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Gazzetta del 16 dicembre 2011 - n. 292
Decreto Legislativo del 15 novembre 2011 - n. 208

DECRETO LEGISLATIVO 15 novembre 2011, n. 208 - Disciplina dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e sicurezza, in attuazione della direttiva 2009/81/CE. (11G0249) - (GU n. 292 del 16-12-2011 ) note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/01/2012

DECRETO LEGISLATIVO 15 novembre 2011 , n. 208 

Disciplina dei contratti  pubblici  relativi  ai  lavori,  servizi  e
forniture nei settori della difesa e sicurezza, in  attuazione  della
direttiva 2009/81/CE. (11G0249) 

          
 Titolo I  DEFINIZIONI, FINALITA', AMBITO DI APPLICAZIONE, PRINCIPI, 
 DISPOSIZIONI COMUNI E ESCLUSIONI  
          
        
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione; 
  Visto il Trattato sul  funzionamento  dell'Unione  europea  ed,  in
particolare, gli articoli 36, 51, 52, 62 e 346; 
  Vista la legge 4 giugno  2010,  n.  96,  recante  disposizioni  per
l'adeguamento di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2009; 
  Vista la legge 4 febbraio 2005, n. 11, recante norme generali sulla
partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione  europea
e sulle procedure di esecuzione  degli  obblighi  comunitari  ed,  in
particolare, l'articolo 13; 
  Vista  la  direttiva  2009/81/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del  13  luglio  2009,  relativa  al  coordinamento  delle
procedure per  l'aggiudicazione  di  taluni  appalti  di  lavori,  di
forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza  da
parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti  aggiudicatori,
e recante modifica delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE; 
  Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante codice
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 
  Vista la legge 3 agosto 2007, n. 124,  recante  norme  relative  al
sistema di informazione per la sicurezza  della  Repubblica  e  nuova
disciplina del segreto; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in  data
8 aprile 2008, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  90  del  16
aprile 2008, recante  criteri  per  l'individuazione  delle  notizie,
delle informazioni, dei documenti, degli atti, delle attivita', delle
cose e dei luoghi suscettibili di essere oggetto di segreto di Stato; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  12
giugno 2009, n. 7, recante  determinazione  dell'ambito  dei  singoli
livelli di segretezza, dei soggetti con  potere  di  classifica,  dei
criteri  di  individuazione  delle  materie  oggetto  di  classifica,
nonche' dei modi  di  accesso  nei  luoghi  militari  o  definiti  di
interesse per la sicurezza della Repubblica; 
  Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159,  recante  il
Codice delle leggi antimafia e delle misure di  prevenzione,  nonche'
nuove disposizioni in materia di documentazione  antimafia,  a  norma
degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 18 febbraio 2011; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 23 giugno 2011; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione dell'11 novembre 2011; 
  Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro
della difesa,  di  concerto  con  i  Ministri  degli  affari  esteri,
dell'interno,  dell'economia  e   delle   finanze,   dello   sviluppo
economico, della giustizia e delle infrastrutture e dei trasporti; 
 
                              E m a n a 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1.  Ai  fini  del  presente  decreto  si  applicano   le   seguenti
definizioni: 
    a) codice: codice  dei  contratti  pubblici  relativi  a  lavori,
servizi e  forniture  in  attuazione  delle  direttive  2004/17/CE  e
2004/18/CE, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; 
    b) materiale militare: materiale  specificatamente  progettato  o
adattato per fini militari e destinato ad essere impiegato come arma,
munizioni o materiale bellico; 
    c) materiale sensibile, lavori  sensibili  e  servizi  sensibili:
materiale, lavori e servizi destinati alla sicurezza che  comportano,
richiedono o contengono  informazioni  classificate  ai  sensi  della
legge 3 agosto 2007, n. 124, del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri in data 8 aprile 2008 e del decreto del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri 12 giugno 2009, n. 7; 
    d) informazioni classificate: qualsiasi informazione o materiale,
a prescindere da forma, natura  o  modalita'  di  trasmissione,  alla
quale e' stato attribuito un determinato livello  di  classificazione
di sicurezza o un livello di protezione e che,  nell'interesse  della
sicurezza nazionale e ai sensi della legge 3  agosto  2007,  n.  124,
concernente  il  sistema  di  informazione  per  la  sicurezza  della
Repubblica e nuova disciplina del segreto, del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri in data 8 aprile 2008 e  del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei Ministri 12 giugno 2009, n. 7,  richieda
protezione contro appropriazione  indebita,  distruzione,  rimozione,
divulgazione,  perdita  o  accesso  da  parte  di  un  soggetto   non
autorizzato o contro qualsiasi altro tipo di pregiudizio; 
    e) governo: il governo statale, regionale o locale di  uno  Stato
membro o di un Paese terzo; 
    f) crisi: qualsiasi situazione in uno Stato membro o in un  Paese
terzo nella quale si e'  verificato  un  evento  dannoso  che  superi
chiaramente la portata degli eventi dannosi della vita  quotidiana  e
in tal modo metta seriamente in pericolo o comprometta la vita  e  la
salute delle persone, o abbia un  significativo  impatto  sui  valori
immobiliari ovvero richieda misure per approvvigionamenti vitali  per
la popolazione. Si considerano «crisi» anche le situazioni in cui  il
verificarsi di un siffatto evento dannoso e' considerato imminente. I
conflitti armati e le guerre sono considerati «crisi»; 
    g) ciclo  di  vita:  tutte  le  possibili  fasi  relative  ad  un
prodotto, vale a  dire  ricerca  e  sviluppo,  sviluppo  industriale,
produzione,  riparazione,  modernizzazione,  modifica,  manutenzione,
logistica,  formazione,  prove,  ritiro  e  smaltimento.  Tali   fasi
comprendono, ad esempio,  studi,  valutazione,  deposito,  trasporto,
integrazione, assistenza, smantellamento,  distruzione  e  tutti  gli
altri servizi connessi al progetto originario; 
    h) ricerca e sviluppo: tutte le attivita' comprendenti la ricerca
di base, la ricerca applicata e lo  sviluppo  sperimentale  il  quale
comprende l'attivita'  basata  sulle  conoscenze  esistenti  ottenute
dalla ricerca e dall'esperienza pratica, in vista  dell'inizio  della
produzione di nuovi materiali, prodotti o dispositivi, della messa in
atto  di  nuovi  processi,  sistemi  e  servizi   o   di   migliorare
considerevolmente quelli che gia' esistono. Lo sviluppo  sperimentale
puo' comprendere la realizzazione di dimostratori tecnologici, vale a
dire dispositivi che consentono di dimostrare le  prestazioni  di  un
nuovo concetto o tecnologia in un ambiente idoneo o  rappresentativo.
«Ricerca e sviluppo» non comprende la costruzione e la qualificazione
di prototipi di preproduzione, attrezzature e ingegneria industriale,
progettazione o produzione industriale; 
    i) procedure ristrette: le procedure alle  quali  ogni  operatore
economico puo' chiedere di partecipare ed in cui  possono  presentare
un'offerta soltanto gli operatori economici invitati  dalle  stazioni
appaltanti, con le modalita' stabilite dal presente decreto; 
    l) contratti sotto soglia: i contratti il cui valore  stimato  al
netto dell'imposta sul valore aggiunto  (i.v.a.)  e'  inferiore  alle
soglie di cui all'articolo 10 e che  non  rientrano  nel  novero  dei
contratti esclusi; 
    m) sicurezza degli approvvigionamenti: la capacita'  dello  Stato
di  garantirsi  l'acquisizione  di  forniture  e   servizi   di   cui
all'articolo 2, in quantita' tali da  permettere  l'assolvimento  dei
propri impegni nel campo della difesa e della sicurezza; 
    n) documentazione dell'appalto: include bandi di gara, capitolati
d'oneri, documenti descrittivi e di supporto; 
    o)  contratti  di  servizi:  i  contratti   diversi   da   quelli
riguardanti lavori o forniture, aventi per oggetto la prestazione dei
servizi di cui agli allegati I e II; 
    p) lavori e servizi per fini specificatamente militari: i  lavori
e i servizi del Ministero della difesa, necessari per  l'espletamento
dell'attivita' operativa delle Forze armate, in Italia e  all'estero,
comprese l'attivita' logistica e l'attivita' addestrativa connesse  a
esigenze operative all'estero. 
  2. Ove compatibili o non derogate, si applicano le  definizioni  di
cui all'articolo 3 del codice. 

        
                    Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'articolo 10, commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              Per le direttive CEE vengono  forniti  gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE). 
          Note alle premesse: 
              -  L'art.  76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore  di  legge  e  i
          regolamenti. 
              - L'art. 117 della Costituzione dispone,  tra  l'altro,
          che la potesta' legislativa e'  esercitata  dallo  Stato  e
          dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonche'  dei
          vincoli  derivanti  dall'ordinamento  comunitario  e  dagli
          obblighi internazionali. 
              - Il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e'
          pubblicato nella G.U.U.E. 9 maggio 2008, n. C 115. 
              - La legge 4  giugno  2010,  n.  96  (Disposizioni  per
          l'adempimento  di  obblighi   derivanti   dall'appartenenza
          dell'Italia alle  Comunita'  europee  -  Legge  comunitaria
          2009), e' pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  25  giugno
          2010, n. 146, S. O. 
              - Il testo dell'articolo  13  della  legge  4  febbraio
          2005,  n.   11   (Norme   generali   sulla   partecipazione
          dell'Italia al processo  normativo  dell'Unione  europea  e
          sulle procedure di esecuzione degli  obblighi  comunitari),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15  febbraio  2005,  n.
          37, cosi' recita: 
              "Art.  13  (Adeguamenti  tecnici).  -  1.  Alle   norme
          comunitarie non autonomamente applicabili,  che  modificano
          modalita' esecutive e caratteristiche di ordine tecnico  di
          direttive gia' recepite nell'ordinamento nazionale, e' data
          attuazione, nelle materie di cui all'articolo 117,  secondo
          comma,  della  Costituzione,  con  decreto   del   Ministro
          competente per materia, che ne da' tempestiva comunicazione
          alla Presidenza del Consiglio dei Ministri  -  Dipartimento
          per le politiche comunitarie. 
              2. In relazione a quanto  disposto  dall'articolo  117,
          quinto comma, della Costituzione, i provvedimenti di cui al
          presente articolo possono essere adottati nelle materie  di
          competenza  legislativa  delle  regioni  e  delle  province
          autonome al fine di porre rimedio all'eventuale inerzia dei
          suddetti enti nel dare attuazione a norme  comunitarie.  In
          tale caso, i provvedimenti statali adottati  si  applicano,
          per le regioni e le province autonome nelle quali  non  sia
          ancora in vigore la  propria  normativa  di  attuazione,  a
          decorrere  dalla  scadenza  del   termine   stabilito   per
          l'attuazione  della  rispettiva  normativa  comunitaria   e
          perdono comunque efficacia dalla data di entrata in  vigore
          della  normativa  di  attuazione  di  ciascuna  regione   e
          provincia  autonoma.  I  provvedimenti  recano  l'esplicita
          indicazione della natura sostitutiva del potere  esercitato
          e  del  carattere  cedevole  delle  disposizioni  in   essi
          contenute.". 
              - La direttiva 2009/81/CE e' pubblicata nella  G.U.U.E.
          20 agosto 2009, n. L 216. 
              - Il decreto legislativo  12  aprile  2006,  n.  163  (
          Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi  e
          forniture  in  attuazione  delle  direttive  2004/17/CE   e
          2004/18/CE),  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  2
          maggio 2006, n. 100, S.O. 
              - La legge 3 agosto 2007, n.  124  (Norme  relative  al
          sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e
          nuova disciplina del segreto), e' pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale 13 agosto 2007, n. 187. 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri
          12  giugno  2009,  n.  7  (Determinazione  dell'ambito  dei
          singoli livelli di segretezza, dei soggetti con  potere  di
          classifica, dei criteri  di  individuazione  delle  materie
          oggetto di classifica, nonche'  dei  modi  di  accesso  nei
          luoghi militari o definiti di interesse  per  la  sicurezza
          della Repubblica), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6
          luglio 2009, n. 154. 
              - Il decreto  legislativo  6  settembre  2011,  n.  159
          (Codice  delle  leggi   antimafia   e   delle   misure   di
          prevenzione,  nonche'  nuove  disposizioni  in  materia  di
          documentazione antimafia, a norma  degli  articoli  1  e  2
          della legge 13 agosto 2010, n. 136),  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 28 settembre 2011, n. 226, S.O. 
          Note all'art. 1: 
              - Per i riferimenti al citato  decreto  legislativo  n.
          163 del 2006, si veda nelle note alle premesse. 
              - Per i riferimenti alla citata legge n. 124 del  2007,
          si veda nelle note alle premesse. 
              - Per i riferimenti al citato  decreto  del  Presidente
          del Consiglio dei Ministri n. 7 del  2009,  si  veda  nelle
          note alle premesse. 

        
      
          
 Titolo I  DEFINIZIONI, FINALITA', AMBITO DI APPLICAZIONE, PRINCIPI, 
 DISPOSIZIONI COMUNI E ESCLUSIONI  
          
        
                               Art. 2 
 
                 Finalita' e ambito di applicazione 
 
  1. Il presente decreto disciplina i  contratti  nei  settori  della
difesa e della sicurezza, anche non militare, aventi per oggetto: 
    a) forniture di materiale militare e loro parti, di componenti  o
di sottoassiemi; 
    b) forniture di materiale sensibile e loro parti, di componenti o
di sottoassiemi; 
    c)  lavori,  forniture  e  servizi  direttamente   correlati   al
materiale di cui alla lettera a), per ognuno e per tutti gli elementi
del suo ciclo di vita; 
    d)  lavori,  forniture  e  servizi  direttamente   correlati   al
materiale di cui alla lettera b), per ognuno e per tutti gli elementi
del suo ciclo di vita; 
    e) lavori e servizi per fini specificatamente militari; 
    f) lavori e servizi sensibili. 

        
      
          
 Titolo I  DEFINIZIONI, FINALITA', AMBITO DI APPLICAZIONE, PRINCIPI,  
 DISPOSIZIONI COMUNI E ESCLUSIONI  
          
        
                               Art. 3 
 
                  Principi e disciplina applicabile 
 
  1. L'affidamento e l'esecuzione  di  lavori,  servizi  e  forniture
avviene nel rispetto dei principi di cui all'articolo  2  del  codice
tenuto conto della specificita' dell'approvvigionamento dei materiali
nei settori della difesa e sicurezza. 
  2. Per quanto non espressamente previsto dal  presente  decreto  si
applicano, ove compatibili o non derogate, le norme del codice. Per i
lavori  relativi  ai  beni  culturali  si   applicano   comunque   le
disposizioni di cui agli articoli  201,  202  e  203  del  codice.  I
riferimenti agli allegati II  A,  II  B  e  VIII  del  codice  devono
intendersi quali riferimenti rispettivamente agli allegati  I,  II  e
III del presente decreto. 
  3. Ai contratti di lavori, servizi e forniture nei settori speciali
di cui alla parte III del codice, si applicano  le  disposizioni  del
presente decreto. 
  4. Ferme restando le disposizioni di cui alla parte IV del  codice,
il termine dilatorio di cui all'articolo 11, comma  10,  del  codice,
non si applica, oltre che nei casi  previsti  dal  comma  10-bis  del
citato articolo 11, anche nei casi in cui  il  presente  decreto  non
prescriva  la  previa  pubblicazione  di  un  bando  nella   Gazzetta
Ufficiale  dell'Unione  europea  o  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 

        
      
          
 Titolo I  DEFINIZIONI, FINALITA', AMBITO DI APPLICAZIONE, PRINCIPI, 
 DISPOSIZIONI COMUNI E ESCLUSIONI  
          
        
                               Art. 4 
 
                             Regolamenti 
 
  1. Con regolamento, da emanarsi con decreto  del  Presidente  della
Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto
1988, n. 400, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, su  proposta  del  Ministro  della  difesa,  di
concerto con i  Ministri  per  le  politiche  europee,  degli  affari
esteri,  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,   dello   sviluppo
economico e dell'economia e delle finanze, acquisito  il  parere  del
Consiglio superiore dei lavori  pubblici,  sentito  il  Consiglio  di
Stato, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla  richiesta,
e' definita la disciplina esecutiva e  attuativa  delle  disposizioni
concernenti le materie di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), c)
ed e), limitatamente agli  istituti  che  richiedono  una  disciplina
speciale rispetto a quella contenuta nei regolamenti di esecuzione di
cui agli articoli 5 e 196 del codice. 
  2. Con regolamento da emanarsi con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto
1988, n. 400, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto,  su  proposta  del  Ministro  dell'interno,  di
concerto con i  Ministri  per  le  politiche  europee,  degli  affari
esteri, della difesa, delle infrastrutture  e  dei  trasporti,  della
giustizia, dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del  mare,
delle politiche agricole  forestali  e  alimentari,  dell'economia  e
delle finanze e dello sviluppo economico,  acquisito  il  parere  del
Consiglio superiore dei lavori  pubblici,  sentito  il  Consiglio  di
Stato, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla  richiesta,
e' definita  la  disciplina  esecutiva  e  attuativa  concernente  le
materie di cui all'articolo  2,  comma  1,  lettere  b),  d)  ed  f),
limitatamente agli istituti che richiedono  una  disciplina  speciale
rispetto a quella  contenuta  nel  regolamento  di  esecuzione  e  di
attuazione del codice. 

        
                    Note all'art. 4: 
              - Il testo dell'articolo 17, comma 1,  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre  1988,  n.
          214, S.O., cosi' recita: 
              "  Art.  17  (Regolamenti).  -  1.  Con   decreto   del
          Presidente  della  Repubblica,  previa  deliberazione   del
          Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio  di
          Stato che deve  pronunziarsi  entro  novanta  giorni  dalla
          richiesta,   possono   essere   emanati   regolamenti   per
          disciplinare: 
                a)   l'esecuzione   delle   leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; 
                b) l'attuazione e l'integrazione delle  leggi  e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
                d)  l'organizzazione  ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge; 
                e). 
              2. Con decreto del Presidente della Repubblica,  previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,  sentito   il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per
          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
              4. I regolamenti di cui al comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale. 
              4-bis. L'organizzazione e la  disciplina  degli  uffici
          dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati  ai
          sensi del comma 2,  su  proposta  del  Ministro  competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni, con  i  contenuti  e  con  l'osservanza  dei
          criteri che seguono: 
                a) riordino degli uffici  di  diretta  collaborazione
          con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali  uffici  hanno  esclusive   competenze   di   supporto
          dell'organo di direzione politica e di raccordo tra  questo
          e l'amministrazione; 
                b)   individuazione   degli   uffici    di    livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione tra strutture con funzioni  finali  e  con
          funzioni strumentali e  loro  organizzazione  per  funzioni
          omogenee e secondo criteri di flessibilita'  eliminando  le
          duplicazioni funzionali; 
                c) previsione  di  strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati; 
                d)   indicazione   e   revisione   periodica    della
          consistenza delle piante organiche; 
                e) previsione di decreti ministeriali di  natura  non
          regolamentare per la definizione dei compiti  delle  unita'
          dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici    dirigenziali
          generali. 
              4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma  1
          del presente articolo, si provvede  al  periodico  riordino
          delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
          di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
          all'espressa abrogazione di quelle che  hanno  esaurito  la
          loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
          o sono comunque obsolete.". 

        
      
          
 Titolo I  DEFINIZIONI, FINALITA', AMBITO DI APPLICAZIONE, PRINCIPI, 
 DISPOSIZIONI COMUNI E ESCLUSIONI  
          
        
                               Art. 5 
 
                  Contratti misti - Aggiudicazione 
 
  1. I contratti aventi come oggetto lavori, forniture o servizi  che
rientrano in parte nell'ambito di applicazione del presente decreto e
in parte in quello del codice  sono  aggiudicati  in  conformita'  al
presente decreto, purche'  l'aggiudicazione  dell'appalto  unico  sia
giustificata da ragioni oggettive. 
  2. I contratti aventi ad oggetto lavori, forniture  o  servizi  che
per una parte rientrano  nell'ambito  di  applicazione  del  presente
decreto, mentre per un'altra parte non rientrano ne'  nell'ambito  di
applicazione del presente decreto, ne' in quello del codice, non sono
soggetti ne' alla disciplina del presente decreto ne'  a  quella  del
codice, purche' l'aggiudicazione di un appalto unico sia giustificata
da ragioni oggettive. 
  3. La  decisione  di  aggiudicare  un  contratto  unico  non  puo',
tuttavia,   essere   presa   al   fine   di    escludere    contratti
dall'applicazione del presente decreto o del codice. 

        
      
          
  Titolo I  DEFINIZIONI, FINALITA', AMBITO DI APPLICAZIONE, PRINCIPI, 
DISPOSIZIONI COMUNI E ESCLUSIONI  
          
        
                               Art. 6 
 
 
Contratti esclusi e esclusioni specifiche. Utilizzo delle esclusioni 
 
  1. Il presente decreto non si applica ai contratti disciplinati da: 
    a) norme procedurali specifiche in base a  un  accordo  o  intesa
internazionale conclusi tra l'Italia e uno o piu' Stati  membri,  tra
l'Italia e uno o piu' Paesi terzi o tra l'Italia e uno o  piu'  Stati
membri e uno o piu' Paesi terzi; 
    b) norme procedurali specifiche in base a  un  accordo  o  intesa
internazionale conclusi in  relazione  alla  presenza  di  truppe  di
stanza e concernenti imprese stabilite nello Stato italiano o  in  un
Paese terzo; 
    c)   norme   procedurali    specifiche    di    un'organizzazione
internazionale che si approvvigiona per le proprie finalita'; non  si
applica altresi' a contratti che devono  essere  aggiudicati  da  una
stazione appaltante appartenente allo Stato italiano in conformita' a
tali norme. 
  2. Il presente decreto non si applica altresi' ai seguenti casi: 
    a)  ai  contratti  nel  settore  della  difesa,   relativi   alla
produzione o al commercio di armi, munizioni e materiale  bellico  di
cui all'elenco adottato dal Consiglio della Comunita' europea con  la
decisione  255/58,  che  siano  destinati  a  fini   specificatamente
militari e per i quali lo Stato ritiene di adottare misure necessarie
alla tutela degli interessi essenziali della propria sicurezza; 
    b) ai contratti per i quali l'applicazione delle disposizioni del
presente  decreto  obbligherebbe  lo   Stato   italiano   a   fornire
informazioni  la  cui  divulgazione  e'  considerata  contraria  agli
interessi  essenziali  della  sua  sicurezza,  previa  adozione   del
provvedimento di segretazione; 
    c) ai contratti per attivita' d'intelligence; 
    d) ai  contratti  aggiudicati  nel  quadro  di  un  programma  di
cooperazione basato su ricerca e  sviluppo,  condotto  congiuntamente
dall'Italia e almeno uno Stato membro per lo  sviluppo  di  un  nuovo
prodotto e, ove possibile, nelle fasi successive di tutto o parte del
ciclo di vita di tale prodotto. Dopo la conclusione  di  un  siffatto
programma di cooperazione unicamente tra l'Italia e uno o altri Stati
membri, gli stessi comunicano alla  Commissione  europea  l'incidenza
della quota di ricerca e sviluppo in relazione al costo  globale  del
programma, l'accordo di ripartizione dei costi nonche', se del  caso,
la quota ipotizzata di acquisti per ciascuno Stato membro; 
    e) ai contratti aggiudicati in un paese terzo, anche per commesse
civili,  quando  le  forze  operano  al  di  fuori   del   territorio
dell'Unione, se le esigenze operative richiedono che  siano  conclusi
con operatori economici localizzati nell'area delle operazioni; a tal
fine sono considerate commesse civili i contratti diversi  da  quelli
di cui all'articolo 2; 
    f) ai contratti di servizi aventi per  oggetto  l'acquisto  o  la
locazione, quali che siano  le  relative  modalita'  finanziarie,  di
terreni, fabbricati esistenti o altri  beni  immobili  o  riguardanti
diritti su tali beni; 
    g) ai contratti aggiudicati  dal  governo  italiano  a  un  altro
governo e concernenti: 
      1) la fornitura di materiale militare o di materiale sensibile; 
      2) lavori e servizi direttamente collegati a tale materiale; 
      3) lavori e  servizi  per  fini  specificatamente  militari,  o
lavori e servizi sensibili; 
    h) ai servizi di arbitrato e di conciliazione; 
    i) ai servizi finanziari, ad eccezione dei servizi assicurativi; 
    l) ai contratti d'impiego; 
    m) ai servizi di ricerca e  sviluppo  diversi  da  quelli  i  cui
benefici     appartengono     esclusivamente      all'amministrazione
aggiudicatrice o ente aggiudicatore  perche'  li  usi  nell'esercizio
della sua attivita', a condizione che la prestazione del servizio sia
interamente retribuita da tale amministrazione aggiudicatrice o  ente
aggiudicatore. 
  3. Nessuna delle norme, procedure,  programmi,  accordi,  intese  o
appalti menzionati ai commi 1 e 2 puo' essere utilizzata  allo  scopo
di non applicare le disposizioni del presente decreto. 

        
      
          
  Titolo I  DEFINIZIONI, FINALITA', AMBITO DI APPLICAZIONE, PRINCIPI, 
DISPOSIZIONI COMUNI E ESCLUSIONI  
          
        
                               Art. 7 
 
              Norme applicabili ai contratti di servizi 
 
  1. I contratti aventi per oggetto i servizi di cui  all'articolo  2
ed elencati  nell'allegato  I  sono  aggiudicati  in  conformita'  al
presente decreto. 
  2. I contratti aventi per oggetto i servizi di cui  all'articolo  2
ed elencati nell'allegato II sono soggetti unicamente  agli  articoli
23 e 24. 
  3. I contratti misti aventi per oggetto servizi di cui all'articolo
2  ed  elencati  sia  nell'allegato  I  sia  nell'allegato  II   sono
aggiudicati in conformita' al presente decreto, allorche'  il  valore
dei servizi elencati nell'allegato I risulta superiore al valore  dei
servizi elencati nell'allegato II. Negli altri casi, gli appalti sono
soggetti unicamente agli articoli 23 e 24. 

        
      
          
  Titolo I  DEFINIZIONI, FINALITA', AMBITO DI APPLICAZIONE, PRINCIPI,
  DISPOSIZIONI COMUNI E ESCLUSIONI  
          
        
                               Art. 8 
 
               Principi relativi ai contratti esclusi 
 
  1. L'affidamento dei contratti esclusi in  parte  dall'applicazione
del presente decreto, ai sensi dell'articolo 7, commi 2 e 3,  avviene
nel rispetto dei principi di economicita', efficacia,  imparzialita',
parita'  di  trattamento,  trasparenza,   proporzionalita'.   Per   i
contratti che, ai sensi dell'articolo  7,  applicano  unicamente  gli
articoli 23 e 24, l'affidamento e' preceduto  dall'invito  ad  almeno
cinque concorrenti, se compatibile con l'oggetto del contratto. 
  2. I principi di cui  al  comma  1,  primo  periodo,  si  applicano
altresi' all'affidamento dei contratti esclusi dall'applicazione  del
presente decreto ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettere  e),  f),
h), i), l) ed m). 
  3. Le stazioni appaltanti stabiliscono se  e'  ammesso  o  meno  il
subappalto  e,  in  caso  affermativo,  le  relative  condizioni   di
ammissibilita'.  Qualora  le  stazioni   appaltanti   consentono   il
subappalto, si applica la disciplina  di  cui  all'articolo  118  del
codice. 

        
                    Note all'art. 8: 
              -  Il  testo  dell'articolo  118  del  citato   decreto
          legislativo n. 163 del 2006, cosi' recita: 
              "Art. 118 (Subappalto, attivita' che non  costituiscono
          subappalto  e  tutela  del  lavoro).  (art.  25,  direttiva
          2004/18;  art.  37,  direttiva  2004/17;  art.  18,  L.  n.
          55/1990; art. 16, D.Lgs. 24 marzo 1992, n.  358;  art.  18,
          D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 157;  art.  21,  D.Lgs.  17  marzo
          1995, n.  158;  34,  L.  n.  109/1994).  -  1.  I  soggetti
          affidatari dei contratti di cui  al  presente  codice  sono
          tenuti ad eseguire in  proprio  le  opere  o  i  lavori,  i
          servizi, le forniture compresi nel contratto. Il  contratto
          non puo' essere ceduto, a pena di  nullita',  salvo  quanto
          previsto nell'articolo 116. 
              2. La stazione appaltante e'  tenuta  ad  indicare  nel
          progetto e nel bando di gara le singole prestazioni e,  per
          i lavori, la categoria prevalente con il relativo  importo,
          nonche' le ulteriori categorie, relative a tutte  le  altre
          lavorazioni previste in progetto, anch'esse con il relativo
          importo.  Tutte  le  prestazioni  nonche'  lavorazioni,   a
          qualsiasi categoria  appartengano,  sono  subappaltabili  e
          affidabili in cottimo. Per i lavori, per quanto riguarda la
          categoria prevalente, con il regolamento,  e'  definita  la
          quota  parte  subappaltabile,   in   misura   eventualmente
          diversificata a seconda delle  categorie  medesime,  ma  in
          ogni caso non superiore al trenta per cento. Per i  servizi
          e  le  forniture,  tale  quota  e'   riferita   all'importo
          complessivo del contratto. L'affidamento in subappalto o in
          cottimo e' sottoposto alle seguenti condizioni: 
                1)  che  i  concorrenti   all'atto   dell'offerta   o
          l'affidatario, nel caso di varianti in corso di esecuzione,
          all'atto dell'affidamento, abbiano indicato i lavori  o  le
          parti di opere ovvero i servizi e le forniture o  parti  di
          servizi e forniture che intendono subappaltare o  concedere
          in cottimo; 
                2)  che  l'affidatario  provveda  al   deposito   del
          contratto  di  subappalto  presso  la  stazione  appaltante
          almeno venti giorni prima della data  di  effettivo  inizio
          dell'esecuzione delle relative prestazioni; 
                3) che al  momento  del  deposito  del  contratto  di
          subappalto  presso  la  stazione  appaltante  l'affidatario
          trasmetta altresi' la certificazione attestante il possesso
          da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione
          prescritti  dal   presente   codice   in   relazione   alla
          prestazione   subappaltata   e   la    dichiarazione    del
          subappaltatore  attestante  il   possesso   dei   requisiti
          generali di cui all'articolo 38; 
                4) che non sussista, nei  confronti  dell'affidatario
          del subappalto o del cottimo, alcuno dei  divieti  previsti
          dall'articolo 10 della legge 31  maggio  1965,  n.  575,  e
          successive modificazioni. 
              3. Nel bando di gara la stazione appaltante indica  che
          provvedera' a corrispondere direttamente al  subappaltatore
          o al cottimista l'importo dovuto per le  prestazioni  dagli
          stessi eseguite o, in alternativa,  che  e'  fatto  obbligo
          agli affidatari di trasmettere, entro  venti  giorni  dalla
          data di ciascun pagamento effettuato  nei  loro  confronti,
          copia delle fatture quietanzate relative  ai  pagamenti  da
          essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista,
          con l'indicazione delle ritenute  di  garanzia  effettuate.
          Qualora  gli  affidatari   non   trasmettano   le   fatture
          quietanziate del subappaltatore o del cottimista  entro  il
          predetto  termine,  la  stazione  appaltante  sospende   il
          successivo pagamento a favore degli affidatari. Nel caso di
          pagamento diretto, gli affidatari comunicano alla  stazione
          appaltante  la  parte  delle   prestazioni   eseguite   dal
          subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione  del
          relativo importo e con proposta motivata di pagamento. 
              4. L'affidatario deve  praticare,  per  le  prestazioni
          affidate  in  subappalto,   gli   stessi   prezzi   unitari
          risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso  non  superiore
          al venti per cento.  L'affidatario  corrisponde  gli  oneri
          della sicurezza,  relativi  alle  prestazioni  affidate  in
          subappalto,  alle  imprese  subappaltatrici   senza   alcun
          ribasso; la stazione appaltante, sentito il  direttore  dei
          lavori,  il  coordinatore  della  sicurezza  in   fase   di
          esecuzione, ovvero il direttore  dell'esecuzione,  provvede
          alla verifica dell'effettiva  applicazione  della  presente
          disposizione. L'affidatario  e'  solidalmente  responsabile
          con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo
          ultimo,  degli  obblighi  di   sicurezza   previsti   dalla
          normativa vigente. 
              5. Per i lavori, nei cartelli esposti  all'esterno  del
          cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte
          le imprese subappaltatrici, nonche' i dati di cui al  comma
          2, n. 3). 
              6. L'affidatario e' tenuto ad  osservare  integralmente
          il  trattamento  economico  e   normativo   stabilito   dai
          contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per
          il settore e  per  la  zona  nella  quale  si  eseguono  le
          prestazioni;   e',   altresi',   responsabile   in   solido
          dell'osservanza  delle  norme  anzidette   da   parte   dei
          subappaltatori nei confronti dei  loro  dipendenti  per  le
          prestazioni rese nell'ambito del subappalto.  L'affidatario
          e, per suo  tramite,  i  subappaltatori,  trasmettono  alla
          stazione  appaltante  prima  dell'inizio  dei   lavori   la
          documentazione   di    avvenuta    denunzia    agli    enti
          previdenziali,  inclusa  la  Cassa  edile,  assicurativi  e
          antinfortunistici, nonche' copia del piano di cui al  comma
          7. Ai fini del pagamento degli  stati  di  avanzamento  dei
          lavori o dello stato finale dei  lavori,  l'affidatario  e,
          suo     tramite,     i      subappaltatori      trasmettono
          all'amministrazione o ente committente il  documento  unico
          di regolarita' contributiva. 
              6-bis. Al fine di contrastare il  fenomeno  del  lavoro
          sommerso ed irregolare, il documento unico  di  regolarita'
          contributiva e' comprensivo della verifica della congruita'
          della incidenza della mano d'opera relativa allo  specifico
          contratto  affidato.  Tale  congruita',  per  i  lavori  e'
          verificata dalla Cassa Edile in base all'accordo assunto  a
          livello nazionale  tra  le  parti  sociali  firmatarie  del
          contratto  collettivo   nazionale   comparativamente   piu'
          rappresentative  per  l'ambito  del  settore  edile  ed  il
          Ministero  del  lavoro,  della  salute  e  delle  politiche
          sociali. 
              7. I piani di sicurezza di cui  all'articolo  131  sono
          messi a disposizione delle  autorita'  competenti  preposte
          alle  verifiche  ispettive  di  controllo   dei   cantieri.
          L'affidatario e' tenuto a curare il coordinamento di  tutti
          i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di  rendere
          gli specifici  piani  redatti  dai  singoli  subappaltatori
          compatibili tra loro e coerenti  con  il  piano  presentato
          dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo
          o di consorzio, detto obbligo  incombe  al  mandatario.  Il
          direttore tecnico di cantiere e' responsabile del  rispetto
          del  piano  da  parte  di  tutte   le   imprese   impegnate
          nell'esecuzione dei lavori. 
              8. L'affidatario che si avvale  del  subappalto  o  del
          cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la
          dichiarazione circa la  sussistenza  o  meno  di  eventuali
          forme di controllo o di collegamento a norma  dell'articolo
          2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del
          cottimo. Analoga dichiarazione deve  essere  effettuata  da
          ciascuno   dei   soggetti   partecipanti   nel   caso    di
          raggruppamento  temporaneo,  societa'   o   consorzio.   La
          stazione     appaltante      provvede      al      rilascio
          dell'autorizzazione  entro  trenta  giorni  dalla  relativa
          richiesta; tale termine  puo'  essere  prorogato  una  sola
          volta, ove ricorrano giustificati  motivi.  Trascorso  tale
          termine senza che si sia  provveduto,  l'autorizzazione  si
          intende concessa. Per i subappalti  o  cottimi  di  importo
          inferiore al 2 per  cento  dell'importo  delle  prestazioni
          affidate o di importo inferiore a 100.000 euro,  i  termini
          per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione
          appaltante sono ridotti della meta'. 
              9.   L'esecuzione   delle   prestazioni   affidate   in
          subappalto  non   puo'   formare   oggetto   di   ulteriore
          subappalto. 
              10. Le disposizioni dei commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  e  9
          si applicano anche  ai  raggruppamenti  temporanei  e  alle
          societa' anche consortili,  quando  le  imprese  riunite  o
          consorziate  non   intendono   eseguire   direttamente   le
          prestazioni  scorporabili,  nonche'  alle  associazioni  in
          partecipazione quando  l'associante  non  intende  eseguire
          direttamente  le  prestazioni  assunte   in   appalto;   si
          applicano altresi' alle concessioni per la realizzazione di
          opere pubbliche e agli affidamenti con procedura negoziata. 
              11.  Ai  fini  del  presente  articolo  e'  considerato
          subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto  attivita'
          ovunque espletate che richiedono l'impiego  di  manodopera,
          quali le forniture con posa in opera e i noli a  caldo,  se
          singolarmente  di  importo  superiore  al   2   per   cento
          dell'importo  delle  prestazioni  affidate  o  di   importo
          superiore a 100.000 euro e qualora  l'incidenza  del  costo
          della manodopera e del personale sia superiore  al  50  per
          cento  dell'importo   del   contratto   da   affidare.   Il
          subappaltatore  non  puo'  subappaltare  a  sua  volta   le
          prestazioni salvo che per la fornitura con posa in opera di
          impianti e di strutture  speciali  da  individuare  con  il
          regolamento; in tali casi il  fornitore  o  subappaltatore,
          per la posa in opera o  il  montaggio,  puo'  avvalersi  di
          imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno
          dei divieti di cui al comma 2, numero 4). E' fatto  obbligo
          all'affidatario di comunicare alla stazione appaltante, per
          tutti   i   sub-contratti   stipulati   per    l'esecuzione
          dell'appalto, il nome  del  sub-contraente,  l'importo  del
          contratto,  l'oggetto  del  lavoro,  servizio  o  fornitura
          affidati. 
              12. Ai fini dell'applicazione dei commi precedenti,  le
          seguenti categorie di forniture  o  servizi,  per  le  loro
          specificita', non si configurano come attivita' affidate in
          subappalto: 
                a) l'affidamento di attivita' specifiche a lavoratori
          autonomi; 
                b)   la   subfornitura   a   catalogo   di   prodotti
          informatici.". 

        
      
          
   Titolo I  DEFINIZIONI, FINALITA', AMBITO DI APPLICAZIONE, PRINCIPI, 
   DISPOSIZIONI COMUNI E ESCLUSIONI  
          
        
                               Art. 9 
 
                       Norme di organizzazione 
 
  1. La disciplina di cui all'articolo 196, comma 8, del  codice,  si
applica anche ai contratti di  cui  al  presente  decreto,  stipulati
dall'amministrazione della difesa. 
  2. I programmi triennali e gli elenchi annuali dei contratti di cui
all'articolo 2, lettere a), c) ed e), sono redatti e  pubblicati  con
le modalita' indicate dall'articolo 128, comma 11, del codice.  Detti
programmi  ed  elenchi  sono  trasmessi  con  omissioni  delle  parti
relative ai contratti esclusi di cui all'articolo 6. 

        
                    Note all'art. 9: 
              - Per il testo dell'articolo  196  del  citato  decreto
          legislativo n. 163 del 2006, come modificato  dal  presente
          decreto, si veda nelle note all'art. 33. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 128, comma 11,  del
          citato decreto legislativo n. 163 del 2006: 
              "11. Le amministrazioni aggiudicatrici sono  tenute  ad
          adottare il programma triennale e gli elenchi  annuali  dei
          lavori sulla base degli schemi tipo, che sono definiti  con
          decreto del  Ministro  delle  infrastrutture;  i  programmi
          triennali e gli elenchi annuali dei lavori sono  pubblicati
          sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture  di
          cui al decreto del Ministro dei lavori  pubblici  6  aprile
          2001, n. 20 e  per  estremi  sul  sito  informatico  presso
          l'Osservatorio.". 

        
      
          
            Titolo II   CONTRATTI DI RILEVANZA COMUNITARIA  
                   Capo I   Ambito di applicazione  
          
        
                               Art. 10 
 
     Importi delle soglie dei contratti di rilevanza comunitaria 
 
  1. Il presente decreto  si  applica  ai  contratti  il  cui  valore
stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) e' pari  o
superiore alle soglie seguenti: 
    a) 387.000 euro, per i contratti di forniture e di servizi; 
    b) 4.845.000 euro per i contratti di lavori. 
  2. Ai fini del calcolo del valore stimato di  cui  al  comma  1  si
applica l'articolo 29  del  codice,  con  esclusione  del  comma  12,
lettera a.2). 

        
                    Note all'art. 10: 
              - Il  testo  dell'articolo  29,  comma  1,  del  citato
          decreto legislativo n. 163 del 2006, cosi' recita: 
              "Art. 29 (Metodi di  calcolo  del  valore  stimato  dei
          contratti pubblici). (artt. 9 e 56, direttiva 2004/18; art.
          17, direttiva 2004/17; art. 2, D.Lgs. n. 358/1992; art.  4,
          D.Lgs. n. 157/1995; art. 9, D.Lgs. n. 158/1995).  -  1.  Il
          calcolo del valore stimato degli appalti pubblici  e  delle
          concessioni  di  lavori  o  servizi  pubblici   e'   basato
          sull'importo totale pagabile al  netto  dell'IVA,  valutato
          dalle  stazioni  appaltanti.  Questo  calcolo  tiene  conto
          dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi  forma
          di opzione o rinnovo del contratto.". 

        
      
          
            Capo II   Requisiti per la partecipazione alle gare  
          
        
                               Art. 11 
 
                    Requisiti di ordine generale 
 
  1. Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di  affidamento
degli appalti di lavori, forniture  e  servizi,  ne'  possono  essere
affidatari di subappalti, ne' ausiliari ai sensi dell'articolo 49 del
codice, ne' stipulare i relativi contratti, i soggetti che si trovano
in una delle condizioni di cui all'articolo 38 del codice. 
  2. Con riferimento  all'articolo  38,  comma  1,  lettera  c),  del
codice, sono ricompresi i reati terroristici o  reati  connessi  alle
attivita' terroristiche ovvero  istigazione,  concorso,  tentativo  a
commettere uno o  piu'  reati  terroristici  o  reati  connessi  alle
attivita' terroristiche, quali definiti agli articoli 1, 3 e 4  della
decisione quadro 2002/475/GAI. 
  3. Con riferimento  all'articolo  38,  comma  1,  lettera  f),  del
codice, e' incluso tra i casi di errore  grave  la  violazione  degli
obblighi in materia di sicurezza  dell'informazione  o  di  sicurezza
dell'approvvigionamento in occasione di un appalto precedente. 
  4. Con riferimento all'articolo 38, comma 1, lettera m-quater), del
codice, elementi indicativi ai fini dell'esclusione dell'unicita' del
centro  decisionale  possono  essere,  tra  gli  altri,   l'autonomia
gestionale della politica  commerciale  e  l'autonoma  disponibilita'
delle conoscenze tecnologiche di cui sia garantita la segretezza. 
  5.  Sono  altresi'  esclusi  i  soggetti  privi  dell'affidabilita'
necessaria  per  escludere  rischi  per  la  sicurezza  dello  Stato.
L'assenza di tale affidabilita' viene preventivamente  accertata  con
qualsiasi mezzo di prova, comprese le fonti di dati protette. 

        
                    Note all'art. 11: 
              - Il  testo  dell'articolo  38,  comma  1,  del  citato
          decreto legislativo n. 163 del 2006, cosi' recita: 
              "Art. 38 (Requisiti  di  ordine  generale).  (art.  45,
          direttiva 2004/18/CE; art. 75, D.P.R. n. 554/1999; art. 17,
          D.P.R. n. 34/2000). - 1. Sono esclusi dalla  partecipazione
          alle procedure di affidamento  delle  concessioni  e  degli
          appalti di lavori, forniture e servizi, ne' possono  essere
          affidatari  di  subappalti,  e  non  possono  stipulare   i
          relativi contratti i soggetti: 
                a)  che  si  trovano  in  stato  di  fallimento,   di
          liquidazione coatta, di concordato preventivo,  o  nei  cui
          riguardi sia in corso un procedimento per la  dichiarazione
          di una di tali situazioni; 
                b) nei cui confronti  e'  pendente  procedimento  per
          l'applicazione di una delle misure di  prevenzione  di  cui
          all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423  o  di
          una delle cause ostative previste  dall'articolo  10  della
          legge 31 maggio 1965, n. 575;  l'esclusione  e  il  divieto
          operano  se  la  pendenza  del  procedimento  riguarda   il
          titolare o il direttore tecnico, se si  tratta  di  impresa
          individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta  di
          societa' in nome collettivo,  i  soci  accomandatari  o  il
          direttore tecnico se si tratta di societa'  in  accomandita
          semplice,  gli   amministratori   muniti   di   poteri   di
          rappresentanza o il direttore  tecnico  o  il  socio  unico
          persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in  caso  di
          societa' con meno di quattro soci, se si  tratta  di  altro
          tipo di societa'; 
                c) nei cui confronti e' stata pronunciata sentenza di
          condanna passata in giudicato, o emesso decreto  penale  di
          condanna  divenuto   irrevocabile,   oppure   sentenza   di
          applicazione   della   pena   su   richiesta,   ai    sensi
          dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati
          gravi in danno dello Stato o della Comunita'  che  incidono
          sulla  moralita'  professionale;  e'  comunque   causa   di
          esclusione la condanna, con sentenza passata in  giudicato,
          per uno o piu' reati di partecipazione a  un'organizzazione
          criminale, corruzione, frode, riciclaggio,  quali  definiti
          dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo  1,
          direttiva CE 2004/18; l'esclusione e il divieto operano  se
          la sentenza o il decreto sono stati emessi  nei  confronti:
          del titolare o  del  direttore  tecnico  se  si  tratta  di
          impresa individuale; dei soci o del direttore  tecnico,  se
          si  tratta  di  societa'  in  nome  collettivo;  dei   soci
          accomandatari o del  direttore  tecnico  se  si  tratta  di
          societa'  in  accomandita  semplice;  degli  amministratori
          muniti di poteri di rappresentanza o del direttore  tecnico
          o del socio unico  persona  fisica,  ovvero  del  socio  di
          maggioranza in caso di societa' con meno di  quattro  soci,
          se si tratta di altro tipo di societa' o consorzio. In ogni
          caso l'esclusione e il divieto operano anche nei  confronti
          dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente  la
          data di pubblicazione del bando di gara, qualora  l'impresa
          non  dimostri  che  vi  sia  stata  completa  ed  effettiva
          dissociazione   della   condotta   penalmente   sanzionata;
          l'esclusione e il divieto in ogni caso non  operano  quando
          il  reato  e'  stato   depenalizzato   ovvero   quando   e'
          intervenuta la riabilitazione ovvero  quando  il  reato  e'
          stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di
          revoca della condanna medesima; 
                d) che  hanno  violato  il  divieto  di  intestazione
          fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990,
          n.  55;  l'esclusione  ha  durata  di  un  anno  decorrente
          dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque
          disposta se la violazione non e' stata rimossa; 
                e) che hanno commesso  gravi  infrazioni  debitamente
          accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro
          obbligo derivante dai rapporti di  lavoro,  risultanti  dai
          dati in possesso dell'Osservatorio; 
                f) che, secondo motivata valutazione  della  stazione
          appaltante, hanno  commesso  grave  negligenza  o  malafede
          nell'esecuzione delle prestazioni affidate  dalla  stazione
          appaltante che bandisce la gara; o che  hanno  commesso  un
          errore   grave   nell'esercizio   della   loro    attivita'
          professionale, accertato con qualsiasi mezzo  di  prova  da
          parte della stazione appaltante; 
                g)   che    hanno    commesso    violazioni    gravi,
          definitivamente accertate, rispetto agli obblighi  relativi
          al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione
          italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; 
                h) nei cui  confronti,  ai  sensi  del  comma  1-ter,
          risulta l'iscrizione  nel  casellario  informatico  di  cui
          all'articolo  7,  comma  10,  per  aver  presentato   falsa
          dichiarazione o falsa documentazione in merito a  requisiti
          e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di
          gara e per l'affidamento dei subappalti; 
                i)   che    hanno    commesso    violazioni    gravi,
          definitivamente  accertate,  alle  norme  in   materia   di
          contributi  previdenziali  e  assistenziali,   secondo   la
          legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti; 
                l)  che  non  presentino  la  certificazione  di  cui
          all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, salvo  il
          disposto del comma 2; 
                m) nei cui confronti e' stata applicata  la  sanzione
          interdittiva di cui all'articolo 9, comma  2,  lettera  c),
          del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231  o  altra
          sanzione che  comporta  il  divieto  di  contrarre  con  la
          pubblica   amministrazione   compresi    i    provvedimenti
          interdittivi di  cui  all'articolo  36-bis,  comma  1,  del
          decreto-legge  4  luglio  2006,  n.  223,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; 
                m-bis) nei cui confronti, ai sensi dell'articolo  40,
          comma  9-quater,  risulta   l'iscrizione   nel   casellario
          informatico di cui  all'articolo  7,  comma  10,  per  aver
          presentato falsa dichiarazione o  falsa  documentazione  ai
          fini del rilascio dell'attestazione SOA. 
                m-ter) di cui alla  precedente  lettera  b)  che  pur
          essendo stati vittime dei reati  previsti  e  puniti  dagli
          articoli 317 e 629 del codice  penale  aggravati  ai  sensi
          dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991,  n.  152,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio  1991,
          n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all'autorita'
          giudiziaria,  salvo   che   ricorrano   i   casi   previsti
          dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981,
          n. 689.  La  circostanza  di  cui  al  primo  periodo  deve
          emergere dagli indizi a base della richiesta  di  rinvio  a
          giudizio formulata nei  confronti  dell'imputato  nell'anno
          antecedente alla pubblicazione  del  bando  e  deve  essere
          comunicata, unitamente alle generalita' del soggetto che ha
          omesso  la  predetta  denuncia,   dal   procuratore   della
          Repubblica procedente all'Autorita' di cui all'articolo  6,
          la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito
          dell'Osservatorio; 
                m-quater)  che  si  trovino,  rispetto  ad  un  altro
          partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una
          situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice
          civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se  la
          situazione di controllo o  la  relazione  comporti  che  le
          offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. 
              (Omissis).". 
              - La  decisione  n.  2002/475/GAI  del  13-06-2002,  e'
          pubblicata nella G.U.C.E. 22 giugno 2002, n. L 164. Entrata
          in vigore il 22 giugno 2002. 

        
      
          
            Capo II   Requisiti per la partecipazione alle gare  
          
        
                               Art. 12 
 
Capacita' tecnica e professionale dei fornitori e dei  prestatori  di
                               servizi 
 
  1. Negli appalti di servizi  e  forniture  la  dimostrazione  delle
capacita' tecniche dei concorrenti puo' essere fornita, oltre che nei
modi indicati dall'articolo 42 del codice, nei seguenti modi: 
    a)  descrizione  delle  misure  adottate  dal  fornitore  o   dal
prestatore del servizio per  garantire  la  qualita',  nonche'  degli
strumenti  di  studio  o  di  ricerca  di   cui   dispone   e   della
regolamentazione interna in materia di proprieta' intellettuale; 
    b)  indicazione  del  numero  medio  annuo  di   dipendenti   del
concorrente e il numero di dirigenti impiegati negli ultimi tre anni; 
    c) descrizione delle attrezzature tecniche tale da consentire una
loro  precisa  individuazione  e  rintracciabilita',  del  materiale,
dell'equipaggiamento tecnico, del numero degli effettivi e delle loro
competenze e delle fonti di  approvvigionamento,  con  un'indicazione
della collocazione geografica  qualora  si  trovi  al  di  fuori  del
territorio dell'Unione, di  cui  dispone  l'operatore  economico  per
eseguire  l'appalto,   per   far   fronte   ad   eventuali   esigenze
supplementari della stazione appaltante dovute a  una  crisi,  o  per
garantire la manutenzione, la modernizzazione o gli adeguamenti delle
forniture oggetto dell'appalto. 
  2. Con riferimento  all'articolo  42,  comma  1,  lettera  a),  del
codice, l'elenco dei principali servizi o delle principali  forniture
prestati si riferisce agli ultimi cinque anni. 

        
                    Note all'art. 12: 
              -  Il  testo  dell'articolo  42  del   citato   decreto
          legislativo n. 163 del 2006, cosi' recita: 
              "Art.  42  (Capacita'  tecnica  e   professionale   dei
          fornitori e dei prestatori di servizi). (art. 48, direttiva
          2004/18; art. 14, D.Lgs. n. 158/1995; art.  14,  D.Lgs.  n.
          358/1992). - 1. Negli appalti di  servizi  e  forniture  la
          dimostrazione delle capacita' tecniche dei concorrenti puo'
          essere fornita in uno o piu' dei seguenti modi,  a  seconda
          della natura, della quantita' o dell'importanza e  dell'uso
          delle forniture o dei servizi: 
                a) presentazione dell'elenco dei principali servizi o
          delle principali forniture prestati negli ultimi  tre  anni
          con  l'indicazione  degli  importi,  delle   date   e   dei
          destinatari, pubblici o privati, dei  servizi  o  forniture
          stessi; se trattasi  di  servizi  e  forniture  prestati  a
          favore  di  amministrazioni  o  enti  pubblici,  esse  sono
          provate  da  certificati   rilasciati   e   vistati   dalle
          amministrazioni o  dagli  enti  medesimi;  se  trattasi  di
          servizi e forniture  prestati  a  privati,  l'effettuazione
          effettiva della prestazione e' dichiarata da questi  o,  in
          mancanza, dallo stesso concorrente; 
                b) indicazione dei tecnici e  degli  organi  tecnici,
          facenti direttamente capo, o meno,  al  concorrente  e,  in
          particolare,  di  quelli  incaricati   dei   controlli   di
          qualita'; 
                c) descrizione delle attrezzature  tecniche  tale  da
          consentire    una    loro    precisa    individuazione    e
          rintracciabilita', delle misure adottate  dal  fornitore  o
          dal prestatore del  servizio  per  garantire  la  qualita',
          nonche' degli strumenti di  studio  o  di  ricerca  di  cui
          dispone; 
                d) controllo, effettuato dalla stazione appaltante o,
          nel caso  di  concorrente  non  stabilito  in  Italia,  per
          incarico  della  stazione  appaltante,  da   un   organismo
          Ufficiale competente del  Paese  in  cui  e'  stabilito  il
          concorrente, purche' tale organismo acconsenta, allorche' i
          prodotti  da  fornire  o  il  servizio  da  prestare  siano
          complessi o  debbano  rispondere,  eccezionalmente,  a  uno
          scopo determinato; il controllo verte  sulla  capacita'  di
          produzione e, se necessario, di studio  e  di  ricerca  del
          concorrente e sulle misure utilizzate da  quest'ultimo  per
          il controllo della qualita'; 
                e) indicazione dei titoli di studio  e  professionali
          dei prestatori di  servizi  o  dei  dirigenti  dell'impresa
          concorrente e, in particolare, dei  soggetti  concretamente
          responsabili della prestazione di servizi; 
                f)  indicazione,  per  gli  appalti  di   servizi   e
          unicamente nei casi appropriati, stabiliti dal regolamento,
          delle misure di gestione ambientale che l'operatore  potra'
          applicare durante la realizzazione dell'appalto; 
                g) per gli appalti di servizi, indicazione del numero
          medio annuo di dipendenti del concorrente e  il  numero  di
          dirigenti impiegati negli ultimi tre anni; 
                h)  per  gli  appalti   di   servizi,   dichiarazione
          indicante l'attrezzatura, il materiale e  l'equipaggiamento
          tecnico di cui  il  prestatore  di  servizi  disporra'  per
          eseguire l'appalto; 
                i)  indicazione  della  quota  di  appalto   che   il
          concorrente intenda, eventualmente, subappaltare; 
                l) nel caso di  forniture,  produzione  di  campioni,
          descrizioni o  fotografie  dei  beni  da  fornire,  la  cui
          autenticita' sia certificata  a  richiesta  della  stazione
          appaltante; 
                m) nel caso di forniture, produzione  di  certificato
          rilasciato dagli istituti o  servizi  ufficiali  incaricati
          del controllo qualita', di riconosciuta competenza, i quali
          attestino  la  conformita'  dei  beni  con  riferimento   a
          determinati requisiti o norme. 
              2. La stazione appaltante precisa nel bando di  gara  o
          nella lettera d'invito, quali dei  suindicati  documenti  e
          requisiti devono essere presentati o dimostrati. 
              3.  Le  informazioni  richieste  non  possono  eccedere
          l'oggetto dell'appalto; l'amministrazione  deve,  comunque,
          tener conto dell'esigenza di protezione dei segreti tecnici
          e commerciali. 
              3-bis. Le stazioni  appaltanti  provvedono  a  inserire
          nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici  prevista
          dall'articolo  62-bis   del   codice   dell'amministrazione
          digitale, di cui al decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.
          82,   secondo   il   modello   predisposto   e   pubblicato
          dall'Autorita' nel sito informatico presso  l'Osservatorio,
          previo parere del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti, la certificazione attestante le  prestazioni  di
          cui al comma 1, lettera a), del presente articolo rese  dai
          fornitori e dai prestatori di servizi, entro trenta  giorni
          dall'avvenuto rilascio; in caso di inadempimento si applica
          quanto previsto dall'articolo 6, comma 11. 
              4. I  requisiti  previsti  nel  comma  1  del  presente
          articolo possono essere provati in sede  di  gara  mediante
          dichiarazione sottoscritta in conformita' alle disposizione
          del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre
          2000, n. 445; al concorrente aggiudicatario e' richiesta la
          documentazione probatoria, a conferma di quanto  dichiarato
          in sede di gara. 
              4-bis. Al fine di assicurare la massima estensione  dei
          principi comunitari e delle  regole  di  concorrenza  negli
          appalti  di  servizi  o  di  servizi  pubblici  locali,  la
          stazione appaltante considera, in ogni caso,  rispettati  i
          requisiti tecnici prescritti anche  ove  la  disponibilita'
          dei mezzi tecnici necessari ed idonei all'espletamento  del
          servizio sia assicurata  mediante  contratti  di  locazione
          finanziaria con soggetti terzi.". 

        
      
          
            Capo II   Requisiti per la partecipazione alle gare  
          
        
                               Art. 13 
 
                     Sicurezza dell'informazione 
 
  1.  Nel  caso  di  contratti  che  comportano  la  trattazione   di
informazioni classificate, gli operatori economici  forniscono  prova
della capacita' loro e  dei  loro  subappaltatori  di  trattare  tali
informazioni al livello di protezione richiesto nella  documentazione
dell'appalto da parte della stazione appaltante, in conformita'  alle
leggi e ai regolamenti in materia di nulla osta di sicurezza, e  agli
accordi internazionali di settore. 
  2. A tale fine,  la  stazione  appaltante  precisa  nella  medesima
documentazione le misure e i requisiti  necessari  per  garantire  la
sicurezza dell'informazione, i quali possono riguardare: 
    a) l'impegno dell'offerente e dei subappaltatori gia' individuati
a  salvaguardare  opportunamente  la   riservatezza   di   tutte   le
informazioni classificate  in  loro  possesso  o  di  cui  vengano  a
conoscenza per tutta la durata dell'appalto e dopo la  risoluzione  o
conclusione dell'appalto, in conformita' alle pertinenti disposizioni
legislative, regolamentari e amministrative; 
    b) l'impegno dell'offerente ad ottenere  l'impegno  di  cui  alla
lettera a) da altri subappaltatori  ai  quali  subappaltera'  durante
l'esecuzione dell'appalto; 
    c)  le   informazioni   sufficienti   sui   subappaltatori   gia'
individuati,        che        consentano         all'amministrazione
aggiudicatrice/all'ente aggiudicatore di accertare  che  ciascuno  di
essi possieda le capacita' necessarie per salvaguardare adeguatamente
la riservatezza delle  informazioni  classificate  alle  quali  hanno
accesso o che sono tenuti a produrre nel quadro  della  realizzazione
delle loro attivita' di subappalto; 
    d) l'impegno dell'offerente a fornire le  informazioni  richieste
alla lettera c) ai nuovi subappaltatori prima di attribuire  loro  un
subappalto; 
    e) ulteriori misure e requisiti che,  in  ragione  della  natura,
dell'impiego  dei  beni,  servizi  o   lavori   e   della   finalita'
dell'appalto, siano ritenuti necessari dalla stazione appaltante. 
  3. La stazione  appaltante  puo',  se  del  caso,  concedere,  agli
operatori economici  che  non  detengono  ancora  il  nulla  osta  di
sicurezza, un periodo addizionale per ottenerlo. In tale ipotesi,  la
stazione appaltante specifica nel bando di gara il termine  entro  il
quale il nulla osta va presentato, comunque non successivo alla  data
di apertura delle offerte presentate. 

        
      
          
            Capo II   Requisiti per la partecipazione alle gare  
          
        
                               Art. 14 
 
                  Sicurezza dell'approvvigionamento 
 
  1. La stazione appaltante precisa nella documentazione dell'appalto
i requisiti in materia di sicurezza dell'approvvigionamento  ritenuti
necessari  in  relazione  all'oggetto  dell'appalto.  Tali  requisiti
possono riguardare: 
    a) la capacita' dell'offerente di  onorare  i  suoi  obblighi  in
materia di esportazione, trasferimento  e  transito  dei  prodotti  e
servizi oggetto del contratto; 
    b)   l'organizzazione    e    ubicazione    della    catena    di
approvvigionamento dell'offerente, ai fini del presente articolo; 
    c) la predisposizione e mantenimento della capacita' necessaria a
far fronte ad esigenze supplementari della stazione appaltante dovute
a una crisi, secondo termini e condizioni da concordare; 
    d) la manutenzione, la modernizzazione o  gli  adeguamenti  delle
forniture oggetto dell'appalto; 
    e) le misure  atte  a  consentire  alla  stazione  appaltante  la
manutenzione dei prodotti e servizi  oggetto  del  contratto  qualora
l'operatore economico non sia piu' in grado di provvedere in proprio; 
    f) ulteriori misure e requisiti che,  in  ragione  della  natura,
dell'impiego  dei  beni,  servizi  o   lavori   e   della   finalita'
dell'appalto, siano ritenuti necessari dalla stazione appaltante. 

        
      
          
            Capo II   Requisiti per la partecipazione alle gare  
          
        
                               Art. 15 
 
     Operatori economici stabiliti in Stati diversi dall'Italia 
 
  1. Agli operatori economici stabiliti in Paesi terzi che, in base a
norme di diritto internazionale, o  in  base  ad  accordi  bilaterali
siglati  con  l'Unione  europea  o   con   l'Italia,   ammettono   la
partecipazione ad appalti pubblici a condizioni di  reciprocita',  la
qualificazione di cui agli articoli 11, 12, 13  e  14  e'  consentita
alle medesime condizioni richieste alle imprese italiane. 
  2. Per gli operatori economici di cui  al  comma  1  e  per  quelli
stabiliti negli altri Stati aderenti all'Unione  europea,  la  citata
qualificazione non e' condizione obbligatoria per  la  partecipazione
alla  gara.  Essi  si  qualificano  alla  singola   gara   producendo
documentazione conforme alle normative vigenti nei  rispettivi  Paesi
idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti  prescritti  per
la qualificazione  e  la  partecipazione  degli  operatori  economici
italiani alle gare. E' fatto  salvo  il  disposto  dell'articolo  38,
comma 5, del codice. 

        
                    Note all'art. 15: 
              - Il  testo  dell'articolo  38,  comma  5,  del  citato
          decreto legislativo n. 163 del 2006, cosi' recita: 
              "Art. 38 (Requisiti  di  ordine  generale).  (art.  45,
          direttiva 2004/18/CE; art. 75, D.P.R. n. 554/1999; art. 17,
          D.P.R. n. 34/2000). - (Omissis). 
              5. Se nessun documento o certificato e'  rilasciato  da
          altro  Stato   dell'Unione   europea,   costituisce   prova
          sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli  Stati
          membri  in  cui  non  esiste  siffatta  dichiarazione,  una
          dichiarazione resa dall'interessato innanzi a  un'autorita'
          giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un
          organismo professionale qualificato a riceverla  del  Paese
          di origine o di provenienza.". 

        
      
          
            Capo III   Procedure di scelta del contraente  
          
        
                               Art. 16 
 
               Procedure per la scelta dei concorrenti 
 
  1. Per  l'individuazione  degli  operatori  economici  che  possono
presentare offerte per l'affidamento di  un  contratto,  le  stazioni
appaltanti utilizzano le procedure  ristrette,  negoziate  ovvero  il
dialogo competitivo. 
  2.  Le  stazioni  appaltanti  aggiudicano  i   contratti   mediante
procedura ristretta o mediante procedura negoziata con  pubblicazione
del bando di gara. 
  3. Nel caso di appalti  particolarmente  complessi,  come  definiti
all'articolo 58, comma 2, del codice, le stazioni appaltanti, qualora
ritengano che il ricorso alla procedura  ristretta  o  negoziata  con
bando non permetta l'aggiudicazione dell'appalto,  possono  avvalersi
del dialogo competitivo ai sensi dell'articolo 58 del codice. 
  4. Le stazioni appaltanti  possono  concludere  accordi  quadro  ai
sensi dell'articolo 59 del codice. La durata di un accordo quadro non
puo'  superare  i  sette  anni,  salvo  in  circostanze  eccezionali,
determinate tenendo conto della prevista durata di vita di  qualsiasi
prodotto, impianto o sistema fornito e delle difficolta' tecniche che
possono essere causate dal cambiamento di fornitore. 
  5. Nei casi e alle condizioni specifiche espressamente previste, le
stazioni appaltanti possono  aggiudicare  i  contratti  mediante  una
procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara. 

        
                    Note all'art. 16: 
              -  Il  testo  dell'articolo  58  del   citato   decreto
          legislativo n. 163 del 2006, cosi' recita: 
              "Art. 58 (Dialogo  competitivo).  (art.  29,  direttiva
          2004/18).  -  1.  Nel  caso  di   appalti   particolarmente
          complessi, qualora ritengano che il ricorso alla  procedura
          aperta   o   ristretta   non   permetta    l'aggiudicazione
          dell'appalto, le stazioni appaltanti possono avvalersi  del
          dialogo competitivo conformemente al presente articolo.  Il
          ricorso al dialogo competitivo  per  lavori  e'  consentito
          previo parere del Consiglio superiore dei lavori  pubblici,
          e comunque ad esclusione dei lavori di cui alla  parte  II,
          titolo III, capo IV. Per i lavori di  cui  alla  parte  II,
          titolo IV, capo II, e' altresi'  richiesto  il  parere  del
          Consiglio Superiore dei beni  culturali.  I  citati  pareri
          sono resi entro 30 giorni  dalla  richiesta.  Decorso  tale
          termine, l'amministrazione puo' comunque procedere. 
              2. Ai  fini  del  ricorso  al  dialogo  competitivo  un
          appalto pubblico e' considerato «particolarmente complesso»
          quando la stazione appaltante: 
                -  non  e'  oggettivamente  in  grado  di   definire,
          conformemente all'articolo 68, comma 3, lettere  b),  c)  o
          d), i mezzi tecnici atti a soddisfare le sue necessita' o i
          suoi obiettivi, o 
                - non  e'  oggettivamente  in  grado  di  specificare
          l'impostazione giuridica  o  finanziaria  di  un  progetto.
          Possono,   secondo   le   circostanze   concrete,    essere
          considerati particolarmente complessi  gli  appalti  per  i
          quali la  stazione  appaltante  non  dispone,  a  causa  di
          fattori oggettivi ad  essa  non  imputabili,  di  studi  in
          merito alla identificazione e  quantificazione  dei  propri
          bisogni  o  all'individuazione  dei  mezzi  strumentali  al
          soddisfacimento dei predetti bisogni, alle  caratteristiche
          funzionali, tecniche, gestionali  ed  economico-finanziarie
          degli stessi e  all'analisi  dello  stato  di  fatto  e  di
          diritto di ogni intervento nelle sue  eventuali  componenti
          storico-artistiche,    architettoniche,     paesaggistiche,
          nonche'  sulle  componenti  di  sostenibilita'  ambientale,
          socio-economiche, amministrative e tecniche. 
              3. Il provvedimento  con  cui  la  stazione  appaltante
          decide di ricorrere al dialogo competitivo  deve  contenere
          specifica  motivazione  in  merito  alla  sussistenza   dei
          presupposti previsti dal comma 2. 
              4. L'unico criterio per  l'aggiudicazione  dell'appalto
          pubblico  e'  quello   dell'offerta   economicamente   piu'
          vantaggiosa. 
              5. Le stazioni appaltanti pubblicano un bando  di  gara
          conformemente all'articolo 64 in cui rendono noti  le  loro
          necessita' o obiettivi, che definiscono nel bando stesso  o
          in  un  documento   descrittivo   che   costituisce   parte
          integrante del bando, nei quali sono  altresi'  indicati  i
          requisiti di ammissione al dialogo competitivo, individuati
          tra quelli pertinenti previsti dagli articoli da 34 a 46, i
          criteri di valutazione delle offerte  di  cui  all'articolo
          83, comma 2 e il termine entro  il  quale  gli  interessati
          possono   presentare   istanza   di   partecipazione   alla
          procedura. 
              6. Le  stazioni  appaltanti  avviano  con  i  candidati
          ammessi conformemente ai requisiti di cui  al  comma  5  un
          dialogo finalizzato all'individuazione e  alla  definizione
          dei mezzi piu' idonei a soddisfare  le  loro  necessita'  o
          obiettivi. Nella fase del dialogo  esse  possono  discutere
          con i candidati ammessi tutti gli aspetti dell'appalto. 
              7.  Durante   il   dialogo   le   stazioni   appaltanti
          garantiscono  la  parita'  di  trattamento   di   tutti   i
          partecipanti,  in  particolare  non  forniscono,  in   modo
          discriminatorio, informazioni che possano  favorire  alcuni
          partecipanti rispetto ad altri. 
              8. Le stazioni appaltanti  non  possono  rivelare  agli
          altri  partecipanti  le  soluzioni   proposte   ne'   altre
          informazioni    riservate    comunicate    dal    candidato
          partecipante al dialogo senza l'accordo di quest'ultimo. 
              9. Le stazioni  appaltanti  possono  prevedere  che  la
          procedura si svolga in fasi successive in modo  da  ridurre
          il numero di soluzioni da discutere  durante  la  fase  del
          dialogo applicando i criteri  di  aggiudicazione  precisati
          nel bando di gara o nel documento descrittivo. Il ricorso a
          tale facolta' e' indicato nel bando di gara e nel documento
          descrittivo. 
              10.  Le  stazioni  appaltanti  proseguono  il   dialogo
          finche' non sono in grado di individuare, se del caso  dopo
          averle confrontate, la soluzione o le soluzioni che possano
          soddisfare le loro necessita' o obiettivi. 
              11.  Le  stazioni  appaltanti   possono   motivatamente
          ritenere che nessuna delle soluzioni proposte  soddisfi  le
          proprie necessita'  o  obiettivi.  In  tal  caso  informano
          immediatamente i partecipanti, ai quali  non  spetta  alcun
          indennizzo o risarcimento, salvo quanto previsto dal  comma
          17. 
              12. Negli altri casi, dopo aver dichiarato concluso  il
          dialogo e averne  informato  i  partecipanti,  le  stazioni
          appaltanti li invitano a presentare le loro offerte  finali
          in base alla o  alle  soluzioni  presentate  e  specificate
          nella fase del dialogo. Tali offerte devono contenere tutti
          gli elementi richiesti e  necessari  per  l'esecuzione  del
          progetto. 
              13. 
              14. Su richiesta delle stazioni appaltanti  le  offerte
          possono essere chiarite, precisate e perfezionate. Tuttavia
          tali   precisazioni,   chiarimenti,    perfezionamenti    o
          complementi non possono avere l'effetto di  modificare  gli
          elementi fondamentali  dell'offerta  o  dell'appalto  quale
          posto in gara  la  cui  variazione  rischi  di  falsare  la
          concorrenza o di avere un effetto discriminatorio. 
              15. Le stazioni appaltanti valutano le offerte ricevute
          sulla base dei criteri di aggiudicazione fissati nel  bando
          di gara o nel documento descrittivo, individuando l'offerta
          economicamente piu' vantaggiosa conformemente  all'articolo
          83. Per i lavori,  la  procedura  si  puo'  concludere  con
          l'affidamento di una concessione di cui all'articolo 143. 
              16. L'offerente che risulta aver  presentato  l'offerta
          economicamente piu'  vantaggiosa  puo'  essere  invitato  a
          precisare gli aspetti della sua offerta o a confermare  gli
          impegni in essa figuranti, a condizione che cio' non  abbia
          l'effetto di modificare elementi fondamentali  dell'offerta
          o dell'appalto quale posto in gara, falsare la  concorrenza
          o comportare discriminazioni. 
              17. Le stazioni appaltanti possono  prevedere  premi  o
          incentivi per partecipanti al dialogo,  anche  nell'ipotesi
          in cui al comma 11. 
              18. Le stazioni appaltanti  non  possono  ricorrere  al
          dialogo  competitivo  in  modo  abusivo  o   in   modo   da
          ostacolare, limitare o distorcere la concorrenza.". 
              - Il testo dell'articolo 59 del decreto legislativo  n.
          163 del 2006, cosi' recita: 
              "Art.  59  (Accordi  quadro).   (art.   32,   direttiva
          2004/18). - 1. Le stazioni  appaltanti  possono  concludere
          accordi quadro. Per  i  lavori,  gli  accordi  quadro  sono
          ammessi  esclusivamente   in   relazione   ai   lavori   di
          manutenzione. Gli accordi quadro non sono  ammessi  per  la
          progettazione  e  per   gli   altri   servizi   di   natura
          intellettuale. 
              2. Ai fini della conclusione di un accordo  quadro,  le
          stazioni appaltanti seguono le regole di procedura previste
          dalla   presente   parte   in   tutte    le    fasi    fino
          all'aggiudicazione degli appalti  basati  su  tale  accordo
          quadro. Le parti dell'accordo quadro sono scelte applicando
          i  criteri  di  aggiudicazione  definiti  ai  sensi   degli
          articoli 81 e seguenti. 
              3.  Gli  appalti  basati  su  un  accordo  quadro  sono
          aggiudicati secondo le procedure previste ai commi 4  e  5.
          Tali  procedure  sono  applicabili  solo  tra  le  stazioni
          appaltanti e gli  operatori  economici  inizialmente  parti
          dell'accordo  quadro.  In  sede  di  aggiudicazione   degli
          appalti pubblici basati su un accordo quadro le  parti  non
          possono in nessun caso apportare modifiche sostanziali alle
          condizioni fissate in tale accordo quadro,  in  particolare
          nel caso di cui al comma 4. 
              4. Quando un accordo quadro e'  concluso  con  un  solo
          operatore economico, gli appalti  basati  su  tale  accordo
          quadro sono aggiudicati entro  i  limiti  delle  condizioni
          fissate nell'accordo quadro. Per l'aggiudicazione  di  tali
          appalti, le  stazioni  appaltanti  possono  consultare  per
          iscritto    l'operatore    parte    dell'accordo    quadro,
          chiedendogli di completare, se necessario, la sua offerta. 
              5. Quando  un  accordo  quadro  e'  concluso  con  piu'
          operatori economici, il numero di questi deve essere almeno
          pari a  tre,  purche'  vi  sia  un  numero  sufficiente  di
          operatori economici che soddisfano i criteri di  selezione,
          ovvero di offerte accettabili corrispondenti ai criteri  di
          aggiudicazione. 
              6. Gli appalti basati su accordi  quadro  conclusi  con
          piu'  operatori  economici   possono   essere   aggiudicati
          mediante   applicazione    delle    condizioni    stabilite
          nell'accordo quadro senza nuovo confronto competitivo. 
              7. Per il caso di  cui  al  comma  6,  l'aggiudicazione
          dell'accordo  quadro  contiene   l'ordine   di   priorita',
          privilegiando il criterio della rotazione,  per  la  scelta
          dell'operatore economico cui affidare il singolo appalto. 
              8. Gli appalti basati su accordi  quadro  conclusi  con
          piu' operatori  economici,  qualora  l'accordo  quadro  non
          fissi tutte le condizioni,  possono  essere  affidati  solo
          dopo aver rilanciato il confronto competitivo fra le  parti
          in   base   alle   medesime   condizioni,   se   necessario
          precisandole, e, se del caso, ad altre condizioni  indicate
          nel capitolato  d'oneri  dell'accordo  quadro,  secondo  la
          seguente procedura: 
                a)  per  ogni  appalto  da  aggiudicare  le  stazioni
          appaltanti consultano per iscritto gli operatori  economici
          che sono in grado di realizzare l'oggetto dell'appalto; 
                b)  le  stazioni  appaltanti   fissano   un   termine
          sufficiente per presentare le offerte  relative  a  ciascun
          appalto  specifico  tenendo  conto  di  elementi  quali  la
          complessita'   dell'oggetto   dell'appalto   e   il   tempo
          necessario per la trasmissione delle offerte; 
                c) le offerte sono presentate per iscritto e il  loro
          contenuto deve rimanere  segreto  fino  alla  scadenza  del
          termine previsto per la loro presentazione; 
                d) le stazioni appaltanti  aggiudicano  ogni  appalto
          all'offerente che ha presentato  l'offerta  migliore  sulla
          base dei criteri di aggiudicazione fissati  nel  capitolato
          d'oneri dell'accordo quadro. 
              9. La durata di un accordo quadro non puo'  superare  i
          quattro  anni,  salvo  in  casi   eccezionali   debitamente
          motivati, in particolare, dall'oggetto dell'accordo quadro. 
              10. Le stazioni appaltanti non possono  ricorrere  agli
          accordi quadro in modo abusivo o  in  modo  da  ostacolare,
          limitare o distorcere la concorrenza.". 

        
      
          
            Capo III   Procedure di scelta del contraente  
          
        
                               Art. 17 
 
Procedura ristretta e procedura negoziata previa pubblicazione di  un
                            bando di gara 
 
  1. Il decreto o la deliberazione a contrarre indica se si  seguira'
una procedura ristretta o una procedura negoziata  con  pubblicazione
del bando di gara. 
  2. Il bando di gara indica il tipo di  procedura  e  l'oggetto  del
contratto,  e  fa  menzione  del  decreto  o  della  deliberazione  a
contrarre. 
  3. Il bando di  gara  puo'  prevedere  che  non  si  procedera'  ad
aggiudicazione nel caso di una sola offerta valida, ovvero  nel  caso
di due sole offerte valide, che non verranno aperte. Quando il  bando
non contiene tale previsione, resta comunque ferma la  disciplina  di
cui all'articolo 81, comma 3, del codice. 
  4. Gli operatori economici presentano la richiesta  di  invito  nel
rispetto delle modalita' e dei termini fissati dal bando di  gara  e,
successivamente, le proprie offerte nel rispetto  delle  modalita'  e
dei termini fissati nella lettera invito. 
  5. Alle procedure ristrette sono invitati i soggetti che ne abbiano
fatto richiesta, selezionati nei limiti del numero minimo  e  massimo
eventualmente indicato nel bando ai  sensi  dell'articolo  19,  sulla
base dei criteri oggettivi da applicare per la scelta di tale  numero
di candidati e che siano in possesso dei requisiti di  qualificazione
previsti dal bando. 
  6. Nelle procedure negoziate previa pubblicazione di  un  bando  di
gara, le stazioni appaltanti negoziano con gli offerenti  le  offerte
presentate, per adeguarle alle esigenze indicate nel bando  di  gara,
nel capitolato d'oneri e negli eventuali documenti  complementari,  e
per individuare l'offerta migliore con i criteri di selezione di  cui
agli articoli 82 e 83 del codice. 
  7. Nel corso della negoziazione le stazioni appaltanti garantiscono
la parita' di trattamento tra tutti gli offerenti, e  non  forniscono
in maniera discriminatoria  informazioni  che  possano  avvantaggiare
determinati offerenti rispetto ad altri. 
  8. Le  stazioni  appaltanti  possono  prevedere  che  la  procedura
negoziata si svolga in fasi  successive  per  ridurre  il  numero  di
offerte da negoziare applicando i criteri di aggiudicazione  indicati
nel bando di gara  o  nel  capitolato  d'oneri.  Il  ricorso  a  tale
facolta' e' indicato nel bando di gara. 

        
                    Note all'art. 17: 
              - Il testo degli articoli 82 e 83  del  citato  decreto
          legislativo n. 163 del 2006, cosi' recita: 
              "Art. 82 (Criterio del prezzo piu'  basso).  (art.  53,
          direttiva 2004/18; art. 55,  direttiva  2004/17;  art.  19,
          D.Lgs. n. 358/1992; art.  21,  L.  n.  109/1994;  art.  23,
          D.Lgs. n. 157/1995; art. 24, D.Lgs. n. 158/1995; artt. 89 e
          90, D.P.R.  n.  554/1999).  -  1.  Il  prezzo  piu'  basso,
          inferiore a quello posto a base  di  gara,  e'  determinato
          come segue. 
              2. Il bando di gara stabilisce: 
                a) se il  prezzo  piu'  basso,  per  i  contratti  da
          stipulare  a  misura,  e'  determinato   mediante   ribasso
          sull'elenco prezzi posto a base  di  gara  ovvero  mediante
          offerta a prezzi unitari; 
                b) se il  prezzo  piu'  basso,  per  i  contratti  da
          stipulare  a  corpo,  e'   determinato   mediante   ribasso
          sull'importo  dei  lavori  posto  a  base  di  gara  ovvero
          mediante offerta a prezzi unitari. 
              3. Per i contratti da stipulare parte a corpo e parte a
          misura,  il  prezzo  piu'  basso  e'  determinato  mediante
          offerta a prezzi unitari. 
              4. Le modalita'  applicative  del  ribasso  sull'elenco
          prezzi e dell'offerta a prezzi unitari sono  stabilite  dal
          regolamento." 
              "Art. 83  (Criterio  dell'offerta  economicamente  piu'
          vantaggiosa).  (art.  53,  direttiva  2004/18;   art.   55,
          direttiva 2004/17; art. 21, L. n. 109/1994; art. 19, D.Lgs.
          n. 358/1992; art. 23, D.Lgs. n. 157/1995; art.  24,  D.Lgs.
          n. 158/1995). - 1. Quando il contratto e' affidato  con  il
          criterio dell'offerta economicamente piu'  vantaggiosa,  il
          bando  di  gara  stabilisce  i   criteri   di   valutazione
          dell'offerta, pertinenti alla natura,  all'oggetto  e  alle
          caratteristiche   del   contratto,    quali,    a    titolo
          esemplificativo: 
                a) il prezzo; 
                b) la qualita'; 
                c) il pregio tecnico; 
                d) le caratteristiche estetiche e funzionali; 
                e) le caratteristiche ambientali  e  il  contenimento
          dei  consumi  energetici   e   delle   risorse   ambientali
          dell'opera o del prodotto; 
                f) il costo di utilizzazione e manutenzione; 
                g) la redditivita'; 
                h) il servizio successivo alla vendita; 
                i) l'assistenza tecnica; 
                l) la data di consegna ovvero il termine di  consegna
          o di esecuzione; 
                m) l'impegno in materia di pezzi di ricambio; 
                n) la sicurezza di approvvigionamento; 
                o) in caso di concessioni,  altresi'  la  durata  del
          contratto, le modalita' di gestione, il livello e i criteri
          di aggiornamento delle tariffe da praticare agli utenti. 
              2.  Il  bando  di  gara  ovvero,  in  caso  di  dialogo
          competitivo, il bando o il documento descrittivo,  elencano
          i  criteri  di  valutazione  e  precisano  la  ponderazione
          relativa attribuita a ciascuno di essi, anche mediante  una
          soglia, espressa con un valore numerico determinato, in cui
          lo scarto tra il punteggio della soglia  e  quello  massimo
          relativo all'elemento  cui  si  riferisce  la  soglia  deve
          essere appropriato. 
              3.  Le  stazioni  appaltanti,   quando   ritengono   la
          ponderazione di cui al  comma  2  impossibile  per  ragioni
          dimostrabili, indicano nel bando di gara e  nel  capitolato
          d'oneri, o, in caso di dialogo competitivo, nel bando o nel
          documento descrittivo, l'ordine decrescente  di  importanza
          dei criteri. 
              4.  Il  bando  per  ciascun  criterio  di   valutazione
          prescelto prevede, ove necessario, i sub - criteri e i  sub
          - pesi o i sub - punteggi. Ove la stazione  appaltante  non
          sia   in   grado   di   stabilirli   tramite   la   propria
          organizzazione, provvede a nominare uno o piu' esperti  con
          il decreto o la determina a contrarre,  affidando  ad  essi
          l'incarico di redigere i criteri, i pesi, i punteggi  e  le
          relative specificazioni, che verranno indicati nel bando di
          gara. 
              5. Per attuare la ponderazione o comunque attribuire il
          punteggio a  ciascun  elemento  dell'offerta,  le  stazioni
          appaltanti utilizzano metodologie  tali  da  consentire  di
          individuare  con  un  unico   parametro   numerico   finale
          l'offerta  piu'   vantaggiosa.   Dette   metodologie   sono
          stabilite  dal  regolamento,  distintamente   per   lavori,
          servizi  e  forniture  e,  ove   occorra,   con   modalita'
          semplificate per servizi e forniture. Il regolamento, per i
          servizi, tiene conto di quanto stabilito  dal  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei Ministri 13 marzo 1999, n. 117
          e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  18
          novembre  2005,  in  quanto  compatibili  con  il  presente
          codice.". 

        
      
          
            Capo III   Procedure di scelta del contraente  
          
        
                               Art. 18 
 
 Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara 
 
  1. Le stazioni appaltanti possono  aggiudicare  contratti  mediante
procedura negoziata senza previa pubblicazione di un  bando  di  gara
nelle  ipotesi  di  cui  al  comma  2,  dandone  conto  con  adeguata
motivazione nella deliberazione a contrarre. La medesima  motivazione
e' riportata nell'avviso sui risultati della procedura di affidamento
di cui all'articolo 65 del codice. 
  2.  Nei  contratti  relativi  a  lavori,  forniture,  servizi,   la
procedura di cui al comma 1 e' consentita: 
    a) qualora, in esito all'esperimento di una procedura  ristretta,
una procedura negoziata previa pubblicazione di un bando di gara o un
dialogo competitivo, non sia  stata  presentata  nessuna  offerta,  o
nessuna offerta appropriata, o nessuna candidatura.  Nella  procedura
negoziata non  possono  essere  modificate  in  modo  sostanziale  le
condizioni iniziali del contratto. Alla Commissione europea,  su  sua
richiesta, va trasmessa una relazione  sulle  ragioni  della  mancata
aggiudicazione a seguito di procedura ristretta e sulla  opportunita'
della procedura negoziata; 
    b) in caso  di  offerte  irregolari  o  di  deposito  di  offerte
inammissibili secondo le disposizioni nazionali vigenti in  relazione
ai requisiti degli offerenti e delle  offerte,  presentate  in  esito
all'esperimento  di  una  procedura  ristretta,  di   una   procedura
negoziata con pubblicazione di un bando  di  gara  o  di  un  dialogo
competitivo. Nella procedura negoziata non possono essere  modificate
in modo sostanziale le  condizioni  iniziali  dell'appalto  e  devono
essere inclusi tutti, e  soltanto,  gli  offerenti  in  possesso  dei
requisiti indicati nel bando, che, nella procedura  ristretta  o  nel
dialogo competitivo precedenti, hanno presentato offerte conformi  ai
requisiti formali della procedura di aggiudicazione; 
    c) quando l'urgenza risultante da situazioni  di  crisi  non  sia
compatibile con i termini previsti dalla procedura ristretta e  dalla
procedura negoziata con pubblicazione di un bando di gara, compresi i
termini ridotti di cui all'articolo 70, comma 11, del codice; 
    d) qualora, per ragioni di natura tecnica ovvero  attinenti  alla
tutela di diritti  esclusivi,  il  contratto  possa  essere  affidato
unicamente ad un operatore economico determinato; 
    e)  nella  misura  strettamente  necessaria,   quando   l'estrema
urgenza,  risultante  da  eventi  imprevedibili   per   le   stazioni
appaltanti, non e' compatibile con i termini imposti dalle  procedure
ristrette, o negoziate previa pubblicazione  di  un  bando  di  gara,
compresi i termini ridotti di cui  all'articolo  70,  comma  11,  del
codice. Le  circostanze  invocate  a  giustificazione  della  estrema
urgenza non devono essere imputabili alle stazioni appaltanti. 
  3. Nei contratti relativi a servizi e a forniture, la procedura del
presente articolo e', inoltre, consentita: 
    a) per servizi di ricerca e sviluppo i cui benefici  appartengono
esclusivamente alla stazione appaltante perche' li usi nell'esercizio
della sua attivita', a condizione che la prestazione del servizio sia
interamente retribuita da tale stazione appaltante; 
    b) qualora i prodotti  oggetto  del  contratto  siano  fabbricati
esclusivamente a fini di ricerca e sviluppo, a meno che non si tratti
di produzione in quantita' sufficiente ad accertare  la  redditivita'
del prodotto o a coprire i costi di ricerca e messa a punto. 
  4. Nei contratti relativi a forniture, la  procedura  del  presente
articolo e', altresi', consentita: 
    a) nel caso di consegne complementari  effettuate  dal  fornitore
originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti
di uso corrente o all'ampliamento di forniture o impianti  esistenti,
qualora  il  cambiamento  di  fornitore  obbligherebbe  la   stazione
appaltante  ad  acquistare  materiali  con  caratteristiche  tecniche
differenti, il cui impiego  o  la  cui  manutenzione  comporterebbero
incompatibilita' o difficolta' tecniche sproporzionate; la durata  di
tali contratti e dei contratti rinnovabili non puo' superare i cinque
anni, salvo in circostanze  eccezionali,  determinate  tenendo  conto
della prevista durata di  vita  di  qualsiasi  prodotto,  impianto  o
sistema fornito e  delle  difficolta'  tecniche  che  possono  essere
causate dal cambiamento di fornitore; 
    b) per forniture quotate e acquistate in  una  borsa  di  materie
prime; 
    c) per  l'acquisto  di  forniture  a  condizioni  particolarmente
vantaggiose, da un fornitore che  cessa  definitivamente  l'attivita'
commerciale oppure dal curatore o liquidatore di un fallimento, di un
concordato preventivo, di una liquidazione coatta amministrativa,  di
un'amministrazione straordinaria di grandi imprese. 
  5. Nei contratti relativi a lavori  e  servizi,  la  procedura  del
presente articolo e', inoltre, consentita: 
    a) per i lavori o  i  servizi  complementari,  non  compresi  nel
progetto iniziale ne' nel contratto iniziale, che, a seguito  di  una
circostanza imprevista, sono divenuti  necessari  all'esecuzione  dei
lavori o del servizio oggetto del progetto o del contratto  iniziale,
purche' aggiudicati all'operatore economico che presta tale  servizio
o esegue tali lavori, nel rispetto delle seguenti condizioni: 
      1) tali lavori  o  servizi  complementari  non  possono  essere
separati,  sotto  il  profilo  tecnico  o  economico,  dal  contratto
iniziale, senza recare gravi inconvenienti alla stazione  appaltante,
ovvero pur essendo separabili dall'esecuzione del contratto iniziale,
sono strettamente necessari al suo perfezionamento; 
      2) il valore complessivo stimato dei contratti aggiudicati  per
lavori o servizi complementari non  supera  il  cinquanta  per  cento
dell'importo del contratto iniziale; 
    b) per nuovi servizi consistenti  nella  ripetizione  di  servizi
analoghi gia' affidati  all'operatore  economico  aggiudicatario  del
contratto iniziale dalla medesima stazione appaltante,  a  condizione
che tali servizi siano conformi a un progetto  di  base  e  che  tale
progetto sia stato oggetto di un primo contratto aggiudicato  secondo
la procedura ristretta, la procedura negoziata con pubblicazione  del
bando di  gara  o  un  dialogo  competitivo;  in  questa  ipotesi  la
possibilita' del ricorso alla  procedura  negoziata  senza  bando  e'
consentita solo nei  cinque  anni  successivi  alla  conclusione  del
contratto iniziale, salvo  in  circostanze  eccezionali,  determinate
tenendo conto della prevista durata di vita  di  qualsiasi  prodotto,
impianto o sistema fornito e delle difficolta' tecniche  che  possono
essere causate dal cambiamento  di  fornitore.  La  possibilita'  del
ricorso alla procedura negoziata senza bando deve essere indicata nel
bando del contratto originario;  l'importo  complessivo  stimato  dei
servizi successivi e' computato  per  la  determinazione  del  valore
globale del contratto, ai fini delle soglie di cui all'articolo 10. 
  6. Il ricorso  alla  procedura  di  cui  al  presente  articolo  e'
consentito nel caso dei  contratti  aventi  per  oggetto  servizi  di
trasporto aereo e marittimo  per  le  forze  armate  o  le  forze  di
sicurezza di stanza o che devono essere stanziate all'estero,  quando
la stazione appaltante deve  procurarsi  tali  servizi  da  operatori
economici che garantiscono la validita' delle loro offerte  solo  per
periodi cosi' brevi che non e' possibile rispettare il termine per la
procedura ristretta o la procedura negoziata con pubblicazione di  un
bando di gara, compresi i termini ridotti  di  cui  all'articolo  70,
comma 11, del codice. 
  7. Ove possibile, la stazione appaltante  individua  gli  operatori
economici da consultare sulla base  di  informazioni  riguardanti  le
caratteristiche    di    qualificazione    economico-finanziaria    e
tecnico-organizzativa desunte dal mercato, nel rispetto dei  principi
di  trasparenza,  concorrenza,  rotazione,  e  seleziona  almeno  tre
operatori economici, se sussistono in tale  numero  soggetti  idonei.
Gli  operatori  economici  selezionati   vengono   contemporaneamente
invitati a presentare le  offerte  oggetto  della  negoziazione,  con
lettera  contenente  gli  elementi   essenziali   della   prestazione
richiesta. La stazione appaltante sceglie l'operatore  economico  che
ha offerto le condizioni piu' vantaggiose, secondo  il  criterio  del
prezzo piu' basso o  dell'offerta  economicamente  piu'  vantaggiosa,
previa verifica del possesso dei requisiti di qualificazione previsti
per l'affidamento di contratti di uguale importo  mediante  procedura
ristretta o negoziata previo bando. 
  8. E' in ogni caso vietato il rinnovo tacito dei  contratti  aventi
ad oggetto  forniture,  servizi,  lavori,  e  i  contratti  rinnovati
tacitamente sono nulli. 

        
                    Note all'art. 18: 
              - Il testo  dell'articolo  70,  comma  11,  del  citato
          decreto legislativo n. 163 del 2006, cosi' recita: 
              "Art.  70  (Termini  di  ricezione  delle  domande   di
          partecipazione e di ricezione  delle  offerte).  (art.  38,
          direttiva 2004/18; art. 3, D.P.C.M. n. 55/1991; artt.  6  e
          7, D.Lgs. n. 358/1992; artt. 9 e 10,  D.Lgs.  n.  157/1995;
          artt. 79, co. 1, primo periodo; 79, commi 3, 4, 7,  8;  81,
          co. 1, D.P.R. n. 554/1999). - (Omissis). 
              11.  Nelle  procedure  ristrette  e   nelle   procedure
          negoziate con pubblicazione di un  bando  di  gara,  quando
          l'urgenza rende impossibile  rispettare  i  termini  minimi
          previsti dal presente  articolo,  le  stazioni  appaltanti,
          purche'  indichino   nel   bando   di   gara   le   ragioni
          dell'urgenza, possono stabilire: 
                a) un termine  per  la  ricezione  delle  domande  di
          partecipazione, non inferiore a quindici giorni dalla  data
          di pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale
          della Repubblica italiana, successiva alla trasmissione del
          bando alla Commissione; 
                b) e, nelle procedure ristrette, un  termine  per  la
          ricezione delle  offerte  non  inferiore  a  dieci  giorni,
          ovvero non inferiore a trenta giorni se il contratto ha per
          oggetto anche il progetto esecutivo, decorrente dalla  data
          di invio  dell'invito  a  presentare  offerte,  ovvero  non
          inferiore a quarantacinque giorni se il  contratto  ha  per
          oggetto anche  il  progetto  definitivo,  decorrente  dalla
          medesima data. Tale previsione non si applica nel  caso  di
          cui all'articolo 53, comma 2, lettera c); 
              12.  Nelle  procedure  negoziate  senza  bando,  quando
          l'urgenza rende  impossibile  osservare  i  termini  minimi
          previsti   dal   presente    articolo,    l'amministrazione
          stabilisce i termini nel rispetto,  per  quanto  possibile,
          del comma 1.". 

        
      
          
            Capo III   Procedure di scelta del contraente  
          
        
                               Art. 19 
 
Numero dei candidati da invitare nelle procedure ristrette, negoziate
                      e nel dialogo competitivo 
 
  1. Nelle procedure ristrette, nonche' nelle procedure negoziate con
pubblicazione di un bando di  gara  e  nel  dialogo  competitivo,  le
stazioni appaltanti possono limitare il numero  di  candidati  idonei
che inviteranno a presentare un'offerta, a negoziare o a  partecipare
al  dialogo.  Quando  si  avvalgono  di  tale  facolta'  le  stazioni
appaltanti indicano nel bando  di  gara  i  criteri,  oggettivi,  non
discriminatori,  secondo  il  principio   di   proporzionalita'   che
intendono applicare, il numero minimo  dei  candidati  che  intendono
invitare, e ove lo ritengano opportuno, il numero massimo. 
  2. Nelle procedure di cui al comma 1, il numero minimo di candidati
non puo' essere  inferiore  a  tre,  se  sussistono  in  tale  numero
soggetti idonei. 
  3. Le stazioni appaltanti invitano un numero  di  candidati  almeno
pari al numero minimo prestabilito nel bando il quale non deve essere
comunque inferiore a quello di cui al comma 2. 
  4. Le stazioni appaltanti non possono invitare operatori  economici
che non hanno chiesto di partecipare, o candidati  che  non  hanno  i
requisiti richiesti. 
  5. Se il numero di candidati che soddisfano i criteri di  selezione
e i livelli minimi di capacita' e' inferiore  al  numero  minimo,  le
stazioni appaltanti possono  proseguire  la  procedura  invitando  il
candidato o i candidati che hanno chiesto di partecipare e  che  sono
in  possesso  delle  capacita'  richieste,  salvo   quanto   disposto
dall'articolo 17, comma 3. 
  6. Se la stazione appaltante ritiene che il  numero  dei  candidati
idonei sia troppo basso per garantire  una  reale  concorrenza,  puo'
sospendere la procedura e ripubblicare il bando di gara  iniziale  ai
sensi  dell'articolo  22,  fissando   un   nuovo   termine   per   la
presentazione delle domande di  partecipazione.  In  questo  caso,  i
candidati  selezionati  mediante  la  prima  pubblicazione  e  quelli
selezionati mediante la seconda sono invitati a  norma  dell'articolo
67 del codice. Il  bando  o  la  lettera  d'invito  precisano  se  la
stazione appaltante intende avvalersi di tale facolta'. 
  7. Permane impregiudicata la facolta' della stazione appaltante  di
annullare la procedura di appalto in corso e  di  avviare  una  nuova
procedura. 
  8. Le  stazioni  appaltanti,  quando  ricorrono  alla  facolta'  di
ridurre il numero delle  soluzioni  da  discutere  o  di  offerte  da
negoziare, di cui agli articoli 56, comma  4,  e  58,  comma  9,  del
codice,  effettuano  tale   riduzione   applicando   i   criteri   di
aggiudicazione indicati nella documentazione dell'appalto. Nella fase
finale, tale numero deve  consentire  di  garantire  una  concorrenza
effettiva, purche' vi sia un numero sufficiente  di  soluzioni  o  di
candidati idonei. 

        
                    Note all'art. 19: 
              - I testi dell'articolo 56, comma 4, dell'articolo  58,
          comma 9, e dell'articolo 67 del citato decreto  legislativo
          n. 163 del 2006, cosi' recitano: 
              "Art. 56 (Procedura negoziata previa  pubblicazione  di
          un bando di gara). (art. 30, direttiva 2004/18; art. 24, L.
          n. 109/1994; art. 9, D.Lgs. n. 358/1992; art. 7, D. Lgs. n.
          157/1995). - (Omissis). 
              4. Le stazioni  appaltanti  possono  prevedere  che  la
          procedura  negoziata  si  svolga  in  fasi  successive  per
          ridurre il numero di  offerte  da  negoziare  applicando  i
          criteri di aggiudicazione indicati nel bando di gara o  nel
          capitolato d'oneri. Il ricorso a tale facolta' e'  indicato
          nel bando di gara o nel capitolato d'oneri." 
              "Art. 58 (Dialogo  competitivo).  (art.  29,  direttiva
          2004/18). - (Omissis). 
              9. Le stazioni  appaltanti  possono  prevedere  che  la
          procedura si svolga in fasi successive in modo  da  ridurre
          il numero di soluzioni da discutere  durante  la  fase  del
          dialogo applicando i criteri  di  aggiudicazione  precisati
          nel bando di gara o nel documento descrittivo. Il ricorso a
          tale facolta' e' indicato nel bando di gara e nel documento
          descrittivo." 
              "Art. 67 (Inviti a presentare offerte, a partecipare al
          dialogo competitivo, a negoziare). (art. 40, commi 1  e  5,
          direttiva 2004/18; art. 7, co. 2, e allegato 6,  D.Lgs.  n.
          358/1992; art. 10, commi 2 e 3, e  allegato  5,  D.Lgs.  n.
          157/1995; art. 79, co. 2, D.P.R. n. 554/1999). -  1.  Nelle
          procedure  ristrette,  nel   dialogo   competitivo,   nelle
          procedure negoziate con e senza pubblicazione di  un  bando
          di gara, le stazioni appaltanti invitano simultaneamente  e
          per  iscritto  i  candidati  selezionati  a  presentare  le
          rispettive offerte o a negoziare  o,  in  caso  di  dialogo
          competitivo, a partecipare al dialogo. 
              2. Nelle procedure ristrette, nel dialogo  competitivo,
          nelle procedure negoziate con pubblicazione di un bando  di
          gara, l'invito a presentare  le  offerte,  a  negoziare,  a
          partecipare al dialogo  competitivo  contiene,  oltre  agli
          elementi specificamente  previsti  da  norme  del  presente
          codice,  e  a  quelli   ritenuti   utili   dalle   stazioni
          appaltanti, quanto meno i seguenti elementi: 
                a) gli estremi del bando di gara pubblicato; 
                b)  il  termine  per  la  ricezione  delle   offerte,
          l'indirizzo al quale esse  devono  essere  trasmesse  e  la
          lingua o le lingue, diverse  da  quella  italiana,  in  cui
          possono  essere  redatte,  fermo  restando   l'obbligo   di
          redazione in lingua italiana e il rispetto delle norme  sul
          bilinguismo nella Provincia autonoma di Bolzano; 
                c) in caso di dialogo competitivo, la data  stabilita
          e l'indirizzo per l'inizio  della  fase  di  consultazione,
          nonche'  le  lingue  obbligatoria  e  facoltativa,  con  le
          modalita' di cui alla lettera b) del presente comma; 
                d)  l'indicazione  dei  documenti  eventualmente   da
          allegare  a  sostegno  delle   dichiarazioni   verificabili
          prescritte dal bando o dall'invito,  e  secondo  le  stesse
          modalita' stabilite dagli articoli 39, 40, 41 e 42; 
                e)  i  criteri  di  selezione  dell'offerta,  se  non
          figurano nel bando di gara; 
                f)   in   caso   di   offerta   economicamente   piu'
          vantaggiosa, la ponderazione relativa degli elementi oppure
          l'ordine decrescente di importanza, se  non  figurano  gia'
          nel bando di gara, nel capitolato d'oneri o  nel  documento
          descrittivo. 
              3. Nel dialogo competitivo gli  elementi  di  cui  alla
          lettera b) del comma 2  non  sono  indicati  nell'invito  a
          partecipare al dialogo,  bensi'  nell'invito  a  presentare
          l'offerta.". 

        
      
          
            Capo III   Procedure di scelta del contraente  
          
        
                               Art. 20 
 
Applicazione   del   criterio   dell'offerta   economicamente    piu'
                             vantaggiosa 
 
  1. Fermo restando quanto previsto  dall'articolo  83,  del  codice,
possono essere presi in  considerazione,  a  titolo  esemplificativo,
anche i seguenti criteri di valutazione: 
    a) l'interoperabilita'; 
    b) le caratteristiche operative. 

        
      
          
            Capo IV   Bandi, avvisi e inviti  
          
        
                               Art. 21 
 
                      Avviso di preinformazione 
 
  1. Le stazioni appaltanti, possibilmente entro il  31  dicembre  di
ogni anno,  rendono  noto  mediante  un  avviso  di  preinformazione,
conforme all'allegato IX A, paragrafi 1 e 2, del  codice,  pubblicato
dalla Commissione europea o da  esse  stesse  sul  loro  «profilo  di
committente», quale indicato all'allegato X, punto 2, lettera b), del
codice, ed all'articolo 3, comma 35, del codice: 
    a) per le forniture, l'importo complessivo stimato degli  appalti
o degli  accordi  quadro,  per  gruppi  di  prodotti,  che  intendono
aggiudicare nei dodici mesi successivi; i  gruppi  di  prodotti  sono
definiti mediante  riferimento  alle  voci  della  nomenclatura  CPV,
Common  procurement  vocabulary,  di  cui  al  regolamento  (CE)   n.
213/2008. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  pubblica  nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  le   modalita'   di
riferimento da fare, nei bandi di  gara,  a  particolari  voci  della
nomenclatura in conformita' a quanto  eventualmente  stabilito  dalla
Commissione europea; 
    b) per i servizi, l'importo complessivo stimato degli  appalti  o
degli  accordi  quadro,  per  ciascuna  delle  categorie  di  servizi
elencate nell'allegato I, che intendono aggiudicare nei  dodici  mesi
successivi; 
    c) per i lavori, le caratteristiche essenziali  dei  contratti  o
degli accordi quadro che intendono aggiudicare. 
  2. Gli avvisi di cui al  comma  1  sono  inviati  alla  Commissione
europea e pubblicati sul profilo di committente il  piu'  rapidamente
possibile dopo l'adozione della decisione che autorizza il  programma
per il quale le stazioni appaltanti intendono aggiudicare  appalti  o
accordi quadro. 
  3. I soggetti che pubblicano l'avviso di preinformazione  sul  loro
profilo di committente inviano  alla  Commissione  europea,  per  via
elettronica secondo il formato e le modalita' di trasmissione di  cui
all'allegato X paragrafo 3, del codice, una comunicazione in  cui  e'
annunciata la pubblicazione di un avviso  di  preinformazione  su  un
profilo di committente. 
  4. La pubblicazione degli avvisi di cui al comma 1 e'  obbligatoria
solo se i soggetti di cui al comma 1 si avvalgono della  facolta'  di
ridurre i termini di ricezione delle offerte ai  sensi  dell'articolo
70, comma 7, del codice. 
  5. L'avviso di preinformazione contiene gli elementi  indicati  nel
presente  decreto,  le  informazioni  di  cui  all'allegato,  IX   A,
paragrafo 1 e 2, del  codice,  e  ogni  altra  informazione  ritenuta
utile, secondo il formato dei modelli  di  formulari  adottati  dalla
Commissione europea in conformita' alla procedura consultiva  di  cui
all'articolo 67, paragrafo 2, della direttiva 2009/81/CE. 
  6. L'avviso di preinformazione  e'  altresi'  pubblicato  sui  siti
informatici di cui all'articolo 66,  comma  7,  del  codice,  con  le
modalita' ivi previste. 
  7. Il presente articolo non si  applica  alle  procedure  negoziate
senza pubblicazione preliminare di un bando di gara. 

        
                    Note all'art. 21: 
              - Il  testo  dell'articolo  3,  comma  35,  del  citato
          decreto legislativo n. 163 del 2006, cosi' recita: 
              "Art. 3  (Definizioni).  (art.  1,  direttiva  2004/18;
          artt. 1, 2.1.,  direttiva  2004/17;  artt.  2,  19,  L.  n.
          109/1994; artt. 1, 2, 9, D.Lgs. n. 358/1992; artt. 2, 3, 6,
          D.Lgs. n. 157/1995; artt. 2, 7,  12,  D.Lgs.  n.  158/1995;
          art. 19,  co.  4,  D.Lgs.  n.  402/1998;  art.  24,  L.  n.
          62/2004). - (Omissis). 
              35. Il «profilo di committente» e' il sito  informatico
          di una stazione appaltante, su cui sono pubblicati gli atti
          e le informazioni previsti  dal  presente  codice,  nonche'
          dall'allegato X, punto 2. Per i  soggetti  pubblici  tenuti
          all'osservanza del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
          il profilo di committente e' istituito nel  rispetto  delle
          previsioni  di   tali   atti   legislativi   e   successive
          modificazioni, e delle  relative  norme  di  attuazione  ed
          esecuzione.". 
              - Il regolamento (CE) n. 213/2008 e'  pubblicato  nella
          G.U.U.E. 15 marzo 2008, n. L 74. 
              - Per i riferimenti alla direttiva 2009/81/CE, si  veda
          nelle note alle premesse. 
              - Il  testo  dell'articolo  70,  comma  7,  del  citato
          decreto legislativo n. 163 del 2006, cosi' recita: 
              " Art. 70 (Termini di presentazione delle richieste  di
          invito  e  delle  offerte  e  loro  contenuto).  (art.  38,
          direttiva 2004/18; art. 3, D.P.C.M. n. 55/1991; artt.  6  e
          7, D.Lgs. n. 358/1992; artt. 9 e 10,  D.Lgs.  n.  157/1995;
          artt. 79, co. 1, primo periodo; 79, commi 3, 4, 7,  8;  81,
          co. 1, D.P.R. n. 554/1999). - (Omissis). 
              7. Nei casi  in  cui  le  stazioni  appaltanti  abbiano
          pubblicato un avviso di preinformazione, il termine  minimo
          per la ricezione delle offerte  nelle  procedure  aperte  e
          ristrette puo' essere ridotto, di norma, a trentasei giorni
          e comunque mai a meno di ventidue giorni,  ne'  a  meno  di
          cinquanta giorni se il contratto ha per  oggetto  anche  la
          progettazione definitiva ed esecutiva. Tali termini ridotti
          decorrono  dalla  data  di  trasmissione  del  bando  nelle
          procedure aperte, e  dalla  data  di  invio  dell'invito  a
          presentare le offerte nelle  procedure  ristrette,  e  sono
          ammessi a condizione che l'avviso di preinformazione a  suo
          tempo pubblicato contenesse tutte le informazioni richieste
          per  il  bando  dall'allegato  IX  A,  sempre   che   dette
          informazioni   fossero   disponibili   al   momento   della
          pubblicazione dell'avviso e che  tale  avviso  fosse  stato
          inviato per  la  pubblicazione  non  meno  di  cinquantadue
          giorni e non oltre dodici mesi prima della trasmissione del
          bando di gara.". 
              - Il  testo  dell'articolo  66,  comma  7,  del  citato
          decreto legislativo n. 163 del 2006, cosi' recita: 
              " Art. 66 (Modalita' di pubblicazione  degli  avvisi  e
          dei bandi). (artt. 36 e  37,  direttiva  2004/18;  art.  44
          direttiva 2004/17; art. 8, D.Lgs.  n.  157/1995;  art.  11,
          D.Lgs. n. 158/1995; art. 80, co. 2, D.P.R. n. 554/1999).  -
          (Omissis). 
              "7. Gli avvisi e i bandi sono altresi' pubblicati sulla
          Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana serie speciale
          relativa   ai   contratti   pubblici,   sul   «profilo   di
          committente» della stazione appaltante, e,  non  oltre  due
          giorni lavorativi dopo, sul sito informatico del  Ministero
          delle infrastrutture di cui al  decreto  del  Ministro  dei
          lavori  pubblici  6  aprile  2001,  n.  20,  e   sul   sito
          informatico presso l'Osservatorio, con l'indicazione  degli
          estremi di  pubblicazione  sulla  Gazzetta  Ufficiale.  Gli
          avvisi e i bandi  sono  altresi'  pubblicati,  dopo  dodici
          giorni dalla trasmissione  alla  Commissione,  ovvero  dopo
          cinque giorni da detta trasmissione in  caso  di  procedure
          urgenti di cui all'articolo 70, comma 11, per  estratto  su
          almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale
          e su almeno due a maggiore diffusione locale nel luogo  ove
          si eseguono i contratti. La  pubblicazione  nella  Gazzetta
          Ufficiale della Repubblica italiana viene effettuata  entro
          il sesto giorno feriale successivo a quello del ricevimento
          della  documentazione  da  parte  dell'Ufficio   inserzioni
          dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato.". 

        
      
          
            Capo IV   Bandi, avvisi e inviti  
          
        
                               Art. 22 
 
                            Bando di gara 
 
  1. Le stazioni appaltanti  che  intendono  aggiudicare  un  appalto
pubblico o un accordo quadro mediante procedura ristretta,  procedura
negoziata con pubblicazione di un bando di gara, dialogo competitivo,
rendono nota tale intenzione con un bando di gara. 
  2. Il bando di gara contiene gli elementi indicati nel  codice,  le
informazioni di cui  all'allegato  IX  A  del  codice  e  ogni  altra
informazione ritenuta utile dalla  stazione  appaltante,  secondo  il
formato dei modelli di formulari adottati dalla  Commissione  europea
in conformita' alla procedura di cui all'articolo  67,  paragrafo  2,
della direttiva 2009/81/CE. 

        
                    Note all'art. 22: 
              - Per i riferimenti alla direttiva 2009/81/CE, si  veda
          nelle note alle premesse. 

        
      
          
            Capo IV   Bandi, avvisi e inviti  
          
        
                               Art. 23 
 
         Avviso sui risultati della procedura di affidamento 
 
  1. Le  stazioni  appaltanti  che  hanno  aggiudicato  un  contratto
pubblico o concluso un accordo quadro inviano, secondo  le  modalita'
di pubblicazione di cui all'allegato X paragrafo 3,  del  codice,  un
avviso relativo ai risultati della procedura di aggiudicazione, entro
48 giorni  dall'aggiudicazione  del  contratto  o  dalla  conclusione
dell'accordo quadro. 
  2. Nel caso di accordi quadro conclusi in conformita'  all'articolo
59 del codice, le stazioni appaltanti sono esentate dall'invio di  un
avviso in merito ai risultati della procedura  di  aggiudicazione  di
ciascun appalto basato su tale accordo. 
  3. L'avviso sui risultati della procedura di  affidamento  contiene
gli elementi indicati nel presente decreto, le  informazioni  di  cui
all'allegato IX A del codice,  e  ogni  altra  informazione  ritenuta
utile, secondo il formato dei modelli  di  formulari  adottati  dalla
Commissione europea. 
  4. Talune informazioni relative all'aggiudicazione del contratto  o
alla conclusione dell'accordo quadro possono essere omesse qualora la
loro divulgazione ostacoli l'applicazione della legge, sia  contraria
all'interesse pubblico, in particolare agli interessi in  materia  di
difesa e sicurezza, pregiudichi i legittimi interessi commerciali  di
operatori  economici  pubblici  o   privati   oppure   possa   recare
pregiudizio alla concorrenza leale tra questi. 

        
                    Note all'art. 23: 
              -  Il  testo  dell'articolo  59  del   citato   decreto
          legislativo n. 163 del 2006, cosi' recita: 
              "Art.  59  (Accordi  quadro).   (art.   32,   direttiva
          2004/18). - 1. Le stazioni  appaltanti  possono  concludere
          accordi quadro. Per  i  lavori,  gli  accordi  quadro  sono
          ammessi  esclusivamente   in   relazione   ai   lavori   di
          manutenzione. Gli accordi quadro non sono  ammessi  per  la
          progettazione  e  per   gli   altri   servizi   di   natura
          intellettuale 
              2. Ai fini della conclusione di un accordo  quadro,  le
          stazioni appaltanti seguono le regole di procedura previste
          dalla   presente   parte   in   tutte    le    fasi    fino
          all'aggiudicazione degli appalti  basati  su  tale  accordo
          quadro. Le parti dell'accordo quadro sono scelte applicando
          i  criteri  di  aggiudicazione  definiti  ai  sensi   degli
          articoli 81 e seguenti. 
              3.  Gli  appalti  basati  su  un  accordo  quadro  sono
          aggiudicati secondo le procedure previste ai commi 4  e  5.
          Tali  procedure  sono  applicabili  solo  tra  le  stazioni
          appaltanti e gli  operatori  economici  inizialmente  parti
          dell'accordo  quadro.  In  sede  di  aggiudicazione   degli
          appalti pubblici basati su un accordo quadro le  parti  non
          possono in nessun caso apportare modifiche sostanziali alle
          condizioni fissate in tale accordo quadro,  in  particolare
          nel caso di cui al comma 4. 
              4. Quando un accordo quadro e'  concluso  con  un  solo
          operatore economico, gli appalti  basati  su  tale  accordo
          quadro sono aggiudicati entro  i  limiti  delle  condizioni
          fissate nell'accordo quadro. Per l'aggiudicazione  di  tali
          appalti, le  stazioni  appaltanti  possono  consultare  per
          iscritto    l'operatore    parte    dell'accordo    quadro,
          chiedendogli di completare, se necessario, la sua offerta. 
              5. Quando  un  accordo  quadro  e'  concluso  con  piu'
          operatori economici, il numero di questi deve essere almeno
          pari a  tre,  purche'  vi  sia  un  numero  sufficiente  di
          operatori economici che soddisfano i criteri di  selezione,
          ovvero di offerte accettabili corrispondenti ai criteri  di
          aggiudicazione. 
              6. Gli appalti basati su accordi  quadro  conclusi  con
          piu'  operatori  economici   possono   essere   aggiudicati
          mediante   applicazione    delle    condizioni    stabilite
          nell'accordo quadro senza nuovo confronto competitivo. 
              7. Per il caso di  cui  al  comma  6,  l'aggiudicazione
          dell'accordo  quadro  contiene   l'ordine   di   priorita',
          privilegiando il criterio della rotazione,  per  la  scelta
          dell'operatore economico cui affidare il singolo appalto. 
              8. Gli appalti basati su accordi  quadro  conclusi  con
          piu' operatori  economici,  qualora  l'accordo  quadro  non
          fissi tutte le condizioni,  possono  essere  affidati  solo
          dopo aver rilanciato il confronto competitivo fra le  parti
          in   base   alle   medesime   condizioni,   se   necessario
          precisandole, e, se del caso, ad altre condizioni  indicate
          nel capitolato  d'oneri  dell'accordo  quadro,  secondo  la
          seguente procedura: 
                a)  per  ogni  appalto  da  aggiudicare  le  stazioni
          appaltanti consultano per iscritto gli operatori  economici
          che sono in grado di realizzare l'oggetto dell'appalto; 
                b)  le  stazioni  appaltanti   fissano   un   termine
          sufficiente per presentare le offerte  relative  a  ciascun
          appalto  specifico  tenendo  conto  di  elementi  quali  la
          complessita'   dell'oggetto   dell'appalto   e   il   tempo
          necessario per la trasmissione delle offerte; 
                c) le offerte sono presentate per iscritto e il  loro
          contenuto deve rimanere  segreto  fino  alla  scadenza  del
          termine previsto per la loro presentazione; 
                d) le stazioni appaltanti  aggiudicano  ogni  appalto
          all'offerente che ha presentato  l'offerta  migliore  sulla
          base dei criteri di aggiudicazione fissati  nel  capitolato
          d'oneri dell'accordo quadro. 
              9. La durata di un accordo quadro non puo'  superare  i
          quattro  anni,  salvo  in  casi   eccezionali   debitamente
          motivati, in particolare, dall'oggetto dell'accordo quadro. 
              10. Le stazioni appaltanti non possono  ricorrere  agli
          accordi quadro in modo abusivo o  in  modo  da  ostacolare,
          limitare o distorcere la concorrenza.". 

        
      
          
            Capo IV   Bandi, avvisi e inviti  
          
        
                               Art. 24 
 
                         Specifiche tecniche 
 
  1. Le specifiche tecniche definite al  punto  1  dell'allegato  III
figurano nei documenti del contratto, quali  il  bando  di  gara,  il
capitolato d'oneri o i documenti complementari. 
  2. Le specifiche  tecniche  devono  consentire  pari  accesso  agli
offerenti  e  non  devono  comportare  la   creazione   di   ostacoli
ingiustificati all'apertura dei contratti alla concorrenza. 
  3. Fatte salve le regole tecniche nazionali obbligatorie,  comprese
quelle relative alla sicurezza dei prodotti, o  i  requisiti  tecnici
che devono essere soddisfatti nel quadro di accordi internazionali di
normalizzazione, al fine di garantire l'interoperabilita' prevista da
tali accordi e purche' siano compatibili con il diritto  comunitario,
le specifiche tecniche sono formulate: 
    a)  mediante   riferimento   a   specifiche   tecniche   definite
nell'allegato III e, in  ordine  di  preferenza,  alle  norme  civili
nazionali che recepiscono norme europee, alle  omologazioni  tecniche
europee, alle specifiche tecniche civili comuni,  alle  norme  civili
nazionali che recepiscono  norme  internazionali,  alle  altre  norme
civili  internazionali,  ad  altri  sistemi  tecnici  di  riferimento
adottati dagli organismi europei  di  normalizzazione  o,  se  questi
mancano, ad altre norme civili nazionali, alle omologazioni  tecniche
nazionali  o  alle  specifiche  tecniche  nazionali  in  materia   di
progettazione, di calcolo e di realizzazione delle opere e  di  messa
in opera dei prodotti,  alle  specifiche  tecniche  civili  originate
dall'industria e da essa ampiamente riconosciute o agli  standard  di
difesa nazionali definiti dall'allegato III, punto  3,  del  presente
decreto e alle specifiche per il materiale di difesa  assimilabili  a
tali  standard.  Ciascun  riferimento   contiene   la   menzione   «o
equivalente»; 
    b) in termini di cui all'articolo 68, comma 3, lettere b),  c)  e
d), del codice. 
  4. Per quanto non previsto e disciplinato nel presente articolo  si
applicano le disposizioni recate dall'articolo 68, commi da 4  a  13,
del codice. 

        
                    Note all'art. 24: 
              -  Il  testo  dell'articolo  68  del   citato   decreto
          legislativo n. 163 del 2006, cosi' recita: 
              "Art. 68 (Specifiche  tecniche).  (art.  23,  direttiva
          2004/18; art. 34, direttiva 2004/17; artt. 10 e 11,  D.Lgs.
          n. 406/1991; art. 8, D.Lgs. n. 358/1992; art. 20, D.Lgs. n.
          157/1995; art. 19, D.Lgs. n.  158/1995;  art.  16,  co.  3,
          D.P.R. n. 554/1999). - 1. Le specifiche  tecniche  definite
          al punto 1 dell'allegato VIII, figurano nei  documenti  del
          contratto, quali il bando di gara, il capitolato d'oneri  o
          i  documenti  complementari.  Ogniqualvolta  sia  possibile
          dette specifiche tecniche devono essere definite in modo da
          tenere conto dei criteri di accessibilita' per  i  soggetti
          disabili, di  una  progettazione  adeguata  per  tutti  gli
          utenti, della tutela ambientale. 
              2.  Le  specifiche  tecniche  devono  consentire   pari
          accesso agli offerenti e non devono comportare la creazione
          di  ostacoli  ingiustificati  all'apertura  dei   contratti
          pubblici alla concorrenza. 
              3.   Fatte   salve   le   regole   tecniche   nazionali
          obbligatorie, nei limiti in cui  sono  compatibili  con  la
          normativa  comunitaria,   le   specifiche   tecniche   sono
          formulate secondo una delle modalita' seguenti: 
                a)  mediante  riferimento   a   specifiche   tecniche
          definite nell'allegato VIII, e, in  ordine  di  preferenza,
          alle norme nazionali che recepiscono  norme  europee,  alle
          omologazioni tecniche  europee,  alle  specifiche  tecniche
          comuni, alle norme internazionali, ad altri sistemi tecnici
          di  riferimento  adottati  dagli   organismi   europei   di
          normalizzazione o, se questi mancano, alle norme nazionali,
          alle omologazioni  tecniche  nazionali  o  alle  specifiche
          tecniche nazionali in materia di progettazione, di  calcolo
          e di realizzazione delle opere e  di  messa  in  opera  dei
          prodotti.  Ciascun  riferimento  contiene  la  menzione  «o
          equivalente»; 
                b)  in  termini  di  prestazioni   o   di   requisiti
          funzionali,   che   possono    includere    caratteristiche
          ambientali. Devono tuttavia essere sufficientemente precisi
          da  consentire  agli  offerenti  di  determinare  l'oggetto
          dell'appalto e  alle  stazioni  appaltanti  di  aggiudicare
          l'appalto; 
                c)  in  termini  di  prestazioni   o   di   requisiti
          funzionali di cui alla lettera  b),  con  riferimento  alle
          specifiche  citate  nella  lettera  a),  quale  mezzo   per
          presumere la conformita' a  dette  prestazioni  o  a  detti
          requisiti; 
                d) mediante riferimento alle specifiche di  cui  alla
          lettera a) per talune caratteristiche, e alle prestazioni o
          ai requisiti funzionali di cui alla lettera b) per le altre
          caratteristiche. 
              4. Quando  si  avvalgono  della  possibilita'  di  fare
          riferimento alle specifiche di cui al comma 3, lettera  a),
          le stazioni appaltanti non  possono  respingere  un'offerta
          per il motivo che i prodotti e i servizi offerti  non  sono
          conformi   alle   specifiche   alle   quali   hanno   fatto
          riferimento, se nella propria offerta l'offerente prova  in
          modo ritenuto soddisfacente dalle stazioni appaltanti,  con
          qualsiasi  mezzo  appropriato,  che  le  soluzioni  da  lui
          proposte ottemperano in maniera  equivalente  ai  requisiti
          definiti dalle specifiche tecniche. 
              5.   Puo'   costituire   un   mezzo   appropriato   una
          documentazione tecnica  del  fabbricante  o  una  relazione
          sulle prove eseguite da un organismo riconosciuto. 
              6.  L'operatore   economico   che   propone   soluzioni
          equivalenti ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche
          equivalenti  lo  segnala  con  separata  dichiarazione  che
          allega all'offerta. 
              7. Quando si  avvalgono  della  facolta',  prevista  al
          comma 3, di definire le specifiche tecniche in  termini  di
          prestazioni  o  di  requisiti   funzionali,   le   stazioni
          appaltanti non possono respingere un'offerta di lavori,  di
          prodotti o di servizi conformi ad una norma  nazionale  che
          recepisce una norma  europea,  ad  un'omologazione  tecnica
          europea, ad una specifica  tecnica  comune,  ad  una  norma
          internazionale o ad un riferimento tecnico elaborato da  un
          organismo europeo di  normalizzazione  se  tali  specifiche
          contemplano le prestazioni o i requisiti funzionali da esse
          prescritti. 
              8. Nell'ipotesi  di  cui  al  comma  7,  nella  propria
          offerta l'offerente e' tenuto a provare  in  modo  ritenuto
          soddisfacente dalle stazioni  appaltanti  e  con  qualunque
          mezzo appropriato, che il lavoro, il prodotto o il servizio
          conforme  alla  norma  ottempera  alle  prestazioni  o   ai
          requisiti funzionali prescritti. Si applicano i commi  5  e
          6. 
              9.   Le   stazioni   appaltanti,   quando   prescrivono
          caratteristiche ambientali in termini di prestazioni  o  di
          requisiti funzionali, quali sono contemplate  al  comma  3,
          lettera b), possono utilizzare le specifiche dettagliate o,
          all'occorrenza, parti di queste, quali sono definite  dalle
          ecoetichettature europee (multi)nazionali  o  da  qualsiasi
          altra  ecoetichettatura,  quando  ricorrono   le   seguenti
          condizioni: 
                a) esse  siano  appropriate  alla  definizione  delle
          caratteristiche delle forniture o delle prestazioni oggetto
          dell'appalto; 
                b) i requisiti per  l'etichettatura  siano  elaborati
          sulla scorta di informazioni scientifiche; 
                c) le ecoetichettature  siano  adottate  mediante  un
          processo  al  quale  possano  partecipare  tutte  le  parti
          interessate, quali gli enti governativi, i  consumatori,  i
          produttori, i distributori e le organizzazioni ambientali; 
                d) siano accessibili a tutte le parti interessate. 
              10.  Nell'ipotesi  di  cui  al  comma  9  le   stazioni
          appaltanti possono  precisare  che  i  prodotti  o  servizi
          muniti di  ecoetichettatura  sono  presunti  conformi  alle
          specifiche tecniche definite nel capitolato  d'oneri;  essi
          devono   accettare   qualsiasi   altro   mezzo   di   prova
          appropriato,   quale   una   documentazione   tecnica   del
          fabbricante o  una  relazione  di  prova  di  un  organismo
          riconosciuto. 
              11. Per «organismi riconosciuti» ai sensi del  presente
          articolo si intendono i laboratori di prova, di calibratura
          e gli organismi di ispezione e di  certificazione  conformi
          alle norme europee applicabili. 
              12. Le  stazioni  appaltanti  accettano  i  certificati
          rilasciati da organismi riconosciuti di altri Stati membri. 
              13. A meno  di  non  essere  giustificate  dall'oggetto
          dell'appalto, le specifiche tecniche non possono menzionare
          una  fabbricazione   o   provenienza   determinata   o   un
          procedimento particolare ne' far riferimento a un  marchio,
          a un brevetto o a un tipo, a un'origine o a una  produzione
          specifica  che  avrebbero  come  effetto  di   favorire   o
          eliminare talune imprese o taluni prodotti. Tale menzione o
          riferimento sono autorizzati, in via eccezionale, nel  caso
          in  cui  una   descrizione   sufficientemente   precisa   e
          intelligibile dell'oggetto dell'appalto non  sia  possibile
          applicando  i  commi  3  e  4,  a  condizione   che   siano
          accompagnati dall'espressione «o equivalente».". 

        
      
          
            Capo IV   Bandi, avvisi e inviti  
          
        
                               Art. 25 
 
Condizioni particolari di esecuzione  del  contratto  prescritte  nel
                         bando o nell'invito 
 
  1. Le stazioni appaltanti possono  esigere  condizioni  particolari
per l'esecuzione del contratto,  purche'  siano  compatibili  con  il
diritto comunitario e, tra l'altro, con  i  principi  di  parita'  di
trattamento, non discriminazione,  trasparenza,  proporzionalita',  e
purche' siano precisate nel bando di gara, o nell'invito in  caso  di
procedure senza bando, o nel capitolato d'oneri. 
  2.  Dette  condizioni  possono,  in  particolare,   riguardare   il
subappalto o essere volte a garantire la sicurezza delle informazioni
classificate e la sicurezza dell'approvvigionamento  richieste  dalla
stazione appaltante, in conformita' degli  articoli  13  e  14,  o  a
tenere conto di esigenze ambientali o sociali. 
  3. La stazione appaltante che prevede tali  condizioni  particolari
puo' comunicarle all'Autorita', che si pronuncia entro trenta  giorni
sulla  compatibilita'  con  il  diritto  comunitario.  Decorso   tale
termine, il bando puo' essere pubblicato e gli inviti possono  essere
spediti. 
  4. In  sede  di  offerta  gli  operatori  economici  dichiarano  di
accettare  le  condizioni   particolari,   per   l'ipotesi   in   cui
risulteranno aggiudicatari. 

        
      
          
            Capo IV   Bandi, avvisi e inviti  
          
        
                               Art. 26 
 
Informazioni  circa  i   mancati   inviti,   le   esclusioni   e   le
                           aggiudicazioni 
 
  1. La  materia  delle  informazioni  circa  i  mancati  inviti,  le
esclusioni e le aggiudicazioni e' disciplinata dall'articolo  79  del
codice. 
  2. Per i casi di cui agli articoli 13 e 14, le comunicazioni di cui
all'articolo 79, comma 2, lettera b), del codice, contengono anche  i
motivi della decisione in merito alla non conformita' ai requisiti di
sicurezza dell'informazione e sicurezza dell'approvvigionamento. 

        
                    Note all'art. 26: 
              -  Il  testo  dell'articolo  79  del   citato   decreto
          legislativo n. 163 del 2006, cosi' recita: 
              "Art. 79  (Informazioni  circa  i  mancati  inviti,  le
          esclusioni  e  le  aggiudicazioni).  (art.  41,   direttiva
          2004/18; art. 49.1 e 49.2, direttiva 2004/17; art.  20,  L.
          n. 55/1990; art. 21, commi 1, 2 e 3,  D.Lgs.  n.  358/1992;
          art. 27, commi 1 e 2, D.Lgs. n. 157/1995; art. 27, commi  3
          e 4, D.Lgs. n. 158/1995; art. 76, commi 3 e  4,  D.P.R.  n.
          554/1999; art. 24, co. 10,  L.  n.  62/2005;  articolo  44,
          comma 3, lettere b)  ed  e),  legge  n.  88/2009;  articoli
          2-bis,  2-quater,  2-septies,  paragrafo  1,  lettera   a),
          secondo trattino, direttiva 89/665/CEE  e  articoli  2-bis,
          2-quater,  2-septies,  paragrafo  1,  lettera  a),  secondo
          trattino,  direttiva  92/13/CEE   come   modificati   dalla
          direttiva  2007/66/CE).  -  1.   Le   stazioni   appaltanti
          informano tempestivamente i candidati e gli offerenti delle
          decisioni prese riguardo alla  conclusione  di  un  accordo
          quadro, all'aggiudicazione di un appalto, o  all'ammissione
          in un sistema dinamico  di  acquisizione,  ivi  compresi  i
          motivi della decisione di non concludere un accordo quadro,
          ovvero di non aggiudicare un appalto per il quale e'  stata
          indetta una gara, ovvero di riavviare la procedura,  ovvero
          di non attuare un sistema dinamico di acquisizione. 
              2. Le stazioni appaltanti inoltre comunicano: 
                a) ad ogni candidato escluso  i  motivi  del  rigetto
          della candidatura; 
                b) ad ogni offerente escluso  i  motivi  del  rigetto
          della sua offerta, inclusi, per i casi di cui  all'articolo
          68,  commi  4  e  7,  i  motivi  della  decisione  di   non
          equivalenza o della decisione  secondo  cui  i  lavori,  le
          forniture o i servizi non sono conformi alle prestazioni  o
          ai requisiti funzionali; 
                c) ad ogni offerente che abbia presentato  un'offerta
          selezionabile, le caratteristiche e i vantaggi dell'offerta
          selezionata  e  il  nome  dell'offerente   cui   e'   stato
          aggiudicato il contratto o delle parti dell'accordo quadro. 
              3. Le informazioni di cui al comma 1 e di cui al  comma
          2 sono fornite: 
                a) su richiesta scritta della parte interessata; 
                b) per iscritto; 
                c) il prima possibile e comunque non  oltre  quindici
          giorni dalla ricezione della domanda scritta. 
              4.   Tuttavia   le    stazioni    appaltanti    possono
          motivatamente   omettere   talune   informazioni   relative
          all'aggiudicazione  dei  contratti,  alla  conclusione   di
          accordi quadro o all'ammissione ad un sistema  dinamico  di
          acquisizione, di cui al comma 1, qualora la loro diffusione
          ostacoli  l'applicazione   della   legge,   sia   contraria
          all'interesse pubblico, pregiudichi i  legittimi  interessi
          commerciali di operatori economici  pubblici  o  privati  o
          dell'operatore  economico  cui  e'  stato  aggiudicato   il
          contratto,  oppure  possa  recare  pregiudizio  alla  leale
          concorrenza tra questi. 
              5. In ogni caso l'amministrazione comunica di ufficio: 
                a)  l'aggiudicazione  definitiva,  tempestivamente  e
          comunque entro un termine non superiore  a  cinque  giorni,
          all'aggiudicatario,  al   concorrente   che   segue   nella
          graduatoria, a  tutti  i  candidati  che  hanno  presentato
          un'offerta ammessa in gara, a coloro la cui  candidatura  o
          offerta siano state escluse se hanno proposto  impugnazione
          avverso l'esclusione, o  sono  in  termini  per  presentare
          dette impugnazioni, nonche' a coloro che hanno impugnato il
          bando o la lettera di invito,  se  dette  impugnazioni  non
          siano state ancora respinte con  pronuncia  giurisdizionale
          definitiva; 
                b)  l'esclusione,  ai  candidati  e  agli   offerenti
          esclusi, tempestivamente e comunque entro  un  termine  non
          superiore a cinque giorni dall'esclusione; 
                b-bis) la decisione, a  tutti  i  candidati,  di  non
          aggiudicare un appalto ovvero di non concludere un  accordo
          quadro; 
                b-ter) la data di avvenuta stipulazione del contratto
          con l'aggiudicatario, tempestivamente e comunque  entro  un
          termine non superiore a cinque giorni, ai soggetti  di  cui
          alla lettera a) del presente comma. 
              5-bis. Le comunicazioni di cui al comma  5  sono  fatte
          per  iscritto,  con  lettera  raccomandata  con  avviso  di
          ricevimento  o  mediante  notificazione  o  mediante  posta
          elettronica certificata ovvero mediante fax, se  l'utilizzo
          di quest'ultimo  mezzo  e'  espressamente  autorizzato  dal
          concorrente, al domicilio eletto o all'indirizzo  di  posta
          elettronica o al numero di fax indicato dal destinatario in
          sede di candidatura o di offerta. Nel caso di invio a mezzo
          posta o notificazione,  dell'avvenuta  spedizione  e'  data
          contestualmente notizia  al  destinatario  mediante  fax  o
          posta elettronica, anche non certificata, al numero di  fax
          ovvero all'indirizzo di posta elettronica indicati in  sede
          di  candidatura  o  di   offerta.   La   comunicazione   e'
          accompagnata dal provvedimento e dalla relativa motivazione
          contenente almeno gli elementi di cui al comma  2,  lettera
          c), e fatta salva l'applicazione del comma 4; l'onere  puo'
          essere assolto nei casi di cui al comma 5, lettere a),  b),
          e b-bis), mediante l'invio dei verbali di gara, e, nel caso
          di cui al comma 5, lettera b-ter), mediante  richiamo  alla
          motivazione relativa  al  provvedimento  di  aggiudicazione
          definitiva,   se    gia'    inviata.    La    comunicazione
          dell'aggiudicazione definitiva e quella della stipulazione,
          e  la  notizia  della  spedizione  sono,   rispettivamente,
          spedita  e  comunicata  nello  stesso  giorno  a  tutti   i
          destinatari, salva l'oggettiva impossibilita' di rispettare
          tale  contestualita'  a  causa   dell'elevato   numero   di
          destinatari,  della  difficolta'   di   reperimento   degli
          indirizzi,  dell'impossibilita'  di  recapito  della  posta
          elettronica o del fax a taluno  dei  destinatari,  o  altro
          impedimento oggettivo e comprovato. 
              5-ter. Le comunicazioni di cui al comma 5, lettere a) e
          b), indicano la data di scadenza del termine dilatorio  per
          la stipulazione del contratto. 
              5-quater. Fermi i divieti e  differimenti  dell'accesso
          previsti  dall'articolo  13,  l'accesso   agli   atti   del
          procedimento in cui sono adottati i  provvedimenti  oggetto
          di  comunicazione  ai  sensi  del  presente   articolo   e'
          consentito   entro   dieci    giorni    dall'invio    della
          comunicazione dei provvedimenti medesimi  mediante  visione
          ed estrazione di copia.  Non  occorre  istanza  scritta  di
          accesso   e   provvedimento   di   ammissione,   salvi    i
          provvedimenti di  esclusione  o  differimento  dell'accesso
          adottati ai sensi dell'articolo 13. Le comunicazioni di cui
          al comma 5 indicano se ci sono atti per i  quali  l'accesso
          e' vietato o differito, e  indicano  l'ufficio  presso  cui
          l'accesso puo'  essere  esercitato,  e  i  relativi  orari,
          garantendo  che  l'accesso  sia  consentito  durante  tutto
          l'orario in cui  l'ufficio  e'  aperto  al  pubblico  o  il
          relativo personale presta servizio. 
              5-quinquies. Il bando o l'avviso con cui si  indice  la
          gara  o  l'invito  nelle  procedure  senza  bando   fissano
          l'obbligo del candidato o concorrente di indicare, all'atto
          di  presentazione  della  candidatura  o  dell'offerta,  il
          domicilio eletto per le comunicazioni; il bando o  l'avviso
          possono altresi' obbligare il  candidato  o  concorrente  a
          indicare l'indirizzo di posta elettronica o  il  numero  di
          fax al fine dell'invio delle comunicazioni.". 

        
      
          
            Capo V   Subappalto  
          
        
                               Art. 27 
 
                      Disciplina del subappalto 
 
  1. Le  stazioni  appaltanti  possono  chiedere  ai  concorrenti  di
subappaltare a  terzi  una  quota  del  contratto  qualora  risultino
aggiudicatari, utilizzando procedure  competitive.  A  tale  fine  e'
considerato subappalto qualsiasi contratto a titolo oneroso stipulato
per iscritto tra un  aggiudicatario  di  un  appalto  e  uno  o  piu'
operatori economici, al fine di eseguire il  contratto  e  avente  ad
oggetto l'esecuzione  di  lavori,  la  fornitura  di  prodotti  o  la
prestazione di servizi. 
  2. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto  ai  sensi
del  presente  articolo  non  puo'  formare  oggetto   di   ulteriore
subappalto. 
  3. Ai fini dell'applicazione del comma 1,  la  stazione  appaltante
stabilisce, nel bando di gara o  nell'invito,  la  quota  di  lavori,
forniture  o  servizi  compresi  nel  contratto  per  i  quali  viene
richiesto il subappalto  sotto  forma  di  una  forcella  di  valori,
compresi tra una percentuale minima e massima. La percentuale massima
non puo' superare il trenta per cento del valore  dell'appalto.  Tale
forcella tiene conto dell'oggetto e del valore del contratto  nonche'
della natura del settore industriale interessato, compresi il livello
di competitivita' su quel mercato e le pertinenti capacita'  tecniche
della base industriale. 
  4. La stazione appaltante  chiede  agli  offerenti  di  specificare
nelle loro offerte quale parte o quali parti delle  stesse  intendono
subappaltare per soddisfare i requisiti di cui al comma 3. 
  5. La quota di lavori, servizi o forniture inclusa  nella  forcella
di cui al comma 3 che la stazione appaltante chiede  di  subappaltare
e' affidata dall'aggiudicatario in conformita' alle  disposizioni  in
materia di pubblicita' e di selezione dei subappaltatori di cui  agli
articoli 29 e 30. 
  6. L'aggiudicatario non e' tenuto a subappaltare qualora  dimostri,
con  soddisfazione  della  stazione  appaltante,  che   nessuno   dei
concorrenti partecipanti alla gara di subappalto,  o  le  offerte  da
essi  proposte,  soddisfano  i  criteri   indicati   nell'avviso   di
subappalto  e  che  cio'  impedirebbe  quindi  all'aggiudicatario  di
soddisfare i requisiti stabiliti nel contratto principale. 
  7. Le  stazioni  appaltanti  possono  respingere  i  subappaltatori
selezionati dall'aggiudicatario. Tale esclusione si  basa  unicamente
sui criteri applicati alla selezione degli offerenti per il contratto
principale. In caso di rigetto  di  un  subappaltatore,  la  stazione
appaltante  fornisce  apposita  motivazione  scritta,  indicando   le
ragioni per cui ritiene che il subappaltatore non soddisfa i criteri. 
  8.  Permane  in  ogni  caso   impregiudicata   la   responsabilita'
dell'aggiudicatario sull'esecuzione del contratto. 
  9. Per quanto non disposto dal presente capo, al subappalto di  cui
al  comma  1  si  applicano,  ove  compatibili  e  non  derogate,  le
previsioni dell'articolo 118 del codice. 
  10. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 1,  ovvero  oltre  la
quota prevista al comma 3, e' facolta' dell'aggiudicatario  ricorrere
al subappalto secondo  le  modalita'  di  cui  all'articolo  118  del
codice. 
  11. I regolamenti di cui all'articolo 4, ognuno  per  la  parte  di
rispettiva competenza, stabiliscono le modalita'  per  l'assegnazione
di subappalti di cui al comma 1, da parte dell'aggiudicatario,  sulla
base di un accordo quadro. Tali subappalti  sono  assegnati  entro  i
limiti delle condizioni stabilite nell'accordo quadro.  Essi  possono
essere aggiudicati solamente agli operatori economici che hanno fatto
parte   dell'accordo   quadro    fin    dall'inizio.    Al    momento
dell'aggiudicazione del contratto,  le  parti  propongono,  sempre  e
comunque, condizioni coerenti con quelle dell'accordo quadro. 
  12. La durata di un accordo quadro non puo' superare i sette  anni,
salvo in casi eccezionali, determinati tenendo conto  della  prevista
durata di vita di qualsiasi prodotto, impianto o  sistema  fornito  e
delle difficolta' tecniche che possono essere causate dal cambiamento
di fornitore. 
  13. Non si puo' ricorrere agli accordi quadro in modo  improprio  o
in modo da ostacolare, limitare o distorcere la concorrenza. 

        
                    Note all'art. 27: 
              - Per il testo dell'articolo  118  del  citato  decreto
          legislativo n. 163 del 2006, si veda nelle note all'art. 8. 

        
      
          
            Capo V   Subappalto  
          
        
                               Art. 28 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Ai fini dell'articolo 27, non si considerano  terzi  le  imprese
che si sono raggruppate per ottenere  l'aggiudicazione  dell'appalto,
ne' le imprese ad  esse  collegate.  L'offerente  include  nella  sua
candidatura l'elenco completo di tali imprese. L'elenco e' aggiornato
a seguito di qualsiasi modifica intervenuta nelle  relazioni  tra  le
imprese. 
  2. Ai medesimi fini, per impresa  collegata  si  intende  qualsiasi
impresa su  cui  l'aggiudicatario  puo'  esercitare,  direttamente  o
indirettamente, un'influenza dominante o qualsiasi impresa  che  puo'
esercitare un'influenza dominante  sull'aggiudicatario  o  che,  come
l'aggiudicatario, e' soggetta  all'influenza  dominante  di  un'altra
impresa per motivi attinenti  alla  proprieta',  alla  partecipazione
finanziaria  o  alle  norme  che   disciplinano   l'impresa   stessa.
L'influenza  dominante  e'  presunta  quando  l'impresa   si   trova,
direttamente o indirettamente, in una delle seguenti  situazioni  nei
confronti di un'altra impresa: 
    a) detiene la maggioranza del capitale sottoscritto dell'impresa; 
    b)   controlla   una   maggioranza   dei   voti   connessi   alle
partecipazioni al capitale dell'impresa oppure  puo'  designare  piu'
della meta' dei membri dell'organo di amministrazione, di direzione o
di vigilanza dell'impresa. 

        
      
          
            Capo V   Subappalto  
          
        
                               Art. 29 
 
               Disposizioni in materia di pubblicita' 
 
  1.  Quando  un  aggiudicatario  assegna  un  subappalto  ai   sensi
dell'articolo 27, comma 1, deve rendere nota  la  propria  intenzione
mediante un avviso. 
  2. Gli avvisi di subappalto devono contenere le informazioni di cui
all'allegato IV e ogni altra informazione utile. 
  3. Gli avvisi di subappalto sono redatti in conformita' ai  modelli
di formulari adottati dalla Commissione europea secondo la  procedura
consultiva di cui  all'articolo  67,  paragrafo  2,  della  direttiva
2009/81/CE. 
  4.  L'aggiudicatario  trasmette  gli  avvisi  di  subappalto   alla
Commissione europea per la  pubblicazione,  secondo  quanto  previsto
dall'articolo 66, commi da 1 a 6, del codice. 

        
                    Note all'art. 29: 
              - Per i riferimenti alla direttiva 2009/81/CE, si  veda
          nelle note alle premesse. 
              - Il testo dell'articolo 66, commi da 1 a 6, del citato
          decreto legislativo n. 163 del 2006, cosi' recita: 
              "Art. 66 (Modalita' di pubblicazione degli avvisi e dei
          bandi).  (artt.  36  e  37,  direttiva  2004/18;  art.   44
          direttiva 2004/17; art. 8, D.Lgs.  n.  157/1995;  art.  11,
          D.Lgs. n. 158/1995; art. 80, co. 2, D.P.R. n. 554/1999).  -
          1. Le stazioni appaltanti trasmettono gli avvisi e i  bandi
          alla Commissione per via elettronica secondo il  formato  e
          le modalita' di  trasmissione  precisate  nell'allegato  X,
          punto 3, o con altri mezzi di trasmissione. Nel caso  della
          procedura urgente di cui all'articolo  70,  comma  11,  gli
          avvisi e i bandi devono essere trasmessi mediante fax o per
          via elettronica  secondo  il  formato  e  le  modalita'  di
          trasmissione precisate nell'allegato X, punto 3. 
              2. Gli avvisi e i  bandi  sono  pubblicati  secondo  le
          caratteristiche   tecniche   di   pubblicazione    indicate
          nell'allegato X, punto 1, lettere a) e b). 
              3. Gli avvisi e i bandi redatti  e  trasmessi  per  via
          elettronica  secondo  il  formato   e   le   modalita'   di
          trasmissione  precisate  nell'allegato  X,  punto  3,  sono
          pubblicati entro cinque giorni dalla loro trasmissione. 
              4.  Gli  avvisi  e  i  bandi  non  trasmessi  per   via
          elettronica  secondo  il  formato   e   le   modalita'   di
          trasmissione  precisate  nell'allegato  X,  punto  3,  sono
          pubblicati entro dodici giorni dal loro invio, o, nel  caso
          di procedura urgente di  cui  all'articolo  70,  comma  11,
          entro cinque giorni dal loro invio. 
              5. I bandi e gli avvisi sono pubblicati per  esteso  in
          una delle lingue ufficiali  della  Comunita'  scelta  dalle
          stazioni appaltanti; il testo  pubblicato  in  tale  lingua
          originale e' l'unico facente fede. Le  stazioni  appaltanti
          italiane scelgono la lingua italiana, fatte salve le  norme
          vigenti nella Provincia autonoma di Bolzano in  materia  di
          bilinguismo.  Una  sintesi  degli  elementi  importanti  di
          ciascun  bando,  indicati  dalle  stazioni  appaltanti  nel
          rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione,
          e' pubblicata nelle altre lingue ufficiali. 
              6. Le spese per la pubblicazione  degli  avvisi  e  dei
          bandi da  parte  della  Commissione  sono  a  carico  della
          Comunita'.". 
              (Omissis). 

        
      
          
            Capo V   Subappalto  
          
        
                               Art. 30 
 
         Criteri di selezione qualitativa dei subappaltatori 
 
  1. L'aggiudicatario agisce in modo trasparente  e  tratta  tutti  i
potenziali subappaltatori in modo equo e non discriminatorio. 
  2. Nell'avviso di subappalto, l'aggiudicatario indica i criteri  di
selezione qualitativa prescritti dalla stazione  appaltante,  nonche'
ogni  altro  criterio  che  intenda  applicare   per   la   selezione
qualitativa dei subappaltatori. Tutti questi criteri sono  obiettivi,
non discriminatori e coerenti con i criteri applicati dalla  stazione
appaltante  per  la  selezione  degli  offerenti  per  il   contratto
principale.  Le  capacita'  richieste  devono   essere   direttamente
connesse  all'oggetto  del  subappalto  ed  i  livelli  di  capacita'
richiesti devono essere commisurati con il medesimo. 

        
      
          
   Titolo III   CONTRATTI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA  
          
        
                               Art. 31 
 
          Disciplina dei contratti sotto soglia comunitaria 
 
  1. Ai contratti aventi per oggetto lavori, servizi o  forniture  di
importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 10, si applicano le
disposizioni di cui agli articoli  1,  2,  3,  4  e  5,  nonche',  le
disposizioni contenute  nel  titolo  II,  parte  II,  del  codice.  I
regolamenti di cui all'articolo 4 disciplinano i lavori, i servizi  e
le forniture in economia di cui al presente decreto. 

        
      
          
  Titolo IV   DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO, TRANSITORIE E FINALI  
          
        
                               Art. 32 
 
     Revisione periodica delle soglie e modifiche degli allegati 
 
  1. I provvedimenti con cui  la  Commissione  europea  procede  alla
revisione  periodica  delle  soglie,   ai   sensi   della   direttiva
2009/81/CE, trovano applicazione  diretta  nel  presente  decreto,  a
decorrere dalla scadenza del termine ultimo prescritto  per  il  loro
recepimento. Con decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri,
su proposta del Ministro delle difesa, di concerto con i Ministri per
le  politiche  europee,  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti   e
dell'economia e delle finanze, le soglie di cui all'articolo 10  sono
modificate, mediante novella al citato articolo, entro il termine per
il recepimento delle nuove soglie, fissato dai  citati  provvedimenti
della Commissione europea. 
  2. Ai sensi dell'articolo 13 della legge 4 febbraio  2005,  n.  11,
alle modifiche degli allegati  alla  direttiva  2009/81/CE,  disposte
dalla  Commissione  europea,  e'  data  attuazione  con  decreto  del
Ministro della difesa, di concerto con i Ministri  per  le  politiche
europee, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle
finanze. Tale decreto provvede a  modificare  e,  ove  necessario,  a
rinumerare gli allegati  al  presente  decreto  che  recepiscono  gli
allegati alla predetta direttiva. 

        
                    Note all'art. 32: 
              - Per i riferimenti alla direttiva 2009/81/CE, si  veda
          nelle note alle premesse. 
              - Per il testo dell'articolo 13 della citata  legge  n.
          11 del 2005, si veda nelle note alle premesse. 

        
      
          
   Titolo IV   DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO, TRANSITORIE E FINALI  
          
        
                               Art. 33 
 
                     Norme di modifica al codice 
 
  1. All'articolo 1 del codice, dopo  il  comma  1,  e'  inserito  il
seguente: "1-bis. Il presente codice si applica ai contratti pubblici
aggiudicati nei settori della difesa e della sicurezza, ad  eccezione
dei contratti cui si applica il decreto di attuazione della direttiva
2009/81/CE e dei contratti di cui all'articolo 6 dello stesso decreto
legislativo di attuazione.". 
  2. L'articolo 16 del codice e' abrogato. 
  3. L'articolo 17 del codice e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 17 (Contratti secretati o che esigono particolari  misure  di
sicurezza). - 1. Le disposizioni del presente  codice  relative  alle
procedure di affidamento possono essere derogate: 
    a) per i contratti al cui oggetto, atti o modalita' di esecuzione
e' attribuita una classifica di segretezza; 
    b) per i contratti la cui esecuzione deve essere accompagnata  da
speciali  misure  di  sicurezza,  in   conformita'   a   disposizioni
legislative, regolamentari o amministrative. 
  2. Ai fini dell'esclusione di  cui  al  comma  1,  lettera  a),  le
amministrazioni e gli enti usuari  attribuiscono,  con  provvedimento
motivato, le classifiche di  segretezza  ai  sensi  dell'articolo  42
della legge 3 agosto 2007, n. 124, ovvero di altre norme vigenti.  Ai
fini  dell'esclusione  di  cui   al   comma   1,   lettera   b),   le
amministrazioni e  gli  enti  usuari  dichiarano,  con  provvedimento
motivato, i lavori, i servizi e le forniture eseguibili con  speciali
misure di sicurezza individuate nel predetto provvedimento. 
  3. I contratti di  cui  al  comma  1  sono  eseguiti  da  operatori
economici in possesso dei requisiti previsti dal  presente  codice  e
del  nulla  osta  di  sicurezza,  ai  sensi  e  nei  limiti  di   cui
all'articolo 42, comma 1-bis, della legge n. 124 del 2007. 
  4. L'affidamento dei contratti di cui al presente articolo  avviene
previo esperimento di gara  informale  a  cui  sono  invitati  almeno
cinque operatori economici, se sussistono  in  tale  numero  soggetti
qualificati in relazione all'oggetto del contratto e  sempre  che  la
negoziazione con piu' di un operatore economico sia  compatibile  con
le esigenze di segretezza e sicurezza. 
  5. I contratti di cui al  presente  articolo  posti  in  essere  da
amministrazioni statali sono sottoposti esclusivamente  al  controllo
successivo della Corte dei conti,  la  quale  si  pronuncia  altresi'
sulla regolarita', sulla correttezza e sull'efficacia della gestione.
Dell'attivita' di cui al presente comma e' dato  conto  entro  il  30
giugno di ciascun anno in una relazione al Parlamento.». 
  4. Alla rubrica del capo I, del titolo IV della parte II del codice
e alla rubrica degli articoli 195 e 196 del codice sono aggiunte,  in
fine, le seguenti parole: "diversi da quelli che rientrano nel  campo
di  applicazione  del  decreto  legislativo  di   recepimento   della
direttiva 2009/81/CE". 
  5.  All'articolo  196  del  codice  sono  apportate   le   seguenti
modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole: "ai lavori, ai servizi e alle forniture
connessi alle esigenze della difesa militare,  e  per  la  disciplina
attuativa dell'articolo  17"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "ai
contratti di lavori,  servizi  e  forniture  diversi  da  quelli  che
rientrano nel  campo  di  applicazione  del  decreto  legislativo  di
recepimento della direttiva 2009/81/CE"; 
    b) al comma 2, le parole: "di competenza" sono  sostituite  dalle
seguenti: "di cui al comma 1"; 
    c) al comma 3, dopo le parole: "di  rilevanza  comunitaria"  sono
inserite le seguenti: "di cui al comma 1"; 
    d) al comma 4, dopo le parole: "appalti pubblici di lavori"  sono
inserite le seguenti: "di cui al comma 1"; 
    e) al comma 5, dopo le parole: "della difesa"  sono  inserite  le
seguenti: ", di cui al comma 1" e le  parole:  "16,  17  e  18"  sono
sostituite dalle seguenti: "17 e 18"; 
    f) al comma 7, dopo le parole: "del Ministero della difesa"  sono
inserite le seguenti: "diversi da quelli che rientrano nel  campo  di
applicazione del decreto legislativo di recepimento  della  direttiva
2009/81/CE". 

        
                    Note all'art. 33: 
              -  Il  testo  dell'articolo  196  del  citato   decreto
          legislativo n. 163 del 2006, come modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita; 
              "Art. 196 (Disciplina  speciale  per  gli  appalti  nel
          settore della difesa). (artt. 7 e  10,  direttiva  2004/18;
          artt. 3, co. 7-bis; 7, co. 2; 14, co. 11; 17,  co.  5;  24,
          co. 6, L. n. 109/1994; art. 5, co. 1-ter, D.L. n.  79/1997,
          conv. nella L. n. 140/1997; D.P.R. n. 170/2005). - 1. Entro
          un anno dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          codice, con decreto  del  Presidente  della  Repubblica  ai
          sensi dell'articolo 17, comma  1,  della  legge  23  agosto
          1988, n. 400, su proposta del  Ministro  della  difesa,  di
          concerto con il Ministro  delle  infrastrutture  e  con  il
          Ministro  dell'economia  e  delle   finanze,   sentito   il
          Consiglio superiore dei lavori pubblici, e il Consiglio  di
          Stato che si pronuncia entro  quarantacinque  giorni  dalla
          richiesta, e' adottato apposito regolamento, in armonia con
          il presente codice, per la disciplina delle  attivita'  del
          Ministero  della  difesa,  in  relazione  ai  contratti  di
          lavori, servizi e forniture diversi da quelli che rientrano
          ne  campo  di  applicazione  del  decreto  legislativo   di
          recepimento della direttiva 2009/81/CE. Si applica il comma
          5 dell'articolo 5. Il regolamento disciplina  altresi'  gli
          interventi da eseguire in Italia e all'estero  per  effetto
          di accordi internazionali, multilaterali o bilaterali. 
              2. Con decreti del Ministro della difesa possono essere
          adottati capitolati in  materia  di  forniture  e  servizi,
          contenenti  norme  di  dettaglio  e  tecniche  relative  ai
          contratti di cui al comma 1, nonche' un capitolato generale
          relativo ai lavori del genio  militare,  nel  rispetto  del
          presente codice e del regolamento di cui al comma  1.  Tali
          capitolati,   menzionati   nel   bando    o    nell'invito,
          costituiscono parte integrante del contratto. 
              3. Fatte salve le norme di cui all'articolo 28 comma 1,
          lettera a), e lettere b.2) e c), per gli  appalti  pubblici
          di  forniture  del  Ministero  della  difesa  di  rilevanza
          comunitaria di cui al comma 1 il valore  stimato  al  netto
          dell'imposta  sul  valore  aggiunto  (i.v.a.)  e'  pari   o
          superiore alle soglie seguenti: 
              - 137.000 euro per gli appalti  pubblici  di  forniture
          aggiudicati dal Ministero della difesa, aventi ad oggetto i
          prodotti menzionati nell'allegato V; 
              - 211.000 euro per gli appalti  pubblici  di  forniture
          aggiudicati dal Ministero della difesa, aventi  ad  oggetto
          prodotti non menzionati nell'allegato V. 
              4.  In  deroga  all'articolo  10,  limitatamente   agli
          appalti  pubblici  di   lavori   di   cui   al   comma   1,
          l'amministrazione della  difesa,  in  considerazione  della
          struttura gerarchica dei propri organi tecnici, in luogo di
          un unico responsabile del  procedimento  puo'  nominare  un
          responsabile del procedimento  per  ogni  singola  fase  di
          svolgimento   del   processo   attuativo:    progettazione,
          affidamento  ed  esecuzione.  Il  responsabile  unico   del
          procedimento, ovvero i responsabili di ogni  singola  fase,
          sono tecnici individuati nell'ambito  del  Ministero  della
          difesa. Il responsabile del procedimento  per  la  fase  di
          affidamento puo'  essere  un  dipendente  specializzato  in
          materie giuridico- amministrative 
              5. I programmi triennali  e  gli  elenchi  annuali  dei
          contratti della difesa di cui al comma 1 sono  redatti  con
          le modalita' di  cui  all'articolo  128,  comma  11.  Detti
          programmi ed elenchi sono  trasmessi  con  omissione  delle
          parti relative ai contratti esclusi di cui agli articoli 17
          e 18, per la pubblicita' di cui  al  citato  articolo  128,
          comma 11. 
              6. Il regolamento di cui al comma 1 indica  i  soggetti
          abilitati alla firma dei progetti. 
              7. Il regolamento  di  cui  al  comma  1  disciplina  i
          lavori, i servizi e le forniture in economia del  Ministero
          della difesa diversi da quello che rientrano nel  campo  di
          applicazione del decreto legislativo di  recepimento  della
          direttiva 2009/81/CE. Fino alla sua entrata in  vigore,  si
          applicano le norme vigenti in  materia.  Per  i  lavori  in
          economia che vengono eseguiti a mezzo delle  truppe  e  dei
          reparti del Genio militare, non si applicano  i  limiti  di
          importo di cui all'articolo 125, comma 5. 
              8.    Per    gli    acquisti    eseguiti     all'estero
          dall'amministrazione della difesa, relativi  a  macchinari,
          strumenti e  oggetti  di  precisione,  che  possono  essere
          forniti, con i requisiti tecnici e il grado  di  perfezione
          richiesti,  soltanto  da  operatori  economici   stranieri,
          possono  essere  concesse  anticipazioni  di  importo   non
          superiore ad un terzo dell'importo complessivo  del  prezzo
          contrattuale, previa costituzione di idonea  garanzia,  che
          sara' disciplinata dal regolamento di cui al comma 1.". 

        
      
          
     Titolo IV   DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO, TRANSITORIE E FINALI  
          
        
                               Art. 34 
 
                          Norme transitorie 
 
  1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano: 
    a) alle procedure e ai contratti i cui bandi o avvisi con i quali
si indice una gara sono pubblicati successivamente  alla  data  della
sua entrata in vigore; 
    b) alle procedure e ai contratti senza pubblicazione di  bandi  e
avvisi per i quali, alla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, non sono ancora stati inviati gli  inviti  a  presentare  le
offerte. 

        
      
          
    Titolo IV   DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO, TRANSITORIE E FINALI  
          
        
                               Art. 35 
 
                          Norma finanziaria 
 
  1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza  pubblica.  Le  Amministrazioni
interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza  con
le  risorse  umane,   finanziarie   e   strumentali   disponibili   a
legislazione vigente. 

        
      
          
    Titolo IV   DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO, TRANSITORIE E FINALI  
          
        
                               Art. 36 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. Il presente decreto legislativo entra in  vigore  trenta  giorni
dopo la  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 15 novembre 2011 
 
                             NAPOLITANO 
 
                            Berlusconi, Presidente del Consiglio  dei
                            Ministri 
 
                            Bernini,  Ministro   per   le   politiche
                            europee 
 
                            La Russa, Ministro della difesa 
 
                            Frattini, Ministro degli affari esteri 
 
                            Maroni, Ministro dell'interno 
 
                            Tremonti, Ministro dell'economia e  delle
                            finanze 
 
                            Romani, Ministro dello sviluppo economico 
 
                            Palma, Ministro della giustizia 
 
                            Matteoli, Ministro delle infrastrutture e
                            dei trasporti 
 
Visto, il Guardasigilli: Severino 

        
      
          
   Titolo IV   DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO, TRANSITORIE E FINALI  
          
        
                                                           Allegato I 
 
 
 
          Elenco dei servizi di cui all'articolo 7, comma 1 
 
    

|=========|=============|====================|=====================|
|Categorie|Denominazione|      Numero di     |       Numero di     |
|         |             |     riferimento    |      riferimento    |
|         |             |         CPC        |          CPV        |
|=========|=============|====================|=====================|
|    1    |Servizi di   |6112, 6122, 633, 886|50000000-5, da       |
|         |manutenzione |                    |50100000-6 a         |
|         |e di ripara- |                    |50884000-5 (salvo    |
|         |zione        |                    |da 50310000-1 a      |
|         |             |                    |50324200-4 e         |
|         |             |                    |50116510-9,          |
|         |             |                    |50190000-3,          |
|         |             |                    |50229000-6,          |
|         |             |                    |50243000-0) e da     |
|         |             |                    |51000000-9 a         |
|         |             |                    |51900000-1           |
|---------|-------------|--------------------|---------------------|
|    2    |Servizi      |        9123        |      75211300-1     |
|         |connessi agli|                    |                     |
|         |aiuti        |                    |                     |
|         |militari     |                    |                     |
|         |destinati    |                    |                     |
|         |all'estero   |                    |                     |
|---------|-------------|--------------------|---------------------|
|    3    |Servizi di   |     9124, 9125     |75220000-4,          |
|         |difesa,      |                    |75221000-1,          |
|         |servizi di   |                    |75222000-8           |
|         |difesa       |                    |                     |
|         |militare e   |                    |                     |
|         |servizi di   |                    |                     |
|         |difesa civile|                    |                     |
|---------|-------------|--------------------|---------------------|
|    4    |Servizi      | 873 (tranne 87304) |Da 79700000-1 a      |
|         |investigativi|                    |79720000-7           |
|         |e di sicurez-|                    |                     |
|         |za           |                    |                     |
|---------|-------------|--------------------|---------------------|
|    5    |Servizi di   |712 (escluso 71235) |60000000-8, da       |
|         |trasporto    |7512, 87304         |60100000-9 a         |
|         |terrestre    |                    |60183000-4 (salvo    |
|         |             |                    |60160000-7,          |
|         |             |                    |60161000-4), e da    |
|         |             |                    |64120000-3 a         |
|         |             |                    |64121200-2           |
|---------|-------------|--------------------|---------------------|
|    6    |Servizi di   |  73 (escluso 7321) |60400000-2, da       |
|         |trasporto    |                    |60410000-5 a         |
|         |aereo:       |                    |60424120-3 (salvo    |
|         |trasporto di |                    |60411000-2,          |
|         |viaggiatori e|                    |60421000-5), da      |
|         |di merci, ad |                    |60440000-4 a         |
|         |esclusione   |                    |60445000-9 e         |
|         |dei trasporti|                    |60500000-3           |
|         |di posta     |                    |                     |
|---------|-------------|--------------------|---------------------|
|    7    |Trasporto di |     71235, 7321    |60160000-7,          |
|         |posta per via|                    |60161000-4,          |
|         |terrestre e  |                    |60411000-2,          |
|         |aerea        |                    |60421000-5           |
|---------|-------------|--------------------|---------------------|
|    8    |Servizi di   |         711        |Da 60200000-0 a      |
|         |trasporto    |                    |60220000-6           |
|         |ferroviario  |                    |                     |
|---------|-------------|--------------------|---------------------|
|    9    |Servizi di   |         72         |Da 60600000-4 a      |
|         |trasporto    |                    |60653000-0, e da     |
|         |marittimo e  |                    |63727000-1 a         |
|         |per vie      |                    |63727200-3           |
|         |d'acqua      |                    |                     |
|---------|-------------|--------------------|---------------------|
|   10    |Servizi di   |         74         |Da 63100000-0 a      |
|         |supporto e   |                    |63111000-0,          |
|         |sussidiari   |                    |da 63120000-6 a      |
|         |per il       |                    |63121100-4,          |
|         |settore dei  |                    |63122000-0,          |
|         |trasporti    |                    |63512000-1 e da      |
|         |             |                    |63520000-0 a         |
|         |             |                    |6370000-6            |
|---------|-------------|--------------------|---------------------|
|   11    |Servizi di   |        752         |Da 64200000-8 a      |
|         |telecomunica-|                    |64228200-2,          |
|         |zione        |                    |72318000-7, e da     |
|         |             |                    |72700000-7 a         |
|         |             |                    |72720000-3           |
|---------|-------------|--------------------|---------------------|
|   12    |Servizi      |  Ex 81, 812, 814   |Da 66500000-5 a      |
|         |finanziari:  |                    |66720000-3           |
|         |servizi di   |                    |                     |
|         |assicurazione|                    |                     |
|---------|-------------|--------------------|---------------------|
|   13    |Servizi      |         84         |Da 50310000-1 a      |
|         |informatici e|                    |50324200-4, da       |
|         |servizi      |                    |72000000-5 a         |
|         |connessi     |                    |72920000-5           |
|         |             |                    |(salvo 72318000-7 e  |
|         |             |                    |da 72700000-7 a      |
|         |             |                    |72720000-3),         |
|         |             |                    |79342410-4, 9342410-4|
|---------|-------------|--------------------|---------------------|
|   14    |Servizi di   |         85         |Da 73000000-2 a      |
|         |ricerca e    |                    |73436000-7           |
|         |sviluppo(1)  |                    |                     |
|         |e prove di   |                    |                     |
|         |valutazione  |                    |                     |
|---------|-------------|--------------------|---------------------|
|   15    |Servizi di   |        862         |Da 79210000-9 a      |
|         |contabilita', |                   |79212500-8           |
|         |revisione dei|                    |                     |
|         |conti e      |                    |                     |
|         |tenuta dei   |                    |                     |
|         |libri        |                    |                     |
|         |contabili    |                    |                     |
|---------|-------------|--------------------|---------------------|
|   16    |Servizi di   |     865, 866       |Da 73200000-4 a      |
|         |consulenza   |                    |73220000-0, da       |
|         |gestionale(2)|                    |79400000-8 a         |
|         |e affini     |                    |79421200-3 e         |
|         |             |                    |79342000-3,          |
|         |             |                    |79342100-4,          |
|         |             |                    |79342300-6,          |
|         |             |                    |79342320-2,          |
|         |             |                    |79342321-9,          |
|         |             |                    |799100006,           |
|         |             |                    |79991000-7 e         |
|         |             |                    |98362000-8           |
|---------|-------------|--------------------|---------------------|
|   17    |Servizi di   |        867         |Da 71000000-8 a      |
|         |architettura;|                    |71900000-7           |
|         |servizi di   |                    |(salvo 71550000-8)   |
|         |ingegneria e |                    |e 79994000-8         |
|         |servizi      |                    |                     |
|         |integrati di |                    |                     |
|         |ingegneria;  |                    |                     |
|         |servizi di   |                    |                     |
|         |urbanistica e|                    |                     |
|         |di paesaggi- |                    |                     |
|         |stica;       |                    |                     |
|         |servizi      |                    |                     |
|         |connessi di  |                    |                     |
|         |consulenza   |                    |                     |
|         |scientifica e|                    |                     |
|         |tecnica;     |                    |                     |
|         |servizi di   |                    |                     |
|         |prova e di   |                    |                     |
|         |analisi      |                    |                     |
|         |tecnica      |                    |                     |
|---------|-------------|--------------------|---------------------|
|   18    |Servizi di   |874, da 82201       |Da 70300000-4 a      |
|         |pulizia degli|a 82206             |70340000-6 e da      |
|         |edifici e    |                    |90900000-6 a         |
|         |servizi di   |                    |90924000-0           |
|         |gestione     |                    |                     |
|         |delle        |                    |                     |
|         |proprieta'   |                    |                     |
|---------|-------------|--------------------|---------------------|
|   19    |Servizi di   |         94         |Da 90400000-1 a      |
|         |pulizia      |                    |90743200-9 (salvo    |
|         |stradale e di|                    |90712200-3), da      |
|         |raccolta dei |                    |90910000-9 a         |
|         |rifiuti:     |                    |90920000-2 e         |
|         |servizi di   |                    |50190000-3,          |
|         |risanamento e|                    |50229000-6,          |
|         |servizi      |                    |50243000-0           |
|         |analoghi     |                    |                     |
|---------|-------------|--------------------|---------------------|
|   20    |Servizi di   |   923, 924, 929    |80330000-6,          |
|         |addestramento|                    |80600000-0,          |
|         |e simulazione|                    |80610000-3,          |
|         |nei settori  |                    |80620000-6,          |
|         |della difesa |                    |80630000-9,          |
|         |e della      |                    |80640000-2,          |
|         |sicurezza    |                    |80650000-5,          |
|         |             |                    |80660000-8           |
|=========|=============|====================|=====================|


(1) Ad esclusione dei servizi di ricerca e sviluppo di cui
    all'articolo 6, lcomma 2, lett. m)

(2) Ad esclusione dei servizi di arbitrato e di conciliazione

    
 

        
      
          
    Titolo IV   DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO, TRANSITORIE E FINALI  
          
        
                                                          Allegato II 
 
 
 
          Elenco dei servizi di cui all'articolo 7, comma 2 
 
    

|=========|=============|====================|=====================|
|Categorie|Denominazione|      Numero di     |       Numero di     |
|         |             |     riferimento    |      riferimento    |
|         |             |         CPC        |          CPV        |
|=========|=============|====================|=====================|
|   21    |Servizi      |         64         |Da 55100000-1 a      |
|         |alberghieri e|                    |55524000-9 e da      |
|         |di ristorazi-|                    |98340000-8 a         |
|         |one          |                    |98341100-6           |
|---------|-------------|--------------------|---------------------|
|   22    |Servizi di   |         74         |Da 63000000-9 a      |
|         |trasporto    |                    |63734000-3 (salvo    |
|         |complementari|                    |63711200-8,          |
|         |e ausiliari  |                    |63712700-0,          |
|         |             |                    |63712710-3), da      |
|         |             |                    |63727000-1 a         |
|         |             |                    |63727200-3 e         |
|         |             |                    |98361000-1           |
|---------|-------------|--------------------|---------------------|
|   23    |Servizi      |        861         |Da 79100000-5 a      |
|         |giuridici    |                    |79140000-7           |
|---------|-------------|--------------------|---------------------|
|   24    |Servizi di   |        872         |Da 79600000-0 a      |
|         |collocamento |                    |79635000-4 (salvo    |
|         |e reperimento|                    |79611000-0,          |
|         |di           |                    |79632000-3,          |
|         |personale(1) |                    |79633000-0), e da    |
|         |             |                    |98500000-8 a         |
|         |             |                    |98514000-9           |
|---------|-------------|--------------------|---------------------|
|   25    |Servizi      |         93         |79611000-0 e da      |
|         |sanitari e   |                    |85000000-9 a         |
|         |sociali      |                    |85323000-9           |
|         |             |                    |(salvo 85321000-5 e  |
|         |             |                    |85322000-2)          |
|---------|-------------|--------------------|---------------------|
|   26    |Altri servizi|                    |                     |
|=========|=============|====================|=====================|


(1) Esclusi i contratti di lavoro

    
 

        
      
          
   Titolo IV   DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO, TRANSITORIE E FINALI  
          
        
                                                         Allegato III 
 
 
 
    Definizione di alcune specifiche tecniche di cui all'art. 24 
 
Ai fini del presente decreto legislativo  si  applicano  le  seguenti
definizioni: 
 
1) a) «specifiche tecniche», nel caso di appalti di lavori: l'insieme
delle prescrizioni tecniche contenute, in particolare,nei  capitolati
d'oneri,  che  definiscono  le  caratteristiche   richieste   di   un
materiale,  un  prodotto  o  una  fornitura  e  che   permettono   di
caratterizzare un materiale, un prodotto o una fornitura in modo  che
rispondano  all'uso  a  cui   sono   destinati   dall'amministrazione
aggiudicatrice/dall'ente aggiudicatore.  Tra  queste  caratteristiche
rientrano i livelli della prestazione ambientale, la  concezione  che
tenga conto di tutte le esigenze (ivi compresa  l'accessibilita'  per
le persone con disabilita') e la valutazione  della  conformita',  la
proprieta' d'uso, la sicurezza o le dimensioni, incluse le  procedure
riguardanti il sistema di garanzia della qualita', la terminologia, i
simboli, le prove ed i metodi di prova, l'imballaggio, la marcatura e
l'etichettatura nonche' i processi e i  metodi  di  produzione.  Esse
comprendono altresi' le  norme  riguardanti  la  progettazione  e  la
determinazione dei costi, le condizioni di collaudo, d'ispezione e di
accettazione  delle  opere  nonche'  le  tecniche  o  i   metodi   di
costruzione   come   pure   ogni   altra   condizione   tecnica   che
l'amministrazione    aggiudicatrice/l'ente     aggiudicatore     puo'
prescrivere, mediante regolamentazione  generale  o  particolare,  in
relazione alle opere finite e per quanto riguarda i materiali  o  gli
elementi che le compongono; 
b) «specifiche tecniche», nel caso  di  appalti  di  forniture  o  di
servizi: le specifiche contenute in un documento, che definiscono  le
caratteristiche richieste di un prodotto o di un  servizio,  quali  i
livelli di qualita',  i  livelli  della  prestazione  ambientale,  la
concezione che  tenga  conto  di  tutte  le  esigenze  (ivi  compresa
l'accessibilita' per le persone con  disabilita')  e  la  valutazione
della conformita', la proprieta' d'uso, l'uso del  prodotto,  la  sua
sicurezza  o  le  sue  dimensioni,  ivi  compresi   le   prescrizioni
applicabili al prodotto  per  quanto  riguarda  la  denominazione  di
vendita,la terminologia, i simboli, le prove e  i  metodi  di  prova,
l'imballaggio, la marcatura  e  l'etichettatura,  le  istruzioni  per
l'uso, i processi e i metodi di produzione, nonche' le  procedure  di
valutazione della conformita'; 
 
2) «norma»: una specifica  tecnica,  approvata  da  un  organismo  di
normalizzazione  riconosciuto,  da  applicare  su  base  ripetuta   o
continua, la cui osservanza non e' obbligatoria e che rientra in  una
delle categorie seguenti: 
 
-  norma  internazionale:  una  norma  adottata   da   un   organismo
internazionale di normalizzazione e disponibile al pubblico, 
- norma europea: una  norma  adottata  da  un  organismo  europeo  di
normalizzazione e disponibile al pubblico, 
- norma nazionale: una norma adottata da un  organismo  nazionale  di
normalizzazione e disponibile al pubblico; 
 
3) «standard di difesa»: una specifica tecnica il cui rispetto non e'
obbligatorio e che e' approvata da un  organismo  di  normalizzazione
specializzato nell'elaborazione di specifiche tecniche  da  applicare
su base ripetuta o continuativa nel settore della difesa; 
 
4) «omologazione tecnica europea»: la valutazione tecnica  favorevole
dell'idoneita' all'impiego di un prodotto per un  determinato  scopo,
fondata sulla rispondenza ai requisiti essenziali per la costruzione,
in funzione delle  caratteristiche  intrinseche  del  prodotto  e  di
determinate condizioni di applicazione e di  impiego.  L'omologazione
tecnica europea e' rilasciata dall'organismo designato a  tale  scopo
dallo Stato membro; 
 
5)  «specifica  tecnica  comune»:  una  specifica  tecnica  stabilita
conformemente ad una procedura  riconosciuta  dagli  Stati  membri  e
pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea; 
 
6)  «riferimento  tecnico»:  qualsiasi   prodotto   elaborato   dagli
organismi europei di normalizzazione, diverso dalle norme  ufficiali,
secondo procedure adattate all'evoluzione delle esigenze del mercato. 
 

        
      
          
     Titolo IV   DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO, TRANSITORIE E FINALI  
          
        
                                                          Allegato IV 
 
 
 
      Informazioni che devono figurare nei bandi e negli avvisi 
            di subappalto di cui all'articolo 27, comma 1 
 
1. Nome, indirizzo, numero di fax e indirizzo  di  posta  elettronica
dell'aggiudicatario e, se  diversi,  del  servizio  presso  il  quale
possono essere richiesti i documenti complementari. 
 
2. a) Luogo di esecuzione/realizzazione dei lavori, luogo di consegna
dei prodotti o luogo di prestazione dei servizi; 
 
b)  natura,  quantita'  ed  entita'  dei  lavori  da   effettuare   e
caratteristiche generali dell'opera; numero(i)  di  riferimento  alla
nomenclatura CPV; 
 
c) natura dei prodotti da fornire, specificando gli scopi per i quali
le  offerte  sono  richieste,  se  per  l'acquisto,  il  leasing,  la
locazione o l'acquisto a riscatto, oppure  per  una  combinazione  di
tali scopi, numero(i) di riferimento alla nomenclatura CPV; 
 
d) categoria del servizio e sua descrizione: numero(i) di riferimento
alla nomenclatura CPV: 
 
3. Termine di esecuzione eventualmente imposto. 
 
4. Nome ed  indirizzo  dell'organismo  presso  il  quale  si  possono
richiedere i capitolati d'oneri e i documenti complementari. 
 
5. a) termine ultimo per la ricezione delle domande di partecipazione
e/o delle offerte; 
 
b) indirizzo cui devono essere trasmesse; 
 
c) lingua o lingue in cui devono essere redatte. 
 
6. Eventuali cauzioni e garanzie richieste. 
 
7. Criteri obbiettivi di selezione dei subappaltatori  relativi  alla
loro situazione personale o alla valutazione della loro offerta. 
 
8. Eventuali altre informazioni 
 
9. Data d'invio del presente avviso. 
 

        
      

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