per  gli
adempimenti di competenza, ed e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica Italiana. 
    Roma, 27 luglio 2011 
 
                                p. il direttore generale: Tagliaferri 

Registrato alla Corte dei conti il 1 agosto 2011 
Ufficio  controllo  Ministeri  economico-finanziari,  registro  n.  8
Economia e finanze, foglio n. 26 

        
      

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