Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge recante Misure urgenti in materia di sicurezza, nell’ambito del quale hanno trovato collocazione alcune disposizioni interpretative ed attuative, e altre modificative, dell’articolo 3 della legge n. 136/2010.
Il decreto legge contribuisce a chiarire alcuni punti della normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari. In primo luogo, la nuova norma si applica da subito ai contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 136/2010 e ai relativi subcontratti, mentre i contratti sottoscritti anteriormente a quella data, e i relativi subcontratti (anche se questi ultimi sono stati stipulati successivamente al 7 settembre 2010), devono essere adeguati alle disposizioni di cui al citato art. 3 entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge n. 136.
Le amministrazioni e le imprese hanno dunque tempo fino al 7 marzo 2011 per inserire nei contratti le clausole relative agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Fino a quella data i pagamenti seguiranno le regole della disciplina previgente. Questo chiarimento mira a risolvere il blocco dei pagamenti che è stato effettuato dalle stazioni appaltanti a causa di diverse interpretazioni della norma.
Sempre in via interpretativa, si chiarisce che l’espressione “filiera delle imprese” va riferita ai subappalti, come definiti dall’art. 118, comma 11, del d.lgs. n. 163/2006, e ai subcontratti stipulati per l’esecuzione, anche non esclusiva, del contratto. In altri termini la disciplina sulla tracciabilità si applica a quei subcontratti che hanno un collegamento diretto con l’oggetto del contratto principale.
Per quanto concerne gli appalti di lavori pubblici, ciò consente di limitare l’obbligo di tracciabilità a tutti i subcontraenti dell’appaltatore principale e a tutti i subcontraenti del subappaltatore (o titolare di contratto assimilato al subappalto). L’obbligo non si estende, invece, ai successivi anelli della catena produttiva, in quanto manca il nesso diretto con l’esecuzione del contratto principale.
Il decreto legge specifica poi che l’espressione ”anche non in via esclusiva”, di cui al comma 1 dell’art. 3, consente di utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali anche per più commesse, purché per ciascuna commessa venga effettuata la comunicazione degli estremi identificativi dei conti correnti stessi. È inoltre possibile far transitare sui medesimi conti anche movimenti finanziari estranei alle commesse pubbliche comunicate.
Fra le modifiche introdotte all’art. 3 del decreto legge n. 136, quella che opera sul comma 1 equipara al bonifico bancario o postale altri strumenti di pagamenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. La possibilità di utilizzare mezzi diversi dal bonifico viene confermata per specifiche situazioni di come i pagamenti a dipendenti, consulenti e fornitori rientranti tra le spese generali, pagamenti destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, nonché per l’ipotesi di reintegro di somme provenienti da conti correnti dedicati, utilizzate per le spese estranee alle commesse pubbliche.
Ulteriori modifiche riguardano l’indicazione negli strumenti di pagamento del codice unico di progetto (cup) che diventa obbligatoria solo nei casi in cui il cup sia obbligatorio ai sensi dell’art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 (progetti di investimento pubblico); mentre l’elemento identificativo della commessa pubblica, da riportare negli strumenti di pagamento, diventa il codice identificativo di gara (cig) attribuito dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici. Viene quindi soppressa la norma che imponeva alla stazione appaltante di chiedere il cup al dipartimento competente della presidenza del consiglio.
In relazione al conto corrente dedicato, viene precisato che a tal fine si può utilizzare anche un conto corrente già esistente: in tal caso gli estremi identificativi devono essere comunicati alla stazione appaltante entro 7 giorni dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative a una commessa pubblica.
È stato interamente riscritto il comma 8 sull’obbligo della stazione appaltante di inserire nei contratti di appalto un’apposita clausola che impone ai contraenti l’assunzione degli obblighi di tracciabilità. Viene precisato che la violazione di detti obblighi determina la risoluzione di diritto del contratto.
Il decreto contiene infine alcune precisazioni in relazione alle sanzioni previste dall’art. 6, chiarendo, in particolare, che la competenza a irrogarle spetta al prefetto della provincia dove ha sede la stazione appaltante e che contro la irrogazione della sanzione è possibile proporre opposizione davanti al giudice del luogo in cui ha sede l’autorità che ha applicato la sanzione stessa.
di O.O.